leggo dal mio collegio (LT) e giro:
"Al fine di chiarire i termini di accatastamento in scadenza il 30/04/2006 ed evitare falsi allarmismi sulla improcedibilità delle Istanze di Sanatoria edilizia (Legge 326/2003 e L.R. 12/2204), si rileva quanto segue.
L’art. 4 della L.R. n° 12/2004, nell’elencare puntualmente la documentazione da dover allegare alla domanda del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, non menziona la prova dell’avvenuto accatastamento.
L’art. 5 della medesima Legge conferisce al Comune la facoltà di verificare la completezza della documentazione allegata e, se del caso, di invitare l’interessato ad integrarla entro un congruo termine, non inferiore comunque a trenta giorni.
L’onere di procedere all’accatastamento viene menzionato nel solo art. 6 della L.R., indicando, qualora lo stesso accatastamento venga espletato entro il 30.04.2006 (già 31.12.2005), come tale rispetto temporale possa contribuire, anch’esso, alla formazione del c.d. “silenzio assenso”.
Senza entrare nel merito di eventuali sanzioni nell’ambito procedurale dell’Agenzia del Territorio, non si ritiene che l’espletamento delle procedure di accatastamento dopo il termine del 30.04.2006 possa pregiudicare l’iter istruttorio delle istanze di condono edilizio inoltrate ai sensi della L.326/2003.
Si porta inoltre a conoscenza, che il Collegio Provinciale dei Geometri si sta adoperando per una eventuale proroga della suddetta scadenza.
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spero di essere stato di aiuto.
ciao.