"icarus" ha scritto:
ciao a tutti io devo redigere una planimetria per una vendita, secondo la nuova finanziaria la ditta deve dichiarare sull'atto che lo stato dei luoghi corrisponde a quello che cè disegnato sulla planimetria catastale, la mia domanda è questa se le opere sono abusive io non posso fargli la planimetria catastale in quanto le opere non sono autorizzate.
cosa ne pensate
La planimetria catastale deve rappresentare lo stato di fatto effettivo dell'U.I.. Teoricamente anche un intero fabbricato abusivo deve essere accatastato in quanto capace di produrre reddito... Il problema non è la scheda catastale ma la conformità urbanistica delle opere oggetto dell'atto.
Una valida testimonianza è la Risoluzione del Ministero delle Finanze del 06/06/1994 prot. 138 che specifica l'obbligatorietà di applicare l'ICI anche ai fabbricati abusivi:
Risoluzione del 06/06/1994 prot. 138
Oggetto:
Imposta comunale sugli immobili (ICI) D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504 -
Fabbricati costruiti abusivamente - Imponibilita'.
Sintesi:
Si precisa che l'ICI va applicata anche ai fabbricati
abusivi, indipendentemente dalla eventuale presentazione dell'istanza di
sanatoria edilizia.
Testo:
In merito a quanto richiesto con la nota che si riscontra, si fa presente
che sono soggetti all'imposta comunale sugli immobili (ICI) anche i fabbricati
costruiti abusivamente, indipendentemente dal fatto che per essi sia stata
presentata o meno istanza di sanatoria edilizia.
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Questo implica la necessità di attribuire una posizione fiscale all'immobile abusivo o difforme rispetto a titoli edilizi abilitativi in quanto:
"la recente finanziaria per il 2007 ha soppresso il criterio della rendita presunta per i fabbricati non ancora censiti in Catasto. Circa la ratio di tale scelta legislativa, si deve comunque constatare che già il Ministero dell’Economia, con circolare n. 4 del 13/3/2001, ha a suo tempo sostenuto che la norma è tacitamente abrogata poiché, a partire dal 2001, in virtù delle disposizioni contenute nell’art.74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, “nessuna rilevanza giuridica puo' essere riconosciuta ad una rendita presunta, poiche' ai fini ICI e' solo la rendita attribuita, ritualmente notificata, ovvero quella "proposta" dal contribuente secondo la procedura DOC-FA (D.M.19/4/1994 n.701), che rende possibile assolvere correttamente l'obbligazione tributaria."