"3L" ha scritto:
Tutto inizia con il
Regio decreto-legge del 13/04/1939 n. 652 -
Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 6 maggio 1939
Corretto - il "difficile" è "scovare" il successivo Decreto Ministeriale
(se non si conosce quale Gazzatta Ufficiale oppure quale data di pubblicazione)
DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1939-XVII. Determinazione della data di presentazione delle denuncie e delle planimetrie di cui agli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, riguardante l'accertamento generale deI fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo Catasto edilizio urbano. Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia - Anno 80° - N. 179
Mercoledì, 2 agosto 1939 - ANNO XVII - pagina 3600 - pagina 24 file PDF
IL MINISTRO PER LE FINANZE
Visto il R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, con il quale è stata disposta in tutto il Regno l'esecuzione a cura dello Stato dell'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo Catasto edilizio urbano;
Visti gli articoli 6 e 7 del predetto R. decreto-legge circa l'obbligo di presentare al podestà del Comune ove ciascuna unità immobiliare è situata, la dichiarazione su apposita scheda fornita dall'Amministrazione e la planimetria degli immobili, entro il giorno da fissare con decreto del Ministro per le finanze;
Visto l'art. 10 dello stesso R. decreto-legge. per cui sono soggetti all'accertamento anche i fabbricati destinati ad opifici ed in genere i fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 luglio 1936-XIV, n. 1231;
Decreta
Entro il giorno 31 ottobre 1939-XVIII gli obbligati ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, dovranno presentare al podestà del Comune ove ciascuna unità immobiliare è situata, e per il comune di Roma al governatore, la dichiarazione redatta sull'apposita scheda fornita dall'Amministrazione.
Per la presentazione della relativa planimetria allo stesso podestà o governatore di Roma il termine è fissato al giorno 31 gennaio 1940-XVIII.
Per i fabbricati di cui all'art. 10 del citato R. decreto legge la dichiarazione assieme alle relative planimetrie deve essere presentata al podestà od al governatore di Roma entro il giorno 31 gennaio 1940-XVIII.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Roma, addì 27 luglio 1939-XVII
Il Ministro: DI REVEL
(3361)
Circolare n. 40 del 20 aprile 1939 Accertamento generale dei fabbricati urbani e formazione del nuovo Catasto edilizio urbano Protocollo n. 2650
Denunce delle unità immobiliari urbane È da porre subito in rilievo che l’accertamento e la determinazione della rendita vengono fatti per unità immobiliari in base a dichiarazioni scritte presentate dagli interessati ai sensi dell’art. 3 del Regio decreto legge ed in un termine che verrà successivamente determinato con decreto del Ministro della Finanze.
In vista delle necessità di stampa e di distribuzione delle apposite schede che serviranno per le dichiarazioni, si prevede che il termine suddetto possa scadere col 30 settembre 1939.
Circolare n. 140 del 28 luglio 1939 Protocollo n. 6210
Nuovo Catasto Edilizio Urbano - Presentazione delle dichiarazioni e delle planimetrie. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE SCHEDE E DELLE PLANIMETRIE La presentazione ai Comuni delle schede su carta bianca mod. 1 (Catasto E.U.) - raccolte ove occorra nella prescritta copertina mod. 3 (Catasto E.U.) - deve avvenire entro il giorno 31 ottobre 1939.
Nell’interesse dei denuncianti ed anche per facilitare le successive operazioni di formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano, è preferibile che insieme con le dichiarazioni siano prodotte le relative planimetrie.
Tuttavia è consentito di presentare le planimetrie in tempo successivo, ma non oltre il 31 gennaio 1940.
La presentazione ai Comuni delle schede su carta gialla mod. 2 (Catasto E.U.) - che servono solamente per la dichiarazione di fabbricati destinati ad opifici, ed in genere, di quelli costruiti per una speciale esigenza di una attività industriale o commerciale ai sensi dell’art. 10 del Regio decreto legge innanzi citato - deve avvenire - insieme con le relative planimetrie - non oltre il 31 gennaio 1940. Si pone in evidenze che per le schede gialle la presentazione delle planimetrie deve essere simultanea alla presentazione delle dichiarazioni, le quali non possono quindi essere accettate se non sono corredate dalle planimetrie relative.
Circolare n. 150 dell’8 agosto 1939 Protocollo n. 6660
Nuovo Catasto Edilizio Urbano - Ricevimento, ordinamento e conservazione delle schede di denuncia e delle planimetrie. Con decreto del Ministro delle Finanze in data 27 luglio 1939 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1939, sono stati fissati i termini di cui agli artt. 6 e 7 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652.
Precisamente, il 31 ottobre 1939 scade il termine di presentazione delle schede mod. 1 (Catasto E.U.); il 31 gennaio 1940 scade il termine di presentazione delle planimetrie relative alle schede stesse e quello di presentazione delle schede mod. 2 (Catasto E.U.) con le corrispondenti planimetrie.
eccetera