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Argomento: inserimento soffitta in planimetria
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totonno
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"macius" ha scritto: Poi fai tu vecchio mio, non devo convincere nessuno, nemmeno il tuo amico poco sereno: 1, c.c.; viceversa, allorché il sottotetto assolva all’esclusiva funzione di ISOLARE e PROTEGGERE dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano, e non abbia DIMENSIONI e CARATTERISTICHE STRUTTURALI tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza di tale appartamento. Ti sembra che la parte da censire assolva la " esclusiva funzione di ISOLARE e PROTEGGERE dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano,.." ??? Semmai è la parte restante del sottotetto quella non praticabile che sicuramente è esclusiva come dice anche la sentenza. Mah.. Macius, fai te vecchio amico mio. Non vuoi convincere nessuno, ma confonderlo di sicuro ci stai riuscendo. Saluti
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macius
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"Si tratta di una piccola porzione con hmax 180 ed hmin 150cm posta sopra una porzione dell'appartamemento" NON MI PARE UNA LAVANDERIA CONDOMINIALE, CHE DICI?. Senti Totonno, vedetevela tu e il tuo amico immaginario poco sereno. Vedrai che ti darà senz'altro ragione. Sai che ti voglio bene comunque, vecchio mio. Ciau
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clfabbri
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buoni dai non litigate secondo me il sottotetto è suo, vero è che se qualcuno di chiede ma da che titolo salta fuori sta porzione di sottotetto? Ad oggi non c'è nessuna carta a corredo, è vero. Mi confronterò col notaio, ottimo consiglio. Saluti
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totonno
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"clfabbri" ha scritto: buoni dai non litigate secondo me il sottotetto è suo, vero è che se qualcuno di chiede ma da che titolo salta fuori sta porzione di sottotetto? Ad oggi non c'è nessuna carta a corredo, è vero. Mi confronterò col notaio, ottimo consiglio. Saluti Ciao, nessun litigio. Credo che sicuramente male non fa mettere a conoscenza il notaio della situazione. Non aver mai paura di sollevare il problema e di far saltare l'affare. Semmai hai contribuito a non causare una lite dopo il trasferimento che avrebbe portato a conseguenze molto più gravi. Saluti
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totonno
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"macius" ha scritto: "Si tratta di una piccola porzione con hmax 180 ed hmin 150cm posta sopra una porzione dell'appartamemento" NON MI PARE UNA LAVANDERIA CONDOMINIALE, CHE DICI?. Senti Totonno, vedetevela tu e il tuo amico immaginario poco sereno. Vedrai che ti darà senz'altro ragione. Sai che ti voglio bene comunque, vecchio mio. Ciau Caro Macius Questi tuoi messaggi tendono solo a voler a tutti i costi polemizzare. Cosa c'entra la lavanderia condominiale ? Che film ti sei visto ?
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macius
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"totonno" ha scritto: "macius" ha scritto: "Si tratta di una piccola porzione con hmax 180 ed hmin 150cm posta sopra una porzione dell'appartamemento" NON MI PARE UNA LAVANDERIA CONDOMINIALE, CHE DICI?. Senti Totonno, vedetevela tu e il tuo amico immaginario poco sereno. Vedrai che ti darà senz'altro ragione. Sai che ti voglio bene comunque, vecchio mio. Ciau Caro Macius Questi tuoi messaggi tendono solo a voler a tutti i costi polemizzare. Cosa c'entra la lavanderia condominiale ? Che film ti sei visto ? Pertanto per accertare la natura condominiale o pertinenziale del sottotetto di un edificio, in mancanza del titolo, deve farsi riferimento alle sue caratteristiche STRUTTURALI e FUNZIONALI, cosicché, quando il sottotetto sia oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune, può applicarsi la presunzione di comunione ex art. 1117, comma 1, c.c.; La lavanderia condominiale è un locale preso in esempio ad uso comune a definizione di quanto sopra.... Spero di essermi spiegato ma mi pareva elementare come concetto. Comunque chiedere parere al notaio è la cosa migliore visto che rogita lui. Adesso famme lavorà, Totonno caro.
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totonno
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"macius" ha scritto: Pertanto per accertare la natura condominiale o pertinenziale del sottotetto di un edificio, in mancanza del titolo, deve farsi riferimento alle sue caratteristiche STRUTTURALI e FUNZIONALI, cosicché, quando il sottotetto sia oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune, può applicarsi la presunzione di comunione ex art. 1117, comma 1, c.c.; La lavanderia condominiale è un locale preso in esempio ad uso comune a definizione di quanto sopra.... Spero di essermi spiegato ma mi pareva elementare come concetto. Comunque chiedere parere al notaio è la cosa migliore visto che rogita lui. Adesso famme lavorà, Totonno caro. La presunzione di comunione nel caso del locale oggetto di questa discussione ci sta tutta per il fatto che serve per l'accesso al tetto condominiale ed è strutturalmente e funzionalmente agibile. E' stata inoltre costruita durante la costruzione senza essere citata negli atti di trasferimento delle proprietà come accessorio esclusivo. Pertanto il locale ha tutti i requisiti per poter essere tranquillamente e anche solo potenzialmente considerato un bene comune. La presenza della caldaia di quello di sotto e il fatto che ci sia accesso da proprietà esclusiva non evita questa considerazione e non consente di stabilire con esattezza la proprietà esclusiva anzi proprio tutto il contrario. Io non me la sentirei affatto se me lo dovessero chiedere da tecnico di dichiarare che il locale sia di proprieta' esclusiva del soggetto proprietario dell'unità al piano sottostante, neanche se me lo imponesse Macius in persona. Anzi sarei ancora più preoccupato per la verità. Saluti
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macius
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Totonno, non lo dico io. Lo dicono le Sentenze oltre che al Sig.Buonsenso. Poi è come farei io, ognuno faccia poi come meglio crede. Ciau
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totonno
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"macius" ha scritto: Totonno, non lo dico io. Lo dicono le Sentenze oltre che al Sig.Buonsenso. Poi è come farei io, ognuno faccia poi come meglio crede. Ciau Le sentenze non è possibile, sei tu che le capisci al contrario. Le sentenze dicono esattamente il contrario di quello che tu malamente stai cercando di sostenere. Il buonsenso dovrebbe consentire di agire nel migliore modo possibile e tener bene presente che la proprietà esclusiva del locale in questione NON è affatto certa, anzi. Non solo, ma se il tecnico accatasta il locale sottotetto unito nella consistenza dell'unità immobiliare sottostante solo perchè è direttamente collegata ed ha una caldaia, indirettamente ne dichiara la intestazione di diritto esclusivo assieme al richiedente firmatario del docfa. Mah... Saluti
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clfabbri
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dico la mia se la botola di accesso a questo sottotetto fosse nelle scale a comune, allora secondo me sarebbe condominiale, la caldaia poco avrebbe a chiarire il fatto che l'accesso avvenga dall'unità, e che l'unica parte calpestabile sta al centro dell'unità la rende a mio avviso di pertinenza dell'appartamento poi ovviamente esiste la servitu di passaggio a favore del condominio per andare sul tetto la mia modesta opionione ovviamente. Se quello dell'appartamento gli prende il matto e dice butto giu il solaio perchè voglio vedere il tetto inclinato in salotto, chi gle lo impedisce? non ci sono impianti a comune, e la funzione è solo isolare lui dal freddo esterno, sarà sua cura isolarsi in altra maniera. E' tanto per fare un esempio un po assurdo diciamo. un saluto
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totonno
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"clfabbri" ha scritto: dico la mia se la botola di accesso a questo sottotetto fosse nelle scale a comune, allora secondo me sarebbe condominiale, la caldaia poco avrebbe a chiarire il fatto che l'accesso avvenga dall'unità, e che l'unica parte calpestabile sta al centro dell'unità la rende a mio avviso di pertinenza dell'appartamento poi ovviamente esiste la servitu di passaggio a favore del condominio per andare sul tetto la mia modesta opionione ovviamente. Se quello dell'appartamento gli prende il matto e dice butto giu il solaio perchè voglio vedere il tetto inclinato in salotto, chi gle lo impedisce? non ci sono impianti a comune, e la funzione è solo isolare lui dal freddo esterno, sarà sua cura isolarsi in altra maniera. E' tanto per fare un esempio un po assurdo diciamo. un saluto Quindi vuoi dire che non consideri il fatto che: Secondo il concetto giurisprudenziale espresso a nulla vale quindi, quale elemento probatorio della titolarità esclusiva, la presenza di una botola all’interno di una unità per accedere al sottotetto: d’altra parte tale fattispecie è comprensibile vista la possibilità che la stessa possa essere stata realizzata (anche abusivamente) in un tempo successivo alla costruzione, onde usufruire in via esclusiva di uno spazio che magari è effettivamente condominiale seppur “tacitamente” non reclamato come tale. Dammi retta vai a sentire il Notaio così non ti assumi nessuna responsabilità che mi sembra non tu sia in grado di assumerti non avendo elementi probanti ed avendo la giurisprudenza tutta contro come lo stesso Macius in contrasto con se stesso sta cercando di suggerirti. Saluti
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clfabbri
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ti ringrazio del consiglio che condivido visto un domani non avrei carte inconfutabili per dimostrare che la botola è li dal 1960, direi di si ma è una mera supposizione personale senza alcuna prova alcune, e quindi non vale niente. la cosa che in atto non sia citato secondo è la vera spada di damocle, se era citato allora ero tranquillo non essendo mai nominato uno potrebbe direi, lo ha fatto lei abusivamente 3 annni fa, e come fai a dimostrare il contrario? Se antidiamo a rileggere l'articolo citato nel link, però è vero che ci sono le parti da te citate, ma nello stesso si fa anche un esempio di un sottetto isolato senza impianti, la foto 3 in quel caso dice "un sottotetto con altezza interna molto contenuta non utilizzabile funzionalmente ed autonomamente, ma configurato come mero “spazio” tecnico utile ad isolare e proteggere l’appartamento sottostante da caldo, freddo ed umidità, pertanto da presumersi di proprietà ESCLUSIVA dell’unità immobiliare sottostante" Siamo sul filo del rasoio ovviamente, concordo che sarebbe meglio lasciare tutto come è adesso e come nelle precedenti compravendite, visto inserirlo in planimetria apre la questione, da quando c'è, chi lo ha fatto, quando e con quale titolo? Tra le altre il venditore si è impuntato adesso e dice di non fare nulla visto lui ha comprato cosi nel 2005 non ha fatto lavori e quindi vende cosi, non vuole fare ulteriori pratiche. Insomma forse manda a quel paese il futuro compratore ed il suo tecnico. Quindi per adesso non devo depositare nulla. Vedremo come evolvera. Un saluto
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totonno
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"clfabbri" ha scritto:
Se antidiamo a rileggere l'articolo citato nel link, però è vero che ci sono le parti da te citate, ma nello stesso si fa anche un esempio di un sottetto isolato senza impianti, la foto 3 in quel caso dice "un sottotetto con altezza interna molto contenuta non utilizzabile funzionalmente ed autonomamente, ma configurato come mero “spazio” tecnico utile ad isolare e proteggere l’appartamento sottostante da caldo, freddo ed umidità, pertanto da presumersi di proprietà ESCLUSIVA dell’unità immobiliare sottostante" Siamo sul filo del rasoio ovviamente, concordo che sarebbe meglio lasciare tutto come è adesso e come nelle precedenti compravendite, visto inserirlo in planimetria apre la questione, da quando c'è, chi lo ha fatto, quando e con quale titolo? Vedremo come evolvera. Un saluto Buongiorno Non siamo sul filo del rasoio. La parte sicuramente esclusiva è quella parte di sottotetto che resta, escluso il locale di cui stiamo discutendo. Quella, essendo non praticabile è sicuramente di proprietà esclusiva. Questo dice l'articolo. Cerca di distinguere la parte di sottotetto non praticabile con quella praticabile e poi ti si chiarisce tutto. Il venditore ovvio che dice di vendere così come si trova il bene ed è forse giusto non faccia nulla altrimenti si potrebbe appropriare di una cosa non di sua esclusiva proprietà, ma è l'acquirente che deve essere informato e consapevole di quello che compra. Se la cosa è ben chiara a entrambe le parti, non c'è motivo di far saltare il trasferimento perchè la situazione rimane esattamente quella consolidata negli anni. Saluti
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geoalfa
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Suggerisco di tenere conto di: Presunzione di proprietà del sottotetto La Corte di Cassazione con Sentenza n. 20.038 del 6 ottobre 2016 ha fornito un chiarimento in merito alla delicata questione della presunzione di proprietà dei sottotetti nei Condomini. Tale disposto giurisprudenziale afferma che: “L’appartenenza del sottotetto di un edificio va determinata in base al TITOLO, in mancanza o nel silenzio del quale, non essendo esso compreso nel novero delle parti comuni dell’edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all’uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c. è, in ogni caso, applicabile nel caso in cui il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato all’uso comune oppure all’esercizio di un servizio di interesse condominiale, quando tale presunzione non sia superata dalla prova della proprietà esclusiva”. Pertanto per accertare la natura condominiale o pertinenziale del sottotetto di un edificio, in mancanza del titolo, deve farsi riferimento alle sue caratteristiche FUNZIONALI, cosicché, quando il sottotetto sia oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune, può applicarsi la presunzione di comunione ex comma 1, c.c. Viceversa, allorché il sottotetto assolva all’ esclusiva funzione di ISOLARE dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano, e non abbia DIMENSIONI, CARATTERISTICHE tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza di tale appartamento. Di seguito si riportano tre casi pratici rappresentativi delle due fattispecie: il sottotetto in relazione alla natura strutturale (solaio praticabile), dimensionale (altezza accessibile) e funzionale ( la botola prospetta il vano scale condominiale ), senza collegamenti diretti con alcuna unità di proprietà esclusiva, configura come un vano autonomamente utilizzabile dalla collettività, è pertanto da presumersi salvo titolo di proprietà CONDOMINIALE Il sottotetto presenta altezza interna piuttosto rilevante, tanto che “ospita” un grande serbatoio di accumulo idrico: tale particolare non è di poco conto in quanto la presenza di impianti tecnologici destinati all’uso comune configurano la funzionalità di interesse collettivo dello spazio in cui sono Pertanto se il serbatoio serve il condominio il sottotetto è da presumersi di proprietà CONDOMINIALE salvo titolo. Secondo il concetto giurisprudenziale espresso a nulla vale quindi, quale elemento probatorio della titolarità esclusiva, la presenza di una botola all’interno di una unità per accedere al sottotetto: d’altra parte tale fattispecie è comprensibile vista la possibilità che la stessa possa essere stata realizzata (anche abusivamente) in un tempo successivo alla costruzione, onde usufruire in via esclusiva di uno spazio che magari è effettivamente condominiale seppur “tacitamente” non reclamato come tale.
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totonno
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Grazie Geoalfa. Questa analisi c'era sfuggita.
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