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inserimento soffitta in planimetria |

clfabbri
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buonasera Per un atto di compravendita devo aggiornare la planimetria di un immobile, devo inserire anche la sofitta che si raggiunge con una scale retrattile ed una botola da dentro all'immobile. Ad oggi non è rappresentata Si tratta di una piccola porzione con hmax 180 ed hmin 150cm posta sopra una porzione dell'appartamemento, le altre parti del sottotetto, non sono praticabili Secondo voi devo fare ampliamento uccidendo l'attuale subalterno e creandone uno nuovo, oppure potrei ipotizzare di aggiornare solo la planimetria? Il numero dei vani non cambierebbe, anche aggiungendo questo piccolo vano ringrazio anticipatamente
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bioffa69
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BRESCIA
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Dalle linee guida della Lombardia. 9. RECUPERO DI SITUAZIONE PREGRESSA: da utilizzare esclusivamente quando vi siano delle porzioni di unità sempre esistite e facenti parte dell’unità stessa, così come attestato e descritto in titoli di provenienza non recenti, ma sfuggite all’inventariazione (cantine e soffitte, vani, …) e, ovviamente, appartenenti alla stessa ditta. In tali casi è obbligatorio indicare in relazione tecnica gli elementi che giustificano la dichiarazione proposta (estremi atto notarile, …). E’ opportuno, ancorché non obbligatorio, allegare alla pratica Do.C.Fa. la copia del titolo attestante la situazione dichiarata. La data della variazione da indicare è quella della planimetria già agli atti e questa tipologia di denuncia è soggetta a sanzione, qualora non fosse già intervenuta la decadenza dal potere di accertamento. Per questa fattispecie è prevista la conferma del subalterno; Saluti
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macius
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"bioffa69" ha scritto: Dalle linee guida della Lombardia. 9. RECUPERO DI SITUAZIONE PREGRESSA: da utilizzare esclusivamente quando vi siano delle porzioni di unità sempre esistite e facenti parte dell’unità stessa, così come attestato e descritto in titoli di provenienza non recenti, ma sfuggite all’inventariazione (cantine e soffitte, vani, …) e, ovviamente, appartenenti alla stessa ditta. In tali casi è obbligatorio indicare in relazione tecnica gli elementi che giustificano la dichiarazione proposta (estremi atto notarile, …). E’ opportuno, ancorché non obbligatorio, allegare alla pratica Do.C.Fa. la copia del titolo attestante la situazione dichiarata. La data della variazione da indicare è quella della planimetria già agli atti e questa tipologia di denuncia è soggetta a sanzione, qualora non fosse già intervenuta la decadenza dal potere di accertamento. Per questa fattispecie è prevista la conferma del subalterno; Saluti Ciao Bioffa, in Veneto il subalterno si sopprime: “recupero di situazione pregressa”: da utilizzare quando si recupera una situazione pregressa, cioè quando è necessario intervenire a rettifica di una denuncia di variazione catastale nella quale sono state erroneamente omesse (o aggiunte) porzioni dell’unità che invece le appartenevano (o non appartenevano) - per es: cantine, soffitte, annessi ecc... Per questa fattispecie è necessario cambiare il subalterno. Per l’ipotesi su esposta non sono ammesse dichiarazioni Docfa per “ampliamento” dell’unità principale o per “esatta rappresentazione grafica” in cui si rappresentano in planimetria e con lo stesso subalterno la nuova situazione. E’ necessario indicare quale data di ultimazione lavori la data di presentazione dell’ultima denuncia presente in banca dati e la nuova pratica è soggetta ad eventuale sanzione. · “dichiarazione u.i.u. art. 19 D.L. 78/10”: da utilizzare
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clfabbri
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vi ringrazio Avevo letto della possibilita della situazione pregressa, peccato che su una precedente planimetria catastale la soffitta non c'è, ed anche nell'atto di compravendita non viene citata. Quindi non avrei una pezza di appoggio da allegare. Ho un condono del 1985 dove ovviamente non è rappresentata, unica cosa dove si vede che esiste un sottetto ad uso intercapedine, la concessione del 1958, che ha una sezione, ma ovviamente la casa poi venne fatta livente diversa, da qui a pratica del condono del 1985, ma il tetto sempre a capanna è rimasto. Il sototetto c'è sempre stato sicuramente anche solo per accedere al tetto, visto c'è una finestra a tetto, ritrovata in foto aeree storiche proprio per certificare che fosse li fin dall'origine. Infatti il 90% delle superficie non è praticabile, classici solai non gettati completamente fatti negli anni 60 per realizzare i soffitti dei piani sottostanti. Diciamo che tutti i vecchi documenti non sono dettagliati come si farebbero oggi, e quindi non mi sono di aiuto. Penso che mi regolerò come da richiesta dal catasto uccidendo il vecchio subalterno e creandone uno nuovo.
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totonno
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"clfabbri" ha scritto: buonasera Per un atto di compravendita devo aggiornare la planimetria di un immobile, devo inserire anche la sofitta che si raggiunge con una scale retrattile ed una botola da dentro all'immobile. Ad oggi non è rappresentata Si tratta di una piccola porzione con hmax 180 ed hmin 150cm posta sopra una porzione dell'appartamemento, le altre parti del sottotetto, non sono praticabili Secondo voi devo fare ampliamento uccidendo l'attuale subalterno e creandone uno nuovo, oppure potrei ipotizzare di aggiornare solo la planimetria? Il numero dei vani non cambierebbe, anche aggiungendo questo piccolo vano ringrazio anticipatamente Cosa intendi per piccolo vano ? Giusto la superficie per accedere al tetto ? Il tetto è condominiale ? Lo chiedo perchè a mio avviso potrebbe essere non obbligatorio censirlo se lo spazio serve esclusivamente per accedere al tetto e non ha nessuna altra funzione possibile considerando la botola con scala retrattile che tanto comoda per altri usi non è. Per uccidere i subalterni, poi, ci vuole il porto d'armi. Saluti
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macius
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Ci sono fior fiore di Sentenze che danno per pacifico che il sottotetto accessibile, non da parte condominiale e in mancanza di altri documenti, da una proprietà privata appartiene a quest'ultima.
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clfabbri
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il tetto è in comune fra questo appartamento del il gemello sottostante, è una bifamiliare in adiacenza ad altro fabbricato ma il tetto copre solo loro 2 tanto per capirsi lo spazio calpestabile nel sottotetto è un rettangolo lungo 348cm largo 198 con un foro botola 61x61 altezza massima 195 minima 150, li c'è la caldaia dell'appartamento e poi la finestra a tetto che serve per accedere al tetto stesso ovviamente ci sono le travi di sostengo del tetto quindi in alcuni punti è pure pia basso (presenza trave d'angolo) si sale da dentro l'appartamento tramite una scala retrattile, di antica fattura in legno, che non mi era mai capitato di vedere, ha un arganello tipo quello delle tende da sole, e grazie ad un palo da tenda la tiri giu girando freneticamente l'arganello, quindi ha proprio l'età del fabbricato devono fare un atto di comrpavendita, ed il tecnico che segue acquirente, vuole che sia messa nel catastale, e quindi cerco di accontentarlo diciamo, il cliente vende quindi dice che me frega anche se la rendita aumenta poi nelle realtà la soffitta viene usata come deposito delle peggio cose, in una parte del sottotetto non praticabile hanno messo dei tavoloni di legno ed hanno messo sopra scatole ed altra roba ma la parte pavimentata e praticabile sono qui 5mq che scrivevo sopra di forma rettangolare che dovrei aggiungere alla planimetria già esistente saluti
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totonno
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"clfabbri" ha scritto: il tetto è in comune fra questo appartamento del il gemello sottostante, è una bifamiliare in adiacenza ad altro fabbricato ma il tetto copre solo loro 2 tanto per capirsi lo spazio calpestabile nel sottotetto è un rettangolo lungo 348cm largo 198 con un foro botola 61x61 altezza massima 195 minima 150, li c'è la caldaia dell'appartamento e poi la finestra a tetto che serve per accedere al tetto stesso ovviamente ci sono le travi di sostengo del tetto quindi in alcuni punti è pure pia basso (presenza trave d'angolo) si sale da dentro l'appartamento tramite una scala retrattile, di antica fattura in legno, che non mi era mai capitato di vedere, ha un arganello tipo quello delle tende da sole, e grazie ad un palo da tenda la tiri giu girando freneticamente l'arganello, quindi ha proprio l'età del fabbricato devono fare un atto di comrpavendita, ed il tecnico che segue acquirente, vuole che sia messa nel catastale, e quindi cerco di accontentarlo diciamo, il cliente vende quindi dice che me frega anche se la rendita aumenta poi nelle realtà la soffitta viene usata come deposito delle peggio cose, in una parte del sottotetto non praticabile hanno messo dei tavoloni di legno ed hanno messo sopra scatole ed altra roba ma la parte pavimentata e praticabile sono qui 5mq che scrivevo sopra di forma rettangolare che dovrei aggiungere alla planimetria già esistente saluti Anche senza le sentenza che cita macius, se c'è la caldaia il locale e' giusto accatastarlo. Causale ampliamento. Strage di subalterno e rinascita di un nuovo subalterno. Se non c'è in atti l'EP non è obbligatorio. Ma se lo vuoi fare anche parziale riferito alla sola parte dell'edificio interessata non si butta via, anzi. C'è da precisare una cosa molto importante riguardante la titolarità. Essendo mai presente in nessun atto di trasferimento e in nessuna pratica edilizia, ed essendo però praticabile il dubbio della titolarità comune o esclusiva rimane, ma essendoci la caldaia a servizio dell'abitazione sottostante ci si avvale tecnicamente solo della presunzione di proprietà anche se non avallata da alcun titolo pubblico trascritto. Di sicuro io non mi sentirei di dichiararla e quanto meno ne parlerei con tutti i soggetti proprietari dell'edificio coperto dal tetto in questione. Affronterei la questione anche con il Notaio rogante prima dell'accatastamento. Saluti
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clfabbri
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"totonno" ha scritto:
C'è da precisare una cosa molto importante riguardante la titolarità. Essendo mai presente in nessun atto di trasferimento e in nessuna pratica edilizia, ed essendo però praticabile il dubbio della titolarità comune o esclusiva rimane, ma essendoci la caldaia a servizio dell'abitazione sottostante ci si avvale tecnicamente solo della presunzione di proprietà anche se non avallata da alcun titolo pubblico trascritto. Di sicuro io non mi sentirei di dichiararla e quanto meno ne parlerei con tutti i soggetti proprietari dell'edificio coperto dal tetto in questione. Affronterei la questione anche con il Notaio rogante prima dell'accatastamento. Saluti Dubbio legittimo ma direi che è palese che quel sottotetto è dell'appartamento del P2, visto l'unico modo di accedere allo stesso è con la botola e relativa scala retrattile. Come fa quello di sotto a dire che è condominiale? la vedo dura. Ok quindi per ampliamento con nuovo Subalterno, unico dubbio essendo presente l'elaborato grafico dei subalterni, fatto in precedenza da altri, devo rifarlo, andando a sostituire il sub soppresso e nel caso inserire anche il P2 che identifica la soffitta, prima mai presente. Che possa nascere il dubbio su che data inserire come creazione, è vero provero a mettere la data della costruzione. Vedendo come detto la scala retrattile d'annata diciamo io ritengo che ci sia sempre stato fine dalla sua costruzioni, anche per il fatto di averci messo la caldaia, del riscaldamento, nel sottotetto.
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totonno
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"clfabbri" ha scritto: "totonno" ha scritto:
C'è da precisare una cosa molto importante riguardante la titolarità. Essendo mai presente in nessun atto di trasferimento e in nessuna pratica edilizia, ed essendo però praticabile il dubbio della titolarità comune o esclusiva rimane, ma essendoci la caldaia a servizio dell'abitazione sottostante ci si avvale tecnicamente solo della presunzione di proprietà anche se non avallata da alcun titolo pubblico trascritto. Di sicuro io non mi sentirei di dichiararla e quanto meno ne parlerei con tutti i soggetti proprietari dell'edificio coperto dal tetto in questione. Affronterei la questione anche con il Notaio rogante prima dell'accatastamento. Saluti Dubbio legittimo ma direi che è palese che quel sottotetto è dell'appartamento del P2, visto l'unico modo di accedere allo stesso è con la botola e relativa scala retrattile. Come fa quello di sotto a dire che è condominiale? la vedo dura. Ok quindi per ampliamento con nuovo Subalterno, unico dubbio essendo presente l'elaborato grafico dei subalterni, fatto in precedenza da altri, devo rifarlo, andando a sostituire il sub soppresso e nel caso inserire anche il P2 che identifica la soffitta, prima mai presente. Che possa nascere il dubbio su che data inserire come creazione, è vero provero a mettere la data della costruzione. Vedendo come detto la scala retrattile d'annata diciamo io ritengo che ci sia sempre stato fine dalla sua costruzioni, anche per il fatto di averci messo la caldaia, del riscaldamento, nel sottotetto. No riguardo la titolarità del locale in questione non basta l'accesso con la botola da proprietà privata. Il dubbio è lecito non perchè lo dico io o lo dici tu, è perchè non c'è alcun titolo trascritto che assicuri la proprietà. Ci sono migliaia di tetti condominiali il cui accesso è attraverso la proprietà privata. Uno è il tuo. Non è così dura che quello del piano sottostante ne vanti il proprio diritto in quota comune sul locale che serve per l'accesso al tetto. La prova che non è tuo c'è, è la prova che è tuo che non c'è! Stai attento che se il Notaio è sveglio ti può creare casini proprio perchè non li vuole creare lui i casini al suo cliente. Tu e il Notaio dovreste fare gli interessi di entrambe le parti e l'acquirente non credo abbi tanto piacere acquistare una cosa che il venditore non può vendere. Guarda se c'è un condominio e se c'è un regolamento in cui forse viene citato qualcosa sul sottotetto. Non fare dichiarazioni avventate, neppure in catasto, sulla proprietà del sottotetto, perchè poi è difficile tornare indietro e trovarsi in lite con il vicino dopo la compravendita è un attimo. Saluti
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macius
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"totonno" ha scritto: "clfabbri" ha scritto: "totonno" ha scritto:
C'è da precisare una cosa molto importante riguardante la titolarità. Essendo mai presente in nessun atto di trasferimento e in nessuna pratica edilizia, ed essendo però praticabile il dubbio della titolarità comune o esclusiva rimane, ma essendoci la caldaia a servizio dell'abitazione sottostante ci si avvale tecnicamente solo della presunzione di proprietà anche se non avallata da alcun titolo pubblico trascritto. Di sicuro io non mi sentirei di dichiararla e quanto meno ne parlerei con tutti i soggetti proprietari dell'edificio coperto dal tetto in questione. Affronterei la questione anche con il Notaio rogante prima dell'accatastamento. Saluti Dubbio legittimo ma direi che è palese che quel sottotetto è dell'appartamento del P2, visto l'unico modo di accedere allo stesso è con la botola e relativa scala retrattile. Come fa quello di sotto a dire che è condominiale? la vedo dura. Ok quindi per ampliamento con nuovo Subalterno, unico dubbio essendo presente l'elaborato grafico dei subalterni, fatto in precedenza da altri, devo rifarlo, andando a sostituire il sub soppresso e nel caso inserire anche il P2 che identifica la soffitta, prima mai presente. Che possa nascere il dubbio su che data inserire come creazione, è vero provero a mettere la data della costruzione. Vedendo come detto la scala retrattile d'annata diciamo io ritengo che ci sia sempre stato fine dalla sua costruzioni, anche per il fatto di averci messo la caldaia, del riscaldamento, nel sottotetto. No riguardo la titolarità del locale in questione non basta l'accesso con la botola da proprietà privata. Il dubbio è lecito non perchè lo dico io o lo dici tu, è perchè non c'è alcun titolo trascritto che assicuri la proprietà. Ci sono migliaia di tetti condominiali il cui accesso è attraverso la proprietà privata. Uno è il tuo. Non è così dura che quello del piano sottostante ne vanti il proprio diritto in quota comune sul locale che serve per l'accesso al tetto. La prova che non è tuo c'è, è la prova che è tuo che non c'è! Stai attento che se il Notaio è sveglio ti può creare casini proprio perchè non li vuole creare lui i casini al suo cliente. Tu e il Notaio dovreste fare gli interessi di entrambe le parti e l'acquirente non credo abbi tanto piacere acquistare una cosa che il venditore non può vendere. Guarda se c'è un condominio e se c'è un regolamento in cui forse viene citato qualcosa sul sottotetto. Non fare dichiarazioni avventate, neppure in catasto, sulla proprietà del sottotetto, perchè poi è difficile tornare indietro e trovarsi in lite con il vicino dopo la compravendita è un attimo. Saluti E quindi il consiglio sarebbe?
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totonno
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"macius" ha scritto:
E quindi il consiglio sarebbe? Macius, ma tu leggi tutti i messaggi di tutti compreso i miei o vuoi solo la rissa ? Chiedo per un amico.
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macius
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totonno
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Allora oltre a non leggere i messaggi non leggi neppure le sentenze che tu stesso riporti. “l’appartenenza del sottotetto di un edificio va determinata in base al TITOLO, in mancanza o nel silenzio del quale, non essendo esso compreso nel novero delle parti comuni dell’edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all’uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c. è, in ogni caso, applicabile nel caso in cui il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato all’uso comune oppure all’esercizio di un servizio di interesse condominiale, quando tale presunzione non sia superata dalla prova della proprietà esclusiva”. L'articolo citato da Macius prosegue così: Secondo il concetto giurisprudenziale espresso a nulla vale quindi, quale elemento probatorio della titolarità esclusiva, la presenza di una botola all’interno di una unità per accedere al sottotetto: d’altra parte tale fattispecie è comprensibile vista la possibilità che la stessa possa essere stata realizzata (anche abusivamente) in un tempo successivo alla costruzione, onde usufruire in via esclusiva di uno spazio che magari è effettivamente condominiale seppur “tacitamente” non reclamato come tale. Mica tanto sereno l'amico!
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macius
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Poi fai tu vecchio mio, non devo convincere nessuno, nemmeno il tuo amico poco sereno: 1, c.c.; viceversa, allorché il sottotetto assolva all’esclusiva funzione di ISOLARE e PROTEGGERE dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano, e non abbia DIMENSIONI e CARATTERISTICHE STRUTTURALI tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza di tale appartamento.
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