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Argomento: FABBR. EX RURALE RAVVEDIMENTO OPEROSO 2013

Autore Risposta

topogeo

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01 Febbraio 2003

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209

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Saluzzo (CN)

 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2013 alle ore 16:25

La circolare 02/2017 ovviamente NON istituisce alcun obbligo ma chiarisce ( !?!) alcuni aspetti legislativi.

Al paragrafo 4.

" I fabbricati per i quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento di ruralità, ai fini fiscali, a seguito del disposto dell’articolo 2, comma 37, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, devono essere dichiarati, dai titolari di diritti reali, al catasto edilizio urbano entro il 30 giugno 2007.



In tal caso non si applicano le sanzioni previste dall’articolo 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni."

Sucecssivo paragrafo 5

"Gli immobili che non risultano dichiarati in tutto o in parte al catasto ovvero i fabbricati iscritti al catasto terreni che hanno perso i requisiti di ruralità per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo precedente devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano, a cura dei soggetti titolari di diritti reali. Si applicano le sanzioni previste dall’articolo 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

Il Dl 3/10/2006 n 262 art 2 comma 37

"37. All'articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre

1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,

n. 133, dopo le parole: "l'immobile e' asservito" sono inserite le seguenti:

", sempreche' tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo,

iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29

dicembre 1993, n. 580,"

Quindi l' art 9 comma 3 DL 557/94 ERA

3. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili agli effetti

fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa

devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto

reale sul terreno per esigenze connesse all'attivita' agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro

titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile e' asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1)

e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti

come tali a fini previdenziali;

4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a

seguito di attivita' svolta in agricoltura;

5) da uno dei soci o amministratori delle societa' agricole di cui

all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la

qualifica di imprenditore agricolo professionale;

Con la 262/06 e' AGGIUNTO ( e questa e' la NOVITA' in base al quale nasce l' obbligo di accatastare quei fabbricati cche in BASE AD ESSO perdono i requisiti di ruralità)

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del

presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed

essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge

29 dicembre 1993, n. 580;



In pratica per avere i requisti di ruralità per le ABITAZIONI RURALI occorre che il soggetto utilizzatore sia imprenditore agricolo.

Semplificando, in base al 262/06 andavano accatastati al CEU quei fabbricati abitativi NON utilizzati da imprenditori agricoli anche se asserviti all' azienda agricola (mentre prima ...se io,geometra, coltivavo anche un piccolo fondo SENZA essere imprenditore agricolo avrei potuto conservare la mia abitazione come fabb rurale).

Quindi il termine del 30/06/2007 ( poi prorogato) e' UNICAMENTE per i casi di cui alla 262/2006 mentre NULLA e' cambiato per TUTTE le altre casistiche e cioe' l' obbligo e' quello previsto dal DL 652/39 ( entro 31 gennaio anno successivo al passaggio da esente a imponibile ..poi dal 2006 .. vcambiato entro i 30 gg ...). per cui la prescrzione c'e' nella stragrande maggioranza dei casi .



Piercarlo

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bioffa69

Iscritto il:
23 Settembre 2009

Messaggi:
6543

Località
BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2013 alle ore 16:58

mi sembra un ragionamento un po' strano.

se tu geometra non eri imprenditore agricolo dovevi portare la tua unita' all'urbano, non potevi tenerla ai tereni come fr, avresti dovuto farlo prima, quando hai acquistato o quando hai perso i requisiti!!

per cui ti specificano che il prop. doveva essere imprenditore, come lo deve essere adesso se vuole avere riconosciuti i diritti, perche' tutti coloro che non erano imprenditori dovevano gia' aver provveduto all'accatastamento all'urbano, e se non lo avevano fatto l'ultima data utile era quella del 30/10/2008.

perche' evidentemente chi perdeva i requisiti doveva denunciare entro il 31/1/ dell'anno succesivo, per chi non lo aveva ancora fatto e' stato indicato il termine ultimo.



qui dici:

"ovviamente NON istituisce alcun obbligo ma chiarisce ( !?!) alcuni aspetti legislativi.

Al paragrafo 4.

" I fabbricati per i quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento di ruralità, ai fini fiscali, a seguito del disposto dell’articolo 2, comma 37, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, devono essere dichiarati, dai titolari di diritti reali, al catasto edilizio urbano entro il 30 giugno 2007."



perche' a tuo avviso dire che DEVONO ESSERE DICHIARATI, non e' un obbligo?



la scadenza indicata dalla circolare e proroga successiva e' riferita a tutti i fabbricati ex rurali, per cui tutti quelli che risultavano fr ai terreni ma che in realta' non avevano i requisiti, anche perche' invece che imprenditore agricoli i prop. erano Geometri.

non si scappa.





...ho capito cosa intendi tu, ma la sanzione a cui sei soggetto e' solo ed esclusivamente perche' non hai proceduto alla denuncia entro il 30/10/2008, e' quella sanzione a cui sei soggetto, per cui sanzionabile ancora fino al 31/12/2013, stesse sanzioni che applicano a chi ha ancora i requisiti solo ed esclusivamente perche' denucia adesso e non entro il termine ultimo che era il 30/11/2012.

Saluti

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corrado

Iscritto il:
08 Marzo 2005

Messaggi:
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 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2013 alle ore 17:22

[size= 10pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial]Spero che queste due immagini riescano a chiarire ogni dubbio su queste sanzioni[/size] catastali per quei fabbricati ex rurali che hanno perso la ruralità da oltre 5 anni. Come si evince è la Direzione Centrale del Catasto che risponde al quesito formulato dal mio Collegio e sancisce una volta per tutte che non si paga la sanzione per quei fabbricati rurali che hanno perso i requisiti di ruralità da oltre 5 anni, mentre per quelli che ancora oggi continuano ad avere i requisiti devono pagare la sanzione accatastando dopo il 30.11.2012.



http://tinypic.com/view.php?pic=hum1qv...

http://tinypic.com/view.php?pic=2ynfjt...

Saluti.

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bioffa69

Iscritto il:
23 Settembre 2009

Messaggi:
6543

Località
BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2013 alle ore 17:38

e' evidente che sto' facendo l'avvocato del diavolo !!1



ma se esiste una data 30/11/2012, entro cui tutti gli fr che mantengono i requisiti dovevano essere denuciati,

esiste anche una data 30/10/2008, entro cui tutti gli fr che invece hanno e avevano perso i requisiti andavano denunciati.



spiegatemi secondo voi perche' con la data 30/11/2012 siamo in sanzione se presentiamo un fr con i requisiti adesso, mentre non lo siamo se presiantomo un fr che ha perso i requisiti anche 50 anni fa??

per entrambe siamo fuori dai termini e nessuna delle due date ci permette la prescrizione.

..fermo restando che il mio uffcio fa inserire nel docfa per gli ex rurali, la data ultima per cui sono in sanzione.

..non puo' valere un ragionamento per una data e non per l'altra!!

Saluti

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EFFEGI
f.g.

Iscritto il:
16 Dicembre 2008

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2062

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2013 alle ore 22:53

Finalmente, forse, si sta chiarendo definitivamente l'annosa diatriba sulle sanzioni per i fabbricati rurali.

Allego il seguente link che rimanda ad un'ulteriore circolare dell'AdE Regionale Campania-Basilicata (così come quella riportata da "Corrado") che chiarisce ulteriormente quanto precisato sulle sanzioni sui FR e ex FR:

www.geometri.av.it/admin_2/news/download...

Per bioffa69: la scadenza per gli ex rurali cui fai riferimento con la scadenza del 30/10/2008 è relativa a quei fabbricati ex rurali che l'agenzia del territorio aveva riportato in un apposito elenco, così come ha fatto per i fabbricati fantasma.

Per questi fabbricati che furono riportati in detto elenco a cui si doveva assolvere (entro 30/06/2007 poi prorogato al 30/10/2008) credo sia giusto quello che dici, mentre per tutti quelli ex rurali che non sono stati "censiti" in detto elenco vale quanto riportato nelle ultime circolari in merito alla prescrizione quinquennale.

Saluti... non più sanzionabili perchè prescritti.

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macius

Iscritto il:
18 Giugno 2004

Messaggi:
1086

Località

 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2013 alle ore 10:05

Questa taglierebbe la testa al toro! Tanto ci voleva per fare un pò di chiarezza?

Dalle mie parti circa il 98% degli ex rurali non ha piu' i requisiti da piu di 5 anni: quindi niente sanzioni.

Ad ogni modo penso sia indispensabile chiedere lumi in merito al Capo sezione provinciale.

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SIMBA64

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

Iscritto il:
09 Dicembre 2011

Messaggi:
3012

Località

 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2013 alle ore 10:23

"EFFEGI" ha scritto:
Finalmente, forse, si sta chiarendo definitivamente l'annosa diatriba sulle sanzioni per i fabbricati rurali.

Allego il seguente link che rimanda ad un'ulteriore circolare dell'AdE Regionale Campania-Basilicata (così come quella riportata da "Corrado") che chiarisce ulteriormente quanto precisato sulle sanzioni sui FR e ex FR:

www.geometri.av.it/admin_2/news/download...

Per bioffa69: la scadenza per gli ex rurali cui fai riferimento con la scadenza del 30/10/2008 è relativa a quei fabbricati ex rurali che l'agenzia del territorio aveva riportato in un apposito elenco, così come ha fatto per i fabbricati fantasma.

Per questi fabbricati che furono riportati in detto elenco a cui si doveva assolvere (entro 30/06/2007 poi prorogato al 30/10/2008) credo sia giusto quello che dici, mentre per tutti quelli ex rurali che non sono stati "censiti" in detto elenco vale quanto riportato nelle ultime circolari in merito alla prescrizione quinquennale.

Saluti... non più sanzionabili perchè prescritti.





Ciao EFFEGI

Quoto, la penso esattamente come te, io personalmente per i fabbricati ex rurali dichiarati in modalità ordinaria e con data di perdita dei requisiti oltre i cinque anni, non ho mai visto arrivare nessuna sanzione.



Saluti cordiali

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geomal

Iscritto il:
15 Luglio 2010

Messaggi:
244

Località

 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2017 alle ore 20:31

Devo censire un magazzino che ancora risulta al catasto terreni come ex fabbricato rurale. devono fare la successione e quindi lo devono passare all'urbano come C2. Non sanno quando hanno perso i requisiti di ruralità, qual'è la data fittizia da inserire nel docfa e penso anche pregeo? Bisogna risultare negli elenchi del sito dell'agenzia delle entrate? Grazie

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