La circolare 02/2017 ovviamente NON istituisce alcun obbligo ma chiarisce ( !?!) alcuni aspetti legislativi.
Al paragrafo 4. " I fabbricati per i quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento di ruralità, ai fini fiscali,
a seguito del disposto dell’articolo 2, comma 37, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, devono essere dichiarati, dai titolari di diritti reali, al catasto edilizio urbano entro il
30 giugno 2007. In tal caso non si applicano le sanzioni previste dall’articolo 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni."
Sucecssivo paragrafo 5 "Gli immobili che non risultano dichiarati in tutto o in parte al catasto ovvero i fabbricati iscritti al catasto terreni c
he hanno perso i requisiti di ruralità per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo precedente devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano, a cura dei soggetti titolari di diritti reali. S
i applicano le sanzioni previste dall’articolo 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
Il Dl 3/10/2006 n 262 art 2 comma 37 "37. All'articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,
n. 133, dopo le parole: "l'immobile e' asservito" sono inserite le seguenti:
", sempreche'
tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580,"
Quindi l' art 9 comma 3 DL 557/94 ERA 3. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili agli effetti
fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa
devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto
reale sul terreno per esigenze connesse all'attivita' agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro
titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile e' asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1)
e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti
come tali a fini previdenziali;
4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a
seguito di attivita' svolta in agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori delle societa' agricole di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la
qualifica di imprenditore agricolo professionale;
Con la 262/06 e' AGGIUNTO ( e questa e' la NOVITA' in base al quale nasce l' obbligo di accatastare quei fabbricati cche in BASE AD ESSO perdono i requisiti di ruralità) a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; In pratica per avere i requisti di ruralità per le ABITAZIONI RURALI occorre che il soggetto utilizzatore sia imprenditore agricolo.
Semplificando, in base al 262/06 andavano accatastati al CEU quei fabbricati abitativi NON utilizzati da imprenditori agricoli anche se asserviti all' azienda agricola (mentre prima ...se io,geometra, coltivavo anche un piccolo fondo SENZA essere imprenditore agricolo avrei potuto conservare la mia abitazione come fabb rurale).
Quindi il termine del 30/06/2007 ( poi prorogato) e' UNICAMENTE per i casi di cui alla 262/2006 mentre NULLA e' cambiato per TUTTE le altre casistiche e cioe' l' obbligo e' quello previsto dal DL 652/39 ( entro 31 gennaio anno successivo al passaggio da esente a imponibile ..poi dal 2006 .. vcambiato entro i 30 gg ...).
per cui la prescrzione c'e' nella stragrande maggioranza dei casi .
Piercarlo