Mi pare che il caso prospettato sia quello di fabbricati rurali già censiti al Catasto Edilizio Urbano ed in possesso dei requisiti di ruralità per i quali è scaduto il 30 settembre 2012 il termine per la presentazione della "Domanda per il riconoscimento del requisito di ruralità ...." allegato "A" al DM 26/7/2012.
E se qualcuno non ha provveduto a presentare la domanda entro il termine del 30 set. cosa succede??
L'unica cosa certa è che il DM incriminato dice testualmente "la documentazione di cui al c. 1 è presentata all'ufficio .......
entro e non oltre il 30 settembre 2012" (art. 2 c. 2). Inoltre la circ. 2/2012 dell'AdT dice chiaramente "....
non saranno prese in considerazione eventuali istanze pervenute ......
successivamente al 30 settembre 2012 ....." (paragrafo 2.1 - pag. 7 penultimo capoverso).
E allora??
L'unica cosa che mi viene in mente è il comma 7 dell'art. 2 sempre del solito DM che dice "Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, a tutte le altre ipotesi non contemplate dal presente decreto." Il comma 5 è quello che prevede per le n.c. e le variazioni la presentazione del Docfa con allegate le consuete autocertificazioni. Con la vers. 4.00.1 del Docfa ci sarebbe anche la tipologia documento "Dichiarazione resa ai sensi del DM 26/7/2012". Resterebbe da vedere quale potrebbe essere la "causale" della variazione. Spazio alla fantasia (Dichiarazione requisiti ruralità, Richiesta ruralità, Mi sono dimeticato della ruralità, ecc.). Per l'invio degli allegati vedi l'allegato tecnico alla circ. 2/2012 (all. 3).
Non mi risulta che l'AdT abbia espresso pareri su questo caso (non infrequente). Purtroppo non sono in grado di garantire che questa sia la strada giusta. Forse sarebbe opportuno percorrerla e vedere, in caso di mancata accettazione del Docfa da parte dell'Ufficio, quale sarebbe la motivazione del rifiuto.