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gerardocampagna
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Rapolla (PZ)
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devi compilare l'elenco subalterni (oltre all'elaborato planimetrico) e lì specificare il nuovo BCNC, che, se è comune a due soli soli sub, bisogna specificarlo, ma, se non è comune, non è più BCNC, nè BCC, ma "prolungamento" di una proprietà esclusiva, quindi fa parte della casa, anche se ricade sul pianerottolo scala
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henryvitto
henry
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A livello di pratiche impostarla cosi è giusto? 1 docfa -Variazione di bcnc (con nuovo elaborato planimetrico) 2 docfa -Prolungamento di una parte del sub 1(Causale ampliamento) 3 docfa -Prolungamento di una parte del sub 2 (causale ampliamento) Grazie per le risposte
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bioffa69
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BRESCIA
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..mi sembra ti sia dimenticato di scrivere se il pianerottolo e' comune a u.i.u. tutte della stessa ditta......spero di si, altrimenti la procedura non e' questa, devi identificare le porzioni di pianerottolo e poi andare dal notaio per cessione di quote, solo dopo potrai fondere le porzioni con le rispettive abitazioni.
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henryvitto
henry
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il bcnc ora è comune a 4 subalterni. 2 di proprietà di caio e 2 di proprietà di tizio. La procedura cambia ??
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bioffa69
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..e gia', il pianerottolo e' pertanto prop. 1/2 caio e prop. 1/2 tizio.....risulta evidente che non puoi fondere queste porzioni con le abitazioni di prop. esclusiva di ciascuno.. percio' devi prima identificare le porzioni (vedi circolare 4/2009) , poi andare a rogito notarile, dove ciascuno si intesta la rispettiva porzione e solo dopo potrai procedere alla fusione con l'unita' abitativa ..se cerchi nel forum, esistono varie discussioni sull'argomento..
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henryvitto
henry
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Torino
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Ti ringrazio della risposta ... è il primo caso che mi capita...
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jema
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"bioffa69" ha scritto: ..e gia', il pianerottolo e' pertanto prop. 1/2 caio e prop. 1/2 tizio.....risulta evidente che non puoi fondere queste porzioni con le abitazioni di prop. esclusiva di ciascuno.. percio' devi prima identificare le porzioni (vedi circolare 4/2009) , poi andare a rogito notarile, dove ciascuno si intesta la rispettiva porzione e solo dopo potrai procedere alla fusione con l'unita' abitativa ..se cerchi nel forum, esistono varie discussioni sull'argomento.. Sei in gamba, ma scivoli sempre all'ultimo paletto: non era forse il caso di citare la famosa Nota 15232 del 2002? www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... Cordialmente 8)
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bioffa69
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sapevo che saresti intervenuto....e ti dico che non la cito, perche' ritengo che non sia corretto applicarla in tutti i casi. ..per come l'ho capita e la applico.....per l'esempio che nella stessa e' riportata (dove parla di coniugi) e per come ci e' stata spiegata dall'Agenzia, non ritengo che in questo caso sia corretto. ..mi spiego, primo si verrebbe a creare una confusione generale nella distinzione delle unita' e relative proprieta'....e agli atti notarili, dovrebbe intervenire oltre a tizio anche il sig. caio che 20 anni fa era proprietario dell'appartamento davanti al mio che pero' ha venduto la sua abitazione 5 anni dopo. ..ed io adesso per vendere casa, devo rintracciare caio......per questo dico che per me non e' fattibile e che pertanto io non procedo con le porzioni in questi casi. ...applicandola col buon senso, si applica quando in un modo o nell'altro esistono dei rapporti fra i vari intestari... ..percio' coniugi o genitori e figli ecc.. o finanziaria ed utilizzatore... ..tutti casi dove i legami esistono e che prima o poi, per successsione o riscatto..la ditta diventera' unica. ...e' per questo che non ritengo sia corretto applicare questa circolare a ditte che fra loro non hanno legami, iniziando cosi' solo un processo che prima o poi andra' sistemato sempre con rogito. ...
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henryvitto
henry
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scusate vi aggiungo che tizio e caio sono 2 fratelli si puo' citare la nota sopraindicata quindi???
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bioffa69
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BRESCIA
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a mio avviso lo fai se ritieni che sia fattibile ...nel senso si tratta di bene personale e nessuno dei due fratelli e' coniugato? ...questa sarebbe la situazione migliore.....se uno e' coniugato con figli ecc. la cosa , sempre a mio avviso, si complica, perche' le cose si evolveranno e le rispettive quote passeranno a moglie e figli ecc..
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henryvitto
henry
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ok cmq se seguo la procedura di eziomil l'atto notarile lo faccio comune solo che lo faccio dopo aver appunto delimitato catastalmente la zona interessata costituento il ripostiglio. dopo l'atto andrò ad unire all'abitazione. e variare il bcnc che rimane dopo l'accorpo dei 2 ripostigli
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Geompeppeb
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I 4 sub cosa sono? 2 abitazioni e 2 autorimesse? Il bcnc che devi dividere non ha subalterno?
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jema
(GURU)
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"bioffa69" ha scritto: sapevo che saresti intervenuto.... :lol: :lol: :lol: "bioffa69" ha scritto: ..per come l'ho capita e la applico.....per l'esempio che nella stessa e' riportata (dove parla di coniugi) e per come ci e' stata spiegata dall'Agenzia, non ritengo che in questo caso sia corretto. ..mi spiego, primo si verrebbe a creare una confusione generale nella distinzione delle unita' e relative proprieta'....e agli atti notarili, dovrebbe intervenire oltre a tizio anche il sig. caio che 20 anni fa era proprietario dell'appartamento davanti al mio che pero' ha venduto la sua abitazione 5 anni dopo. ..ed io adesso per vendere casa, devo rintracciare caio......per questo dico che per me non e' fattibile e che pertanto io non procedo con le porzioni in questi casi. ...applicandola col buon senso, si applica quando in un modo o nell'altro esistono dei rapporti fra i vari intestari... ..percio' coniugi o genitori e figli ecc.. o finanziaria ed utilizzatore... ..tutti casi dove i legami esistono e che prima o poi, per successsione o riscatto..la ditta diventera' unica. ...e' per questo che non ritengo sia corretto applicare questa circolare a ditte che fra loro non hanno legami, iniziando cosi' solo un processo che prima o poi andra' sistemato sempre con rogito. E' ovvio che prima o poi la cosa andrà sistemata con un Rogito, ma per il resto ho serie perplessità. Sono dell'idea che non siano i rapporti tra i soggetti cointestati di un immobile che sconfina a determinarne la modalità di accatastamento, ma più semplicemente deve essere considerata l'Unità Immobiliare così come realmente utilizzata. Pertanto, qualora ci si imbatta in situazioni nelle quali (per un motivo o per l'altro) la singola Unità Immobiliare è composta da due o più porzioni, sulle quali gravano diritti reali non omogenei, si dovrà adottare la procedura appositamente prevista con la Nota citata. Saluti 8) MP x bioffa69 Ritengo che ci sia una leggera confusione per quanto riguarda l'identificazione dell'ex BCNC. Tali porzioni devono essere identificate con uno specifico subalterno e nella Relazione della denuncia dovrà essere aggiunta la precisazione “Porzione di u. i. u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali”. Per quanto riguarda la costituzione della nuova ditta condominiale, si dovrà fare riferimento esclusivamente all'attuale intestazione delle Unità che usufruiscono di tale BCNC, e non come tra le righe lasci intendere ai soggetti originari.
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bioffa69
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"jema" ha scritto:
MP x bioffa69 Ritengo che ci sia una leggera confusione per quanto riguarda l'identificazione dell'ex BCNC. Tali porzioni devono essere identificate con uno specifico subalterno e nella Relazione della denuncia dovrà essere aggiunta la precisazione “Porzione di u. i. u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali”. Per quanto riguarda la costituzione della nuova ditta condominiale, si dovrà fare riferimento esclusivamente all'attuale intestazione delle Unità che usufruiscono di tale BCNC, e non come tra le righe lasci intendere ai soggetti originari. ...ciao, non capisco a che tipo di confusione ti riferisci, sono assolutamente d'accordo che la procedura va fatta come sopra esposto.... (non l'ho spiegata perche' non mi sembrava il caso, ma ti assicuro che sono assolutamente in grado di procedere con quel tipo di pratiche) ...forse per soggetti originari , ti riferisci a dove scrivo che la porzione e' intestata anche a caio, prop. 20 anni fa dell'appartamento davanti al mio? ...intendo dire che se cosi' si procede, quando caio vende il suo appartamento ad un terzo individuo, o procede alla vendita anche della quota a tizio (prop. dell'appartamento davanti al suo) o tale intestazione rimarra a caio anche se il suo appartamento sara' venduto. ..e' questa la ditta che rimane anche se l'appartamento ha subito 5 o 10 passaggi, la prop. non e' di quest'ultimi ma rimane di chi era il prop. al momento dello stralcio del pianerottolo, che non essendo piu' bene comune non sara' compravenduto. ..forse intendevi questo, ma la ditta della porzione non cambia fino a rogito, per cui siamo sempre a questa conclusione... ..che la procdura preveda la possibilita' di una cosa del genere e' vero, ma ritengo che in certi casi si proceda come sempre, identificando la porzione che andra' a rogito e poi alla fusione con l'appartamento , una scheda, un'unita',una ditta. ciao
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