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Argomento: Dichiarazione ultimazione lavori e responsabilità tecnico

Autore Risposta

SIMBA4

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28 Agosto 2015 alle ore 16:02

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Veneto - Adria città Etrusca

 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2017 alle ore 12:16

Salve



qualsiasi ricerca che si tenta di fare sul web porta alla determinazione che pure le denuncie di variazioni, se fuori termine, vanno sanzionate.

Se così non fosse, il catasto dovrebbe rivedere tutte le sanzioni erogate, a detta di DUCHESSA, in modo erroneo. (stiamo parlando di centinaia di migliaia)

Sarei curioso anch'io di sapere di quale provincia sta parlando DUCHESSA, magari poi gli faccio una telefonata all'Agenzia che mi illumini su quale norma esclude le sanzioni per le denuncie di variazione.

Saluti cordiali

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marcusweit

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 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2017 alle ore 14:59

"DUCHESSA" ha scritto:
Caro Jhon,

dove leggi su riquadro B del docfa "data ultimazione lavori" ?

Caro Bioffa,

le sanzioni previste dalla legge riguardano solo le nuove costruzioni.

Cari Tutti,

in quale codice o enciclopedia è scritto che "tutte" le variazioni catastali oltre i 30 giorni sono soggette a sanzioni ??!

Siccome alla base di tutto esiste la legge n. 1249/1939, che attesta:

“I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell’art. 4, devono essere dichiarati all’Ufficio tecnico erariale entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati, ancorché esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare”.

Il termine del “31 gennaio dell’anno successivo” è stato modificato dall’art-34-quinquies comma 2° del DL 4/2006 (legge n. 80/2006) che ha portato il precedente termine in “trenta giorni dal momento” in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso.

Va da se che le sanzioni sono riferite al mancato adempimento delle norme su indicate ...quindi le "variazioni catastali" non rientrerebbero nel calderone delle nuove costruzioni ...che poi a volte le tante circolari girano la frittata sovvertendo anche le leggi ...questa è tutta un'altra storia "catastale"

amabili saluti

DUCHESSA

PS.per esempio, una FUSIONE di due u.i.u. attigue (due vani A4 + 3 vani A.3) quindi già agli atti catastali ...per quale ragione dovrebbe pagare la sanzione se realizzata in ritardo ?





Duchessa, continua a leggere la L 80/2006 al punto B del comma 2 dell'Articolo 34 Quinquies... Parla delle variazioni..

E con mio dispiacere hai torto, ma speravo avessi ragione.

Marcusweit

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2017 alle ore 15:11

b) e dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unita' immobiliari gia' censite, di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate



grazie Marcusweit

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DUCHESSA

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 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2017 alle ore 17:04

Ebbene, siccome le folle amano sempre Barabba (nel caso quelli del catasto che se la cantano e se la suonano) preciso:

1- pare abbia detto DUCHESSA che solo le variazioni per consistenza (esempio...ampliamento) o di destinazione (da una cat. ad altra categoria catastale esempio: da una A a una C) scontano le sanzioni se presentate in ritardo ...ma attenzione, il tutto a partire dalla Legge n. 80/2006 ...perchè prima di questa norma le variazioni non sono mai state soggette a sanzioni ... ma solo il mancato accatastamento di nuovi fabbricati come definiti dalla legge n. 1249/1939.

2- il quadro B docfa (a prescindere dalle interpretazioni personali dei forumisti di cui sopra) indica di inserire solo la data della VARIAZIONE (intesa "catastale") ... si potrebbe dire in lingua italiana, per esempio:

-VARIAZIONE di fine lavori ? ...oppure ...VARIAZIONE di lavori ultimati ? Non "ci Azzecca" una pippa... mentre suona bene "VARIAZIONE Catastale" ... è evidente che qualche buon catastale potrebbe anche sanzionare per non aver indicato la giusta data della VARIAZIONE Catastale che il quadro B richiede.

E poi ... la giusta data di ristrutturazione o costruzione andrebbe indicata nel quadro N1 ... consenguenza logica... i prospetti docfa chiedono in caso di VARIAZIONE una data di "variazione catastale" nel prospetto B e una data di rsitrutturazione o costruzione (indicata per ben due volte!!) nei modelli allegati... se così non fosse il quadro B poteva benissimo essere conformato al quadro A (nuove costruzioni con specificazione della data di ultimazione lavori)

Poi bisognerebbe precisare a proposito di sanzioni che a partire da maggio 2011 sono aumentate le sanzioni...tutto quello che è stato realizzato prima sconterebbe le sanzioni vigenti ante maggio 2011 (circolare n. 4/2001).

...tutto questo per dire anche di fare ATTENZIONE alle sanzioni indicate negli avvisi di accertamento delle famose "Case Fantasma" in quanto tali sanzioni (-comminate a c...o-)non tengono conto della data di realizzazione della u.i. presa di mira dal catasto.

Amabili saluti

DUCHESSA

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2017 alle ore 17:26

"DUCHESSA" ha scritto:


PS.per esempio, una FUSIONE di due u.i.u. attigue (due vani A4 + 3 vani A.3) quindi già agli atti catastali ...per quale ragione dovrebbe pagare la sanzione se realizzata in ritardo ?





Sei tu che scrivi queste cose!!



E per quanto riguarda il quadro B, nessuna interpretazione personale, è scritto in italiano

La domanda è: la variazione di cui ai punti 1 ,3,4,5 è stata completata in data?



la variazione, non è intesa la tua pratica DOCFA, ma ti riporta ai punti 1,3,4,5...per cui in base alla variazione effettuata, facciamo un esempio, diversa distribuzione spazi interni, ti chiede quando è stata completata la diversa distribuzione spazi interni.

Veramente non capisco cosa non ti sia chiaro nella nella domanda.



Riassumendo le sanzioni per le variazioni si pagano eccome, escluse quelle previste dalla circolare 3/2006.

Tanto per non far passare un messaggio sbagliato.

DUCHESSA , sembri più un politico che un tecnico.



Saluti



p.s. Le sanzioni per le case fantasma non si pagano perchè la casa è stata costruita 5, 2, 3 anni fa, e non si pagano per quelle costruite 7,10,20.. ...si pagano perchè è un fabbricato mai denunciato, si pagano perchè il prop. è stato beccato, ..il quando è stata costruita, non importa.

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DUCHESSA

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 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2017 alle ore 18:04

Per fortuna DUCHESSA non scrive in cinese (e per questo rimando al punto 1 del precedente mio post)

Riguardo alla "case fantasma" il DL n. 78/2010 e legge di conversione e norme collegate ... attestano che in caso di "case fantasma" si applicano le sanzioni di cui alla legge n. 1249/1939....cioè le sanzioni per nuove costruzioni ...quindi trattandosi di sanzioni che subiscono un consistente aumento solo a partire da maggio 2011 (circolare n. 4/2011)...va da se che la data di ultimazione lavori incide sulla determinazione della sanzione ...se al catasto hanno fatto tutto un calderone senza tenere conto della data di ultimazione e senza tenere conto delle destinazioni e caratteristiche delle u.i. ...queste si chiamano violazioni a tonnellate di leggi che governano il giusto procedimento e dintorni.

La norme sulla "rendita presunta" non hanno cancellato tutte le altre norme vigenti. Al catasto hanno utilizzato quelle parole di "rendita presunta" per avere licenza di colpire a c...zo in modo indiscriminato qualsiasi u.i. compreso anche le u.i. realizzate (per esempio nel 1800 o 1700 ecc.) che non avevano l'obbligo giuridico all'accatastamento per il principio della irretroatività della legge ...in quanto in quel tempo non esistevano obblighi all'accatastamento ... Caro Bioffa, è come se un Sindaco sanzionasse le abitazioni del centrostorico costruite ante norme urbanistiche ...perchè prive di licenza edilizia !! Capito amico bello ?

Spero di essere stata chiara ! Tanto per non dare un messaggio errato !

sempre amabili saluti

DUCHESSA

PS - non sono un politico, sono una che legge le leggi prima e le circolari dopo !

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John_Pippero

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 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2017 alle ore 18:31

Secondo me fai prima a pagare la sanzione, piuttosto che leggere le norme e non capirci una mazza.

Stai facendo una marea di confusione. Se non sei un politico, potresti farlo in futuro, le doti ce le hai.



Saluti

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DUCHESSA

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 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2017 alle ore 20:16

Caro Jhon Pippeto

le sanzioni vanno commisurate all'epoca di realizzazione delle u.i. (parlo adesso delle "case fantasma") ...quindi va da se che se viene colpita da sanzione una u.i. "fantasma" realizzata nel 1960 questa non è soggetta a sanzione per "prescrizione" mentre se una u.i. "fantasma" è stata realizzata nel 1840 (per esempio un trullo o vecchio casolare) questo non è soggetto nè a sanzione nè ad accatastamento perchè realizzato ante norme catastali (vedi sopra su irretroattività della legge).

Dire fai prima a pagare la sanzione ...solo perchè qualcuno al catasto ha scoperto case fantasma "oggi" per "allora" ... non è giusto. Così si confonde chi legge e non si "educa" ad approfondire le tematiche...tanto alla fine paga il cliente ...e chi se ne fotte del resto !

Le linee guida (per le case fantasma) della stessa Agenzia del Territorio hanno stabilito come "colpire" un casa fantasma attestando che ...le rendite presunte non possono essere arbitrarie e devono corrispondere a requisiti di ragionevolezza e devono interessare solo u.i. realmente accatastabili e le sanzioni commisurate al momento di realizzazione delle u.i. ...escludendo, per esempio, fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, ruderi, baracche, containers, serre, ecc. ... ti risulta per esempio che molti uffici provinciali per fare "numero" hanno fatto man bassa di tutto facendo passare per case fantasma anche mucchi di pietra e quindi comminando sanzioni e spese varie a piè di lista, a c...zo di cane a carico del cittadino ?

Comunque quando attesti qualcosa mettici anche le norme di riferimento, visto che hai le doti per farlo ... così farai chiarezza alla confusione degli altri.

Amabili saluti serali

DUCHESSA

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John_Pippero

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 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2017 alle ore 22:43

Egregio.

I fabbricatu fantasma hanno un diverso regime sanzionatorio. Il catasto commina la sanzione a 120 gg dalla pubblicazione nei pubblici registri dell'elenco dei fabbricati individuati nelle foto aeree. Non c'entra nulla la data di fine lavori, c'entra quella indicata per legge entro la quale il contribuente poteva regolarizzare la propria posizione. Dopodichè nel caso in cui il contribuente non abbia proceduto all'accatastamento, procede l'ufficio assegnando una rendita presunta provvisoria in attesa del reale accatastamento a cura e spese dell'intestatario dell'immobile così come individuato dallo stesso catasto. Per applicare appunto la giusta sanzione, nel docfa va inserita nella causale che la dichiarazione docfa viene inviata ai sensi del DL 78/2010 ( vado a memoria potrei sbagliarmi).

Andiamo ai modelli 1N parte I e II.

Quella data che è due volte richiesta nei modelli non c'entra nulla con la ultimazione delle opere per le quali si sta presentando il docfa medesimo. Nei modelli 1N si inseriscono i dati che servono per il classamento dell'immobile. Tra questi dati è ovvio che sono determinanti l'epoca di costruzione e anche la sua eventuale totale ristrutturazione sia dell'intero edificio che la UIU in questione. Ovvio che queste date non debbano essere coincidenti con la data di completamento delle opere inserita nel quadro B.



Saluti da John Pippero

(Mi raccomando scrivi bene il mio nick. Grazie.)

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2017 alle ore 08:22

"John_Pippero" ha scritto:
Egregio.

I fabbricatu fantasma hanno un diverso regime sanzionatorio. Il catasto commina la sanzione a 120 gg dalla pubblicazione nei pubblici registri dell'elenco dei fabbricati individuati nelle foto aeree. Non c'entra nulla la data di fine lavori, c'entra quella indicata per legge entro la quale il contribuente poteva regolarizzare la propria posizione. Dopodichè nel caso in cui il contribuente non abbia proceduto all'accatastamento, procede l'ufficio assegnando una rendita presunta provvisoria in attesa del reale accatastamento a cura e spese dell'intestatario dell'immobile così come individuato dallo stesso catasto. Per applicare appunto la giusta sanzione, nel docfa va inserita nella causale che la dichiarazione docfa viene inviata ai sensi del DL 78/2010 ( vado a memoria potrei sbagliarmi).

Andiamo ai modelli 1N parte I e II.

Quella data che è due volte richiesta nei modelli non c'entra nulla con la ultimazione delle opere per le quali si sta presentando il docfa medesimo. Nei modelli 1N si inseriscono i dati che servono per il classamento dell'immobile. Tra questi dati è ovvio che sono determinanti l'epoca di costruzione e anche la sua eventuale totale ristrutturazione sia dell'intero edificio che la UIU in questione. Ovvio che queste date non debbano essere coincidenti con la data di completamento delle opere inserita nel quadro B.



Saluti da John Pippero

(Mi raccomando scrivi bene il mio nick. Grazie.)



Come non quotare.

La data entro cui andavano denunciati i fabbricati fantasma era il 31/08/2012, da qui partono le sanzioni, per cui fino al 31/12/2017,....ripeto nulla importa in se costruiti 100 o 20 anni fa.

Beh , che anno si debba indicare nei mod. 1N, ci è stato insegnato ancora durante il praticantato, e che ci siano tecnici che non lo sappiano ancora , mi sembra un tantino assurdo.

Torno della mia idea che DUCHESSA , non sia un tecnico, o che per lo meno non operi, perchè un tecnico che pensa che le var non siano sanzionabili per la ritardata denuncia, che non capisca che nel quadro B, si debba indicare in che data è avvenuta un certo tipo di variazioneche, che non sappia che anno indicare nei mod.1N, che pensa che i fotoidentificati non siano sanzionabili perchè costruiti 30 anni, fa, ....no è un tecnico.

Saluti

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DUCHESSA

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 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2017 alle ore 13:10

Cari Cari,

1- la sanzione (md. f24) è stata già comminata il 2 maggio 2012, infatti ad ogni avviso di accertamento di case fantasma è allegato l'importo della sanzione e delle spese...tutto verificabile presso i comuni che hanno ricevuto a maggio 2012 i dischetti con gli avvisi e le stampe allegate degli F.24..quindi il catasto ha già comminato la sanzione prima dei 120 giorni indicati da Jhon Pip.

2-dopo il 31.08.2012 (dopo 120 giorni) partono le ulteriori sanzioni per eventuale ritardata regolarizzazione

3-le sanzioni indicate nella primo avviso (maggio 2012) non sono commisurate all'epoca di realizzaizone della u.i. fantasma (prima delle legge n. 80/2006 o dopo tale legge)...questo è il problema sollevato da DUCHESSA, infatti prima del 2006 la sanzione è inferiore dopo è maggiore.

4-siccome le u.i. fantasma sono state realizzate a 99% ante anno 2006 va da se che l' AE ha incamerato o sta incamerando notevoli somme di sanzioni ingiuste ...DUCHESSA non ha mai detto che le u.i. fantasma non sono sanzionabili se costruiti 30 anni fa ...ha semplicemente sollevato un problema di date di ultimazione perchè in funzione di tale data varia l'importo della sanzione e in fuzione di tale data decorre la prescrizione di una potenziale sanzione. Dire poi che i fabbricati realizzati ante norme catastali (esempio. 1700 o 1800) non sono sanzionabili e non c'è l'obbligo giuridico all'accatastamento non è fuori luogo ...chi invece sostiene il cotrario avrebbe gravi problemi di "comprendonio" di come funzionano le leggi (che decorrono da "dopo" e non da "prima").

5- riguardo al quadro B del docfa la questione sollevata da DUCHESSA è solo ed unicamente riferita alla mancata indicazione nel riquadro di un "data di fine lavori" (come per il quadro A nuove costruzioni) e al fatto che (come da circolare n. 4/2011) la data di ultimazione è importante solo in caso di ampliamento (perchè aumentano le superfici utili) o in caso di cambio destinazione (da una categoria catastale a un'altra) ... se la u.i. è sempre quella di prima a che serve indicare una data di fine lavori per aver trasformato un w.c., per aver messo insieme (fusione) alcuni vani (sempre quelli di prima ma semplicemente separati e della stessa catagoria) o per aver spostato quattro tramezzi ?!

cari saluti

DUCHESSA

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John_Pippero

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 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2017 alle ore 13:33

"DUCHESSA" ha scritto:
Cari Cari,

1- la sanzione (md. f24) è stata già comminata il 2 maggio 2012, infatti ad ogni avviso di accertamento di case fantasma è allegato l'importo della sanzione e delle spese...tutto verificabile presso i comuni che hanno ricevuto a maggio 2012 i dischetti con gli avvisi e le stampe allegate degli F.24..quindi il catasto ha già comminato la sanzione prima dei 120 giorni indicati da Jhon Pip.

2-dopo il 31.08.2012 (dopo 120 giorni) partono le ulteriori sanzioni per eventuale ritardata regolarizzazione

3-le sanzioni indicate nella primo avviso (maggio 2012) non sono commisurate all'epoca di realizzaizone della u.i. fantasma (prima delle legge n. 80/2006 o dopo tale legge)...questo è il problema sollevato da DUCHESSA, infatti prima del 2006 la sanzione è inferiore dopo è maggiore.

4-siccome le u.i. fantasma sono state realizzate a 99% ante anno 2006 va da se che l' AE ha incamerato o sta incamerando notevoli somme di sanzioni ingiuste ...DUCHESSA non ha mai detto che le u.i. fantasma non sono sanzionabili se costruiti 30 anni fa ...ha semplicemente sollevato un problema di date di ultimazione perchè in funzione di tale data varia l'importo della sanzione e in fuzione di tale data decorre la prescrizione di una potenziale sanzione. Dire poi che i fabbricati realizzati ante norme catastali (esempio. 1700 o 1800) non sono sanzionabili e non c'è l'obbligo giuridico all'accatastamento non è fuori luogo ...chi invece sostiene il cotrario avrebbe gravi problemi di "comprendonio" di come funzionano le leggi (che decorrono da "dopo" e non da "prima").

5- riguardo al quadro B del docfa la questione sollevata da DUCHESSA è solo ed unicamente riferita alla mancata indicazione nel riquadro di un "data di fine lavori" (come per il quadro A nuove costruzioni) e al fatto che (come da circolare n. 4/2011) la data di ultimazione è importante solo in caso di ampliamento (perchè aumentano le superfici utili) o in caso di cambio destinazione (da una categoria catastale a un'altra) ... se la u.i. è sempre quella di prima a che serve indicare una data di fine lavori per aver trasformato un w.c., per aver messo insieme (fusione) alcuni vani (sempre quelli di prima ma semplicemente separati e della stessa catagoria) o per aver spostato quattro tramezzi ?!

cari saluti

DUCHESSA





Te le canti e te le suoni. Non riesci a convincerti da solo.

Non è possibile neanche risponderti, quanto sono confusionarie e senza un filo logico, certe affermazioni.

Saluti.

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DUCHESSA

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 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2017 alle ore 16:57

Caro John Pip.

non è DUCHESSA che se la canta e se la suona ... spesso sono certi interventi dei forumisti a "deviare" sugli argomenti senza richiami alle norme di riferimento e confondendo chi legge ... poi non capisco quale filo logico o quele immaginifico cervello ci vorrebbe per capire che una sanzione va in prescizione se passati i termini o che una sanzione non è comminabile a una u.i. (fantasma o non fantasma) realizzata ante norme catastali....irretroattività della norma sanzionatoria (tempus regit actum)

Quando uno non arriva all'uva dice che l'uva è acerba.

sempre cari saluti

DUCHESSA

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AMOSTORTO

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 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2017 alle ore 17:11

salve,

DUCHESSSA non è utile quello scrivi.

se vuoi fare delle provocazioni continua ,siamo tra adulti, c'è chi ha voglia di leggerti e chi no, ma amico mio ti arrovelli su delle posizioni indifendibili.

Hai mai provato ad inviare una variazione oltre i 30 gg?

Hai mai provato ad accatastare un fabbricato fantasma pubblicato in elenco della G.U. dopo gli inviti bonari dell' AdE?

sai cos'è una sanzione da "campione certo"?

buone ricerche.

un cordiale saluto a todos

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SIMBA4

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Veneto - Adria città Etrusca

 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2017 alle ore 18:19

Permettimi il ciao DUCHESSA,

quello che lascia un po sul chi va la è che DUCHESSA non ha ancora detto in che provincia lavora per capire se è vero quello che sta sostenendo e diffendendo a spada tratta.

Saluti cordiali

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