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dichiar. NC e successiva divisione |

burgise
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18 Giugno 2008
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salve, ho un caso particolare; Tizio e caio fratelli si sono divisi molto tempo fa una particella di terreno e una casa 1/2 ciascuno per cui oggi ho Tizio possiede una particella 1; Caio Particella 2 La casa non era catastata ma a suo tempo il tecnico ha provveduto ad assegnare Vano A a Tizio e Vano B a Caio con apposito Atto ; Oggi arriva l'avviso di catastare ma poicheè la casa ricade sulla particella di Tizio per intero anche se realmente entrambi l'hanno divisa come procedere?? Io ho pensato che al tutt'oggi bisogna fare TM e Frazionamento, creare la corte, il tutto a nome di TIzio; Docfa si vanno a creare 2 sub sempre a nome di TIzio (corrispondenti alle quote precedenti ) e una volta fatto cio' si dovra procedere ad un atto di vendita in cui Tizio vende a Caio il SUB corrispondende alla sua quota che egli ha avuto per l'atto precedente Si creera' la corte SUB 1 comune a entrambi; Per ler spese di catasto e atto dovranno dividere a meta'??? Avete altre soluzioni oppure è giusto fare cosi?
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ValluzziAntonio
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Se quanto riportato nell'atto di assegnazione corrisponde alla situazione dei luoghi, basta fare un atto di identificazione catastale degli immobili, non di vendita. Oppure se l'atto è antecedente al 1985 (quando non era obbligatorio identificare l'immobile con i dati catastali) puoi anche volturare gli immobili ai rispettivi assegnatari allegando una dichiarazione a firma di tecnico abilitato che l'immobile descritto nell'atto ............................. come ............................., corrisponde esattamente all'unità immobiliare ................................. con l'apposizione della riserva 2 in fase di registrazione della voltura per la mancanza o errata indicazione di elementi catastali in atto.
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burgise
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ok, quindi per quando riguarda il TM e il docfa devo procedere per come ho descritto io, creando i due sub a nome di TIZIO; poi vado all'ADT con l'atto che è del 1972 dove sono descritti i terreni e i vano carrispondenti a ciascun fratello; inoltre la secrizione dei vani è minuziosa, parla di cucina e stanza ad un fratello e stalla ad un altro; Mi date conferma??? inoltre vorrei maggiore informazioni circa la possibilita' di questa RIS 2 nella voltura e della relazione del tecnico, dato che ho un altro caso simile con 5 immobili catastato oggi a 5 fratelli i quali nel 1983 avevano prodotto Atto di divisione degli stessi, con planimetrie allegate e tutto ma che in realta non erano allora catastati; infatti il notaio ha provveduto solo ad assegnare le case riportando in atto la particella di terreno, oggi corte comune BCNC su cui insistevano le case. e identificando le stesse tramite le planimetrie allegate
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ValluzziAntonio
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Si, però prima di iniziare parlane all'Agenzia del Territorio competente, poichè resta sempre il detto: "Paese che via, usanza che trovi"
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burgise
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qualcuno puo' darmi chiarimenti su questa RIS 2 in voltura atti antecedenti 1985??????
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ValluzziAntonio
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Istruzione per l'attuazione della legge 1 ottobre 1969 n. 679 Paragrafo 15 A partire dalla data di entrata in vigore della legge 1 ottobre 1969, n. 679, ogni qualvolta l'ufficio debba far constare negli atti del catasto che una mutazione è stata eseguita ai soli fini della conservazione del catasto medesimo, senza pregiudizio di qualsiasi ragione o diritto, provvede a contrassegnare ciascuna delle particelle interessate od unità immobiliari urbane interessate con apposita sigla, giusta la seguente nomenclatura: RIS 1: per inesistenza di atti legali giustificanti uno o più passaggi intermedi; RIS 2: per errati riferimenti catastali nel documento traslativo che dà luogo a voltura; RIS 3: per errate generalità nel documento traslativo che dà luogo a voltura; RIS 4: per cointestazione provocata dalla mancata presentazione del tipo di frazionamento; RIS 5: per mancata concordanza della superficie dichiarata nel documento traslativo con quella risultante in catasto o per dichiarazione di inidoneità del tipo e conseguente rettifica eseguita dall'ufficio; RIS 6: per accertamento d'ufficio in base allo stato di fatto, non ancora convalidato da atto legale, di opere di pubblico interesse portanti intestazione. Le indicate sigle seguiranno i numeri distintivi delle particelle o delle unità immobiliari in ogni ulteriore operazione catastale e saranno comunque trascritte unitamente ai numeri stessi.
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burgise
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ma nella fattispecie del mio caso specifico, potrei applicare questa RIS 2?????????? INFATTI NELL'ATTO SONO ALLEGATE LE PLANIMETRIE DEI FABBR. ASSEGNATI AD OGNUNO DEI TITOLARI, SPECIFICATAMENTE INDICATI IN ATTO; SE COSI FOSSE POTREI LORO EVITARE UN ATTO DI DIVISIONE DEGLI IMMOBILI OGGI CATASTATI E CHE ALLORA(1983) sono stati citati nell'atto ma che non erano catastati......... Spero possiate darmi chiarimenti in proposito Grazie in anticipo
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burgise
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nessuno puo darmi dei chiarimenti precisi?????
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