Buongiorno,
volevo fare alcune precisazioni in merito alla discussione sui fabbricati rurali oggetto del thread.
Innanzitutto l'operato della Corte Suprema di Cassazione come normato dall'articolo 65 dell'ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n° 12) definisce il compito della Corte stessa come segue:
''La corte suprema di cassazione assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unita' del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge''
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A differenza degli ordinamenti di Common Law, le pronunce della Cassazione (in quanto tribunale di ultima istanza) non sono vincolanti che per il giudizio cui si riferiscono. Tuttavia esse sono di regola seguite dai giudici dei gradi inferiori (in particolare le pronunce delle Sezioni Unite). In cio' si esprime la cosiddetta funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, con la quale si intende il ruolo della Cassazione di armonizzare l'interpretazione giurisprudenziale delle norme di applicazione ermeneutica piu' ambigua.
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estratto da:
it.wikipedia.org/wiki/Corte_Suprema_di_C... quindi le sentenze della stessa hanno chiaro connotato di uniformita' di interpretazione delle norme a livello giuridico, ma non modificano la prassi catastale, se non indirettamente con disposizioni (leggi o circolari) che vengono pubblicate in recepimento anche a mancanze legislative segnalate dalla Corte stessa. Inoltre, la stessa sentenza a pagina 4 riporta che la Corte ha pronunciato soluzioni differenziate sul tema dei fabbricati rurali, in specifico per quanto riguarda l'ICI, ma per assenza di specifica norma che reolamentasse la materia.
Nel caso specifico dovremmo essere concordi con quanto stabilito dalla sentenza della Corte, in quanto la categoria attribuita in fase di accatastamento del fabbricato fu D/8 a cui appartengono "fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attivita' commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni", quindi ben lungi dalle caratteristiche rurali catastalmente definite con la categoria D/10 gia' presente nel periodo per cui veniva contestata l'imposta.
L'uso della categoria A/6, citata nella sentenza, ovvero la sua soppressione con la circolare 5/92 e' gia' stato discusso altre volte in questo forum
www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi... Le caratteristiche/requisiti dei fabbricati destinati ad edilizia abitativa, nonche' quelli non abitativi, che possono avere riconosciuti i requisiti di ruralita' sono elencati nell’art. 9, commi 3 e segg, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/1994, modificato dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139 e dall'art. 42-bis della legge 222/2007. La normativa in materia successiva alla circolare 5/92 non riporta piu' specifiche indicazioni sulla categoria cui deve appartenere l'abitazione, se non nelle categorie A/1 e A/8 imcompatibili, ma parla di caratteristiche intrinseche, di possesso e di utilizzo.
La descrizione sommaria delle caratteristiche delle U.I. della categoria A/6 potrebbe essere la seguente
A/6 – ABITAZIONI DI TIPO RURALE
Come le abitazioni del tipo ultrapopolare (A/5), entrambi rispondenti, nello spirito della norma, a realta' edilizie e di utilizzazione consuete all'epoca della formazione del N.C.E.U., attualmente non rappresentano piu' tipologie abitative ordinarie perche' al di fuori degli standard minimi indispensabili per l'uso cui dette categorie fanno riferimento. Gli immobili gia' censiti in dette categorie sono caratterizzati dall'assenza o carenza degli indispensabili servizi igienici e, spesso, anche di altre dotazioni ora ritenute indispensabili.
Attualmente dette unita' vengono adeguate alle minime condizioni abitative - e, quindi, meritano un nuovo appropriato classamento.
estratto da http://www.romaentratespa.it/cat_catastali_abitative.html
Un'ulteriore descrizione delle caratteristiche intrinseche l'ho trovata su una fotocopia, quindi per me non riferibile a testo di normativa o a data certa, in cui viene riportato che le U.I. ricadenti in questa categoria presentavano caratteristiche costruttive e di rifiniture di pessimo livello, erano ubicate, di norma, in posizione isolata ed eccentrica rispetto ai nuclei urbani. Le consistenze, di solito, erano notevoli anche oltre i 10 vani catastali e potevano occupare anche un intero fabbricato. Le dotazioni di impianti erano pressoche' inesistenti e i servizi, se presenti, sono quasi sempre delle latrine esterne. Viabilita' di accesso, vista l'ubicaizone, quasi sempre precaria. Gli affacci sono su attivita' agricola o su terreno incolto. Non utilizzabili come alloggi alla luce delle norme igienico-sanitarie vigenti.
Viste le dotazioni igienico-sanitarie ed edilizie attualmente necessarie per ottenere l'agibilita' e' impensabile riuscire ad edificare un'abitazione che presenti le caratteristiche che dovrebbero possere le U.I. per rientrare nella categoria A/6 al fine di ottenere le esenzioni dall'imposta comunale.
La disamina di questi argomenti dal punto di vista tecnico, a mio modo di vedere, non risulta sempre semplice e lineare, anche perche' i casi sono molteplici e variegati e le decisioni prese vanno ad interessare anche la sfera delle imposte che i soggetti sono tenuti a versare, ambito fondamentale e assai delicato per i contribuenti; risulta invece basilare una continua discussione tra persone competenti, anche in materie differenti, per offrire sempre e comunque un'aggiornamento continuo in materia e garantire lo svolgimento di un servizio/lavoro di ottima qualita'.
Buon lavoro
Luca