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Argomento: VOLTURE CATASTALI BENI IN COMUNIONE

Autore Risposta

italiano
Mario Daverio

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Inviato: 09 Aprile 2013 alle ore 18:04

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italiano
Mario Daverio

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Inviato: 09 Aprile 2013 alle ore 18:06

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SIMBA64

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 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2013 alle ore 18:17

"italiano" ha scritto:
si riguarda proprio una fusione tra due unità immobiliari :

la prima u.i. è proprietà 1/2 in comunione dei beni

la seconda ha la situazione descritta in precedenza





Salve

Riconfermo quanto ti ho già detto prima, è consigliabile che rendi omogenee le ditte che devi fare le fusioni.

Saluti

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italiano
Mario Daverio

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Inviato: 09 Aprile 2013 alle ore 18:31

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SIMBA64

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 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2013 alle ore 18:35

"italiano" ha scritto:
quindi posso rendere omogenee le intestazioni delle u.i.

con istanza cartacea ?





SI

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2013 alle ore 23:03

"italiano" ha scritto:
si riguarda proprio una fusione tra due unità immobiliari :

la prima u.i. è proprietà 1/2 in comunione dei beni

la seconda ha la situazione descritta in precedenza





"italiano" ha scritto:


adesso in visura ritrovo :

marito -> proprietà per 500/1000 bene personale

moglie -> proprietà per 1/2 bene personale

il mio quesito è: posso far allineare gli immobili nel seguente modo :

marito -> proprietà per 1/2

moglie -> proprietà per 1/2





Attenzione!

Non puoi fondere unità con ditte diverse.

moglie: PROPRIETA' DI 1/2 IN COMUNIONE DEI BENI.

moglie: PROPRIETA' DI 1/2 BENE PERSONALE.

Non è la stessa ditta.

La proprietà di 1/2 in comunione dei beni è un titolo improprio tutto catastale, in realtà si tratta di un bene intero cointestato come quota 1/1 a entrambi i coniugi (considerati una unica entità familiare) in comunione dei beni. L'altro è invece un bene personale della quota di 1/2 dell'unità immobiliare.



Meno male che Stefano Simba64 ha avuto l'intuito della fusione tra immobili, perchè la domanda non era quella. Si chiedeva esclusivamente se era possibile sostituire la quota di proprietà di 500/1000 in 1/2.


Saluti.

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EFFEGI
f.g.

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 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2013 alle ore 01:11

"italiano" ha scritto:


riprendo questo post per analizzare un caso simile :
nel 1976 un atto di donazione tra madre e figlio trasferisce la piena
proprietà (proprietà 1/1 bene personale) di un immobile, il figlio nel
1976 era ancora celibe.

in seguito nel 2006 il figlio, adesso
da sposato in regime di comunione dei beni, dona (con atto notarile)
alla moglie "la quota di comproprietà indivisa pari a 1/2 dell'immobile ......"

adesso in visura ritrovo :
marito -> proprietà per 500/1000 bene personale
moglie -> proprietà per 1/2 bene personale
il mio quesito è: posso far allineare gli immobili nel seguente modo :
marito -> proprietà per 1/2
moglie -> proprietà per 1/2




"totonno" ha scritto:

Attenzione!
Non puoi fondere unità con ditte diverse.
moglie: PROPRIETA' DI 1/2 IN COMUNIONE DEI BENI.
moglie: PROPRIETA' DI 1/2 BENE PERSONALE.
Non è la stessa ditta.

La proprietà di 1/2 in comunione dei beni è un titolo improprio tutto
catastale, in realtà si tratta di un bene intero cointestato come quota
1/1 a entrambi i coniugi (considerati una unica entità familiare) in
comunione dei beni. L'altro è invece un bene personale della quota di
1/2 dell'unità immobiliare.

Meno male che Stefano Simba64 ha
avuto l'intuito della fusione tra immobili, perchè la domanda non era
quella. Si chiedeva esclusivamente se era possibile sostituire la quota
di proprietà di 500/1000 in 1/2.

Saluti.



Faccio notare che nel porre il quesito l'autore del post ha dichiarato che con atto di donazione del 1976 il "figlio" è divenuto proprietario "quale bene personale" trattandosi di semplice donazione al di la del fatto che lo stesso era a suo tempo celibe.

Con successivo atto del 2006 il "figlio", adesso sposato in regime di comunione legale dei beni... ed allora? (... non ci deve interessare se sposato o meno in quanto lui dona e non compra), dona con atto notarile alla moglie "la quota di comproprietà indivisa pari a 1/2 dell'immobile ......"

Allora la moglie diviene proprietaria a seguito di donazione (e non di compravendita) della quota pari ad 1/2, quindi per lei è un bene personale in quanto i beni oggetto di donazione, non rientrano nella comunione legale dei beni (a meno che nell'atto venga esplicitamente citato, e sottolineo esplicitamente), per cui la ditta risultante sarà:

Marito: proprietario per 500/1000 - bene personale

Moglie: proprietaria per 1/2 - bene persoanle

Per cui ritengo che con semplice istante si potrà rettificare la quota della moglie da 1/2 in 500/1000 e rendere la ditta uniforme onde poter procedere alla successiva fusione delle UU.II.

Spero, data l'ora, di non aver travisato il quesito posto... se così è fatemelo presente.

Buonanotte

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2013 alle ore 09:29

"EFFEGI" ha scritto:

Faccio notare che nel porre il quesito l'autore del post ha dichiarato che con atto di donazione del 1976 il "figlio" è divenuto proprietario "quale bene personale" trattandosi di semplice donazione al di la del fatto che lo stesso era a suo tempo celibe.

Con successivo atto del 2006 il "figlio", adesso sposato in regime di comunione legale dei beni... ed allora? (... non ci deve interessare se sposato o meno in quanto lui dona e non compra), dona con atto notarile alla moglie "la quota di comproprietà indivisa pari a 1/2 dell'immobile ......"

Allora la moglie diviene proprietaria a seguito di donazione (e non di compravendita) della quota pari ad 1/2, quindi per lei è un bene personale in quanto i beni oggetto di donazione, non rientrano nella comunione legale dei beni (a meno che nell'atto venga esplicitamente citato, e sottolineo esplicitamente), per cui la ditta risultante sarà:

Marito: proprietario per 500/1000 - bene personale

Moglie: proprietaria per 1/2 - bene persoanle

Per cui ritengo che con semplice istante si potrà rettificare la quota della moglie da 1/2 in 500/1000 e rendere la ditta uniforme onde poter procedere alla successiva fusione delle UU.II.

Spero, data l'ora, di non aver travisato il quesito posto... se così è fatemelo presente.

Buonanotte



Scusa EFFEGI, ma io capisco diversamente, infatti agli interventi che te riporti manca questo successivo di Italiano:

"Italiano" ha scritto:

si riguarda proprio una fusione tra due unità immobiliari :
la prima u.i. è proprietà 1/2 in comunione dei beni
la seconda ha la situazione descritta in precedenza



La situazione descritta in precedenza è quella di 1/2 bene personale
Ciò vuol dire, così a cazzotto, come la leggo io, che c'è da fare la fusione di due immobili intestati alla moglie per 1/2, uno come bene personale (ricevuto in donazione dal marito nel 2006) e l'altro come bene in comunione con il marito.
Non è che torni tanto la situazione descritta, perchè non si capisce come mai nel 2006 il figlio cede il bene personale alla moglie adottando quindi i coniugi il regime di separazione dei beni ed esiste un altro bene acquisito dai coniugi in regime di comunione. Comunque può benissimo essere così.

Premetto. Non mi parlate di fusione di porzione di bene diversamente intestato perchè non c'entra niente con la richiesta di riunione della ditta. La fusione di porzioni riguarda un immobile formato da due porzioni diversamente intestate. La riunione di ditte riguarda due ditte diversamente intestate in atti che riguardano però la stessa proprietà.

Come se non bastasse, nella confusione, Italiano mette come oggetto dell'argomento: "Volture catastali beni in comunione." Allora forse è meglio approfondire questo aspetto della comunione o separazione o bene personale, perchè non è chiaro a me, ma pure e soprattutto, al richiedente.

Ma mi posso confondere.

Ciao.

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EFFEGI
f.g.

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 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2013 alle ore 10:06

"totonno" ha scritto:


...Come se non bastasse, nella confusione, Italiano mette come oggetto dell'argomento: "Volture catastali beni in comunione." Allora forse è meglio approfondire questo aspetto della comunione o separazione o bene personale, perchè non è chiaro a me, ma pure e soprattutto, al richiedente....

Ciao.



Ciao Totonno, condivido che nel porre il post l'autore non è stato del tutto chiaro... forse dovrebbe intervenire ed illuminarci se il bene è in comunione dei beni oppure è un bene personale.

Ciao e buon lavoro.

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italiano
Mario Daverio

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 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2013 alle ore 13:27

"italiano" ha scritto:


scusate il ritardo nel rispondere:

ho utlizzato questo post per non aprirne altri, perche facendo ricerche nel sito era quello che si avvicinava all'argomento altrimenti i guru chi li sentiva ......

tornando all'argomento: si devo fare la fusione di due u.i. , di cui gli attuali intestatari dei beni sono i due coniugi, come detto nel mio precedent intervento, sposati in regime di comunione dei beni circostanza confermata dal notaio nell'atto , il quale lo scrive chiaramente nella descrizione dei soggetti.

l'unita immobiliare cointestata ai due coniugi in regime di comunione è stata acquistata prima, nel 2005 e succesivamente nel 2006 ce l'atto di donazione .

ps: l'oggetto del post principale non si puo modificare e neanche è possibile aggiungere un sottotitolo alle risposte che diamo potrebbe essere una modifica



Scusate per il titolo non mi ero accorto che non l'aveva proposto Italiano.

Per il resto si continua a descrivere l'atto di un immobile che è chiaro sia stato acquisito in comunione. Ma l'altro? L'altro bene, da unire con il primo, Italiano dice che è 1/2, ma bene personale, da qui quello che continuo a non capire. Probabilmente sbaglio io e tutti e due i beni sono acquisiti per 1/2 dai coniugi in regime di comunione, se è così vai tranquillo, riunisci le ditte (entrambi con lo stesso regime legale o come beni personali) e procedi alla fusione, non badare alle mie seghe mentali!

Ciao.

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italiano
Mario Daverio

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 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2013 alle ore 15:50

"EFFEGI" ha scritto:
condivido che nel porre il post l'autore non è stato del tutto chiaro... forse dovrebbe intervenire ed illuminarci se il bene è in comunione dei beni oppure è un bene personale.
Ciao e buon lavoro.



Per fare una fusione occorrono due unità immobiliari, ora io non capisco quali siano le due unità immobiliari da fondere. Ne colgo solo una che è stata acquisita per intero da un coniuge come bene personale con un atto del 1976 e ne è stata trasferita una metà alla coniuge per donazione nel 2006. A quest'ultimo soggetto il bene della quota di 1/2 è bene personale perchè ricevuto da una donazione, benchè i coniugi siano in regime di comunione dei beni (come dice anche EFFEGI). L'intestazione di questo bene dovrebbe essere 1/2 (o 50/100 o 500/1000) al marito come bene personale e 1/2 alla moglie sempre bene personale. Rimane in sospeso con cosa si deve unire questo bene per la quale fusione si rende necessaria la riunificazione delle ditte.

Ciao.

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Mario Daverio

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"italiano" ha scritto:
in effetti sono due le unità immobiliari, la prima u.i. era stata acquistata nel 2005 in comunione dai coniugi (ovvio gia sposati) ; la seconda è la famosa u.i. ricevuta dal marito nel 1976 (prima del matrimonio) e nel 2006 per meta qouta indivisa donata alla moglie



Ok. Ora torna. Secondo me non puoi fare la fusione perchè le ditte sono diverse, a meno che l'atto del 2006 non sia stato fatto in modo da far rientrare il bene donato dalla madre del marito tra quelli in comunione insieme alla moglie, ma dalla visura non mi sembra.

In questo caso occorre fare la fusione di porzioni di unità immobiliari unite di fatto intestate a ditte diverse. Ai sensi della nota 15232/2002. Attento che si parla di porzioni. Guarda qui!

http://www.topoprogram.it/pagine/servi...

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