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successione : caso di rappresentazione ? |

GEOMANCONI
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Ichnusa
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salve, è tanto tempo che non scrivo, immerso full-time tra lavoro e preparativi di nozze (non so cosa sia più stressante), e torno sfacciatamente con una domanda.... (non mi pare sia mai stata trattata, io comunque non l'ho trovata!) sono stato incaricato da una signora di fare la successione del marito morto quasi un anno fa (siamo in scadenza!) il giorno dell'appuntamento con la signora per visionare alcuni documenti mi giunge notizia dal figlio che la signora è morta... ora, secondo voi come devo procedere? è un caso di rappresentazione, per la prima successione? oppure visto che lei all'aperura della successione del marito (data morte) era in vita e, visti i suoi comportamenti, si evince l'accettazione dell'eredità (la casa), si deve inserire tra gli eredi? considerando che l'accettazione avviene anche tacitamente, ed in questo caso la signora lo ha fatto, continuando ad abitare la casa, utilizzando i soldi del conto bancario ecc..., quindi direi che l'accettazione è avvenuta... considerando altresì che la rappresentazione avviene nel caso in cui il chiamato "non può o non voglia accettare la successione", che fare? sarò grato a chi vorrà darmi una dritta, magari di un caso simile....
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gaetano59
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Ti stai complicando la vita. Devi semplicemente fare due successioni, la prima del marito dove inserisci tutti i suoi eredi, chiaramente anche la moglie. La seconda, della moglie, dove inserirai i suoi eredi. Saluti e buon lavoro.
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beretta
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23 Marzo 2005
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concordo pienamente con gaetano 59 devi descrivere i beni immobili e gli eredi , per la prima alla data della morte del marito (quindi moglie viva) e poi alla data di morte della moglie da quanto ho capito essendoci i figli non dovresti aver nessun problema. BUON LAVORO E MATRIMONIO (da chi ci è passato da poco) :lol:
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GEOMANCONI
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05 Marzo 2006
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Ichnusa
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grazie per le risposte, anche io pensavo al fatto che comunque tirando le somme si arriva sempre allo stesso riusultato, ovvero l'immobile che sarà di proprietà in parti uguali dei figli, pensavo solo a quel nodo sul discorso della "rappresentazione" che non mi faccia commettere un errore quantomeno formale dell'intera pratica.... in ultimo vorrei affrontare il problema delle agevolazioni 1^casa: se tizio (figlio) accede all'agevolazione 1^ casa per la prima successione (del padre) che adibisce quindi effettivamente a propria residenza, lo potrà fare anche nella seconda successione visto e considerato che si tratta della medesima casa ma della quota che erediterà dalla madre... avendo tutti i requisiti e la sola proprietà, anche per quote, solo su quell'alloggio, può usufruire per 2 volte dell'agevolazione?
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gaetano59
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04 Gennaio 2007
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"GEOMANCONI" ha scritto: ...........avendo tutti i requisiti e la sola proprietà, anche per quote, solo su quell'alloggio, può usufruire per 2 volte dell'agevolazione? Si. L'istituto della rappresentazione non è applicabile nel tuo caso, perchè al momento dell'apertura della successione la moglie era viva e non ha fatto, nei termini di legge, alcuna rinuncia all'eredità. Il riferimento che citi " chi non può" si applica per gli eredi legittimi premorti o dichiarati morti o scomparsi, in tal caso entrano in successione i loro eredi, "per rappresentazione" Saluti e buon lavoro.
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GEOMANCONI
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05 Marzo 2006
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Ichnusa
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Integro quel "si" stringato di Gaetano e mi rispondo, magari può servire anche a creare una bella FAQ: CIRCOLARE 38/E OGGETTO: Agevolazioni fiscali per l’acquisto della c.d. “prima casa” – Art. 1, Tariffa parte prima, nota II-bis), D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 2.3 Acquisti pro-quota di diritti reali sullo stesso immobile Nel caso di acquisto reiterato di quote dello stesso immobile, l’agevolazione tributaria si applica purché ricorrano gli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge. Dal disposto del comma 1, lettera c), della nota II-bis del Testo Unico Registro, secondo cui ai fini dell’agevolazione è necessario che non si abbia la titolarità “neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni …”, si desume infatti che per fruire dell’agevolazione “prima casa” non è di impedimento la circostanza che il contribuente sia già titolare di una quota di proprietà dello stesso immobile oggetto di agevolazione. Ricorrendo le altre condizioni, pertanto, con riferimento alla medesima casa di abitazione l’agevolazione spetta anche nelle seguente ipotesi: - acquisto di ulteriori quote di proprietà; - acquisto della nuda proprietà da parte del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; - acquisto da parte del nudo proprietario del diritto di usufrutto, uso o abitazione. È evidente, in questi casi, la volontà di agevolare il conseguimento della piena proprietà o l’intero diritto di godimento del bene (cfr. circolare n. 19/E del 1 marzo 2001, punto 2.2.9).
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gaetano59
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"GEOMANCONI" ha scritto: Integro quel "si" stringato di Gaetano e mi rispondo, magari può servire anche a creare una bella FAQ: CIRCOLARE 38/E OGGETTO: Agevolazioni fiscali per l’acquisto della c.d. “prima casa” – Art. 1, Tariffa parte prima, nota II-bis), D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 2.3 Acquisti pro-quota di diritti reali sullo stesso immobile Nel caso di acquisto reiterato di quote dello stesso immobile, l’agevolazione tributaria si applica purché ricorrano gli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge. Dal disposto del comma 1, lettera c), della nota II-bis del Testo Unico Registro, secondo cui ai fini dell’agevolazione è necessario che non si abbia la titolarità “neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni …”, si desume infatti che per fruire dell’agevolazione “prima casa” non è di impedimento la circostanza che il contribuente sia già titolare di una quota di proprietà dello stesso immobile oggetto di agevolazione. Ricorrendo le altre condizioni, pertanto, con riferimento alla medesima casa di abitazione l’agevolazione spetta anche nelle seguente ipotesi: - acquisto di ulteriori quote di proprietà; - acquisto della nuda proprietà da parte del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; - acquisto da parte del nudo proprietario del diritto di usufrutto, uso o abitazione. È evidente, in questi casi, la volontà di agevolare il conseguimento della piena proprietà o l’intero diritto di godimento del bene (cfr. circolare n. 19/E del 1 marzo 2001, punto 2.2.9). Ma l' hai scoperta dopo che hai fatto la domanda o fai dei test per vedere la preparazione dei forumisti ? Comunque hai fatto bene a postare la circolare e bene sarebbe inserirla nelle FAQ. Ritengo sia da apprezzare molto chi pur avendo fatto una domanda sul forum si documenta comunque (e non aspetta solo quel che gli cade dal cielo) e poi ne condivide il risultato. Saluti e buon lavoro
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GEOMANCONI
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Ichnusa
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beh, penso di aver dimostrato altre volte di non essere un semplice "domandatore".... :lol: comunque ho un bel po di documenti tra cui la citata circolare, che varie volte ho sfogliato per altri aspetti, ma onestamente non ricordavo questo, e siccome la vera domanda era quella relativa alla rappresentazione, questa l'ho buttata li, ma subito dopo mi sono ricontrollato il materiale a mia disposizione e ho trovato pronta risposta! grazie per la vs attenzione...
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geoalfa
(GURU)
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02 Dicembre 2005
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"GEOMANCONI" ha scritto: Integro quel "si" stringato di Gaetano e mi rispondo, magari può servire anche a creare una bella FAQ: CIRCOLARE 38/E OGGETTO: Agevolazioni fiscali per l’acquisto della c.d. “prima casa” – Art. 1, Tariffa parte prima, nota II-bis), D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 2.3 Acquisti pro-quota di diritti reali sullo stesso immobile Nel caso di acquisto reiterato di quote dello stesso immobile, l’agevolazione tributaria si applica purché ricorrano gli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge. Dal disposto del comma 1, lettera c), della nota II-bis del Testo Unico Registro, secondo cui ai fini dell’agevolazione è necessario che non si abbia la titolarità “neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni …”, si desume infatti che per fruire dell’agevolazione “prima casa” non è di impedimento la circostanza che il contribuente sia già titolare di una quota di proprietà dello stesso immobile oggetto di agevolazione. Ricorrendo le altre condizioni, pertanto, con riferimento alla medesima casa di abitazione l’agevolazione spetta anche nelle seguente ipotesi: - acquisto di ulteriori quote di proprietà; - acquisto della nuda proprietà da parte del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; - acquisto da parte del nudo proprietario del diritto di usufrutto, uso o abitazione. È evidente, in questi casi, la volontà di agevolare il conseguimento della piena proprietà o l’intero diritto di godimento del bene (cfr. circolare n. 19/E del 1 marzo 2001, punto 2.2.9). grazie! la FAQ è pronta! appena tony avrà completato le sue prove del nuovo "FORUM" la inserirò, abbiate ancora un poco di pazienza! ormai, secondo le ottimistiche previsioni di tony, dovrebbe essere questione di pochi giorni! a meno di una sempre possibile" guerra stellare!" che ci potrebbe ritardare un pochettino! cordialità
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