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Argomento: Revisione Condono edilizio LEGGE 47/85

Autore Risposta

EFFEGI
f.g.

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2022 alle ore 09:41

"st-topos" ha scritto:
Buonasera,

per EFFEGI

ho verificato ma questa Sentenza del Consiglio di Stato n. 1358 del 24/11/1997 non esiste, sono interessato alla problematica.

Potresti verificare????



Purtroppo non trovo una copia della sentenza (ne un link da postare).

Io conosco questa sentenza a seguito di incontri avuti con un avvocato amministrativo (qualche anno fa) essendo stato incaricato di istruire le pratiche di condono edilizie giacenti presso un comune della mia zona.

Questa sentenza sostanzialemente dice che la costruzione va considerata come UNITARIA in senso generale. Tale concetto di IMMOBILE UNITARIO va esteso anche in tema di condono edilizio.

Riporto le testuali parole del parere espresso da questo avvocato amministrativo ad un quesito postogli dal sottoscritto per il tramite del comune interessato:

La mia domanda (riassumendo):

Si può rilasciare una concessione edilizia in sanatoria a seguito di condono edilizio, relativamente ai soli abusi dichiarati nel modello di condono, laddove ci siano altri abusi non dichiarati?

Risposta dell'avv.: "Essendo che tutta la legislazione urbanistica e la giurisprudenza formatasi in materia di condono edilizio escludono la possibilità di una sanatoria parziale sul presupposto che il concetto di costruzione deve essere esteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate (Cass. Pen. Sez. II n. 4752 del 30/01/2008, C.d.S. Sez. V n. 1358 del 24/11/1997, etc) non può procedersi ad una sanatoria parziale ma integrale".

Ricordo che mi diede anche la copia della sentenza (1358/1997) che purtroppo ho provato a cercare negli archivi del PC ma non la trovo, forse ce l'ho cartacea in qualche pratica di condono e quindi sarà difficile da trovare. Se la trovo la posto.

Saluti e buona giornata

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2022 alle ore 09:55

prova a cercarla qui:

www.google.com/search?q=Sentenza+del+Con...

Cordialità

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st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2022 alle ore 13:00

buongiorno

per burbe: quale è per te la differenza fra "....si parla pero di SANATORIA e....CONDONO EDILIZIO...."

per effegi: l'orientamento logico è che non puoi rilasciare il condono per una tipologia di abuso se riscontri l'esistenza anche di altre. In merito alla questione sentenza: il numero e il giorno non corrispondono ad una sentenza in materia di condono edilizio.

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geoalfa

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2022 alle ore 13:12

Vorrei precisare in merito alla eclusione della sanatoria parziale

Tutta la legislazione urbanistica e la giurisprudenza formatasi in materia di condono edilizio escludono la possibilità di una sanatoria parziale sul presupposto che il concetto di costruzione deve essere esteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente.

Cordialità

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geoalfa

(GURU)

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02 Dicembre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2022 alle ore 15:32

Quando svolgere ricerche di verifica immobiliare non si sottovaluti affatto questo tipo di pratiche edilizie:

Possono riservare sorprese, e risolvere perfino irregolarità divenute ai giorni nostri difficilmente regolarizzabili con le procedure e norme vigenti.

(G.U. 31-7-1986, N.176)

ART. 48 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47 - OPERE INTERNE REALIZZATE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE.

Secondo l'art.48 della legge n.47 del 1985 nel testo sostituito dall'art.1 del decreto legge 23-4-1985, n.146, convertito nella legge 21-6-1985, n.298
"per le opere interne alle costruzioni, definite dall'art. 26, realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data,
il proprietario della costruzione o della unità immobiliare deve inviare al sindaco, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una relazione descrittiva delle opere realizzate, entro il termine del 30 giugno 1986".
Con tale disposizione, dunque, il legislatore si è limitato a prescrivere, per le opere interne realizzate anteriormente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della legge medesima, la presentazione da parte del privato di una relazione descrittiva delle opere, senza prevedere, in caso di omissione, alcuna sanzione particolare.

Si tratta di mero obbligo di condotta.

Si pone quindi il problema di quali effetti giuridici scaturiscano dall'eventuale inerzia del privato, in particolare, se da essa consegue l'applicazione di una qualche sanzione.

La risposta al quesito presuppone che si chiarisca la collocazione delle opere interne nell'ambito del sistema sanzionatorio precedente e attuale.

Il punto di partenza è dunque costituito dall'art.26 della legge n.47 del 1985 che nel disporre, al comma 1, che "non sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni..."

Prevede poi, al comma 2, l'obbligo del proprietario di presentare al sindaco, contestualmente, all'inizio dei lavori, una relazione che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Il successivo comma dell'art.26, infine, punisce la mancata presentazione della relazione mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art.10, ridotta di un terzo.

L'ambito di applicazione dell'art.26 copre una serie molto ampia di opere che nel precedente regime erano assoggettate a sanzione solo nel caso in cui era richiesta la concessione e tale sanzione era tipicamente ripristinataria ed era strutturata secondo i modelli tipici dell'attività amministrativa; nei rimanenti casi invece non era prevista alcuna sanzione (quando cioè era richiesta la sola autorizzazione.

vedi:
Cassazione - sezione III, 12 aprile 1983, n.782:
TAR Lazio, II sezione 21 ottobre 1984, n.914:
TAR Lombardia - Milano, 9 novembre 1984, n.346).

Ne consegue che il legislatore ha innovato in due direzioni precise.
Anzitutto ha liberalizzato l'esecuzione di dette opere che non più assoggettate ad atto di assenso dell'amministrazione e rientrano, quindi, nell'ambito della libera determinazione del privato.
Tale effetto si dispiega evidentemente non solo per il futuro ma, anche con riferimento al passato.
Ed invero non sembra concepibile l'applicazione di sanzioni a comportamenti nei quali non si ravvisa più la lesione di un interesse pubblico.
Il legislatore ha poi introdotto un obbligo di condotta (la presentazione della relazione); il quale non limita l'esercizio dello jus aedificandi ma è diretto a consentire l'esercizio da parte dell'amministrazione di controlli, da esercitarsi contestualmente all'esecuzione delle opere, rivolti ad assicurare che l'attività medesima avvenga nel rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie.
L'omissione di tale condotta è, quindi, colpita con una sanzione meramente pecuniaria che rientra per intero nel modello punitivo ed è quindi assoggettata ai criteri generali contenuti nella legge n. 689 del 1981 (Princìpi di legalità, di personalità della pena, di irretroattività della sanzione, di prescrittibilità dell'azione repressiva).
La conseguenza fondamentale - in relazione al quesito proposto - è che la nuova sanzione è destinata ad operare solo per il futuro.
Ad avviso di questo Ministero, pertanto, in caso di mancata presentazione della relazione di cui all'art.48 della legge n.47 del 1985 non sono più applicabili le eventuali sanzioni ripristinatorie previgenti (nell'ipotesi in cui le opere interne rientrassero nella categoria di quelle già assoggettate a concessione edilizia)
proprio perché non è più ipotizzabile l'esistenza di opere interne abusive.
Tantomeno appare applicabile la sanzione pecuniaria di cui all'art.26 della L n. 47 del 1985.
Ciò in quanto tale sanzione è retta dal principio di legalità (art.1 della legge n.689 del 1981) in forza del quale "le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerate" dal che ne deriva l'impossibilità di una applicazione estensiva o retroattiva della disposizione contenuta nell'art.26 più volte citato.


Tuttavia, anche se nella fattispecie in esame non è prevista alcuna sanzione, cionondimeno, sul piano pratico, la mancata presentazione, entro il termine stabilito dall'art.48 della legge n. 47 del 1985, della relazione descrittiva, espone indubbiamente il privato a possibili contestazioni circa la data di realizzazione delle opere interne costringendolo a documentare l'anteriorità delle stesse rispetto alla data di entrata in vigore della legge sul condono edilizio.

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EFFEGI
f.g.

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 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2022 alle ore 15:39

"Burbe" ha scritto:
....La differenza è sostanziale, perchè, mentre può essere rilasciato il condono edilizio per quelle opere considerate abusive e non si valuta l'aspetto urbanistico dell'intero immobile, l'accertamento di conformità in sanatoria non può essere rilasciato a titolo di legittimità parziale ma deve riguardare la conformità urbanistica dell'intero immobile fin dalla sua costruzione iniziale.



Vedo, anzi leggo, che non ha capito il senso della sentenza del C.d.S. che di fatto ha fatto riaprire molte pratiche di condono.

Saluti

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st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2022 alle ore 17:27

Credo che stiamo, tutti, perdendo, come succede molto spesso, il filo del quesito iniziale.

Nel caso di specie il quesito originario (non le divagazioni successive) è il seguente: dopo il rilascio della concessione è possibile riesaminare (nel 2022) la pratica per abusi non oggetti della sanatoria presentata a suo tempo 1985?

Preciso (per burbe) che stiamo parlando di SANATORIA (capo IV della L.47/85 dall'Art 30 in poi).

Secondo la citata sentenza del C. di S. Sez. V n. 1358 del 24/11/1997, sembrerebbe che, la P.A. possa rilasciare la concessione in sanatoria per opere di cui non è stato fatto, a suo tempo, esplicita richiesta??

Per essere più chiaro: dopo 40 anni mi accorgo che vi sono altri abusi di cui non è stata pagata nessun oblazione e non è stato compilato alcun modello: posso richiedere la revisione?

Come deve comportarsi il solerte funzionario?? perciò serve la sentenza, per essere sicuri che la pratica dopo 40 anni possa essere riesaminata, integrata, altrimenti la parte ampliata (del quesito) è abusiva e basta.

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EFFEGI
f.g.

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 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2022 alle ore 17:31

"Burbe" ha scritto:

Quindi avrebbe di fatto messo in discussione tutti i trasferimenti immobiliari che sono avvenuti per quegli immobili condonati ai sensi della L. 47/85

Meno male che non è così.

Se lo immagina Lei una catastrofe del genere. In pratica nessun atto valido dall'85 a oggi.



Vedo che inizi a farti delle domande e a darti delle risposte. Io non seguo la tua strada, ho altro da fare.

Ho voluto citare una sentenza importantissima per puro scopo di approfondire ulteriore la problematica e non di aver ragione ad ogni costo.

Forse tu hai la sfera di cristallo e conosci la Verità... sempre. Io no.

Il campo urbanistico è molto COMPLESSO e non c'è, e non ci sarà MAI una risposta UNICA e CRISTALLINA. Ogni situazione è diversa dall'altra.

Giusto per far(ti) capire di cosa parlo, riporto un link uno dei primi che ho trovato su google:

www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&...

Questo intendo per "riaprire" molte pratiche di condono.

Saluti

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EFFEGI
f.g.

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 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2022 alle ore 19:00

"Burbe" ha scritto:

Lei Sig. EFFEGI ha fatto benissimo a riportare quella sentenza.

Anche se non l'ho capita, come sostiene Lei, io La ringrazio perché è stata spunto di dibattito.



Grazie a Lei per la disquizione sempre costruttiva. Ma purtroppo dobbiamo sempre restare con i piedi per terra. Come in tutte le cose in Italia la veritià UNICA non esiste, anzi ognuno esprime la sua verità.

Vi scrivo di un'altra discussione che ho avuto con quell'avvocato amministrativo (e pure bravo devo essere sincero, molto apprezzato dalle mie zone), ad un altro quesito in merito alla prescrizione del versamento degli oneri concessori, mi rispose (riassumo in breve): "Dipende da chi è il mio cliente: se è il privato dico 5 anni, se è il comune dico 10 anni".

Questo per dire che in Italia la certezza del diritto non è sempre scontato, anzi.

Saluti

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