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Autore DA CAT A/3 a cat F

reptor

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 0 -  0 - Inviato: 21 Agosto 2026 alle ore 13:39

Buongiorno si tratta di un appartamento al rustico senza bagno e cucina privo di sottofondi in questi due locali senza utenze senza porte il resto pavimento in graniglia mai trattato sanatoria nel 2015 con indicato appartamento al rustico dal 1965 e' stato accatastato secondo me erroneamente a/3 secondo voi puo essere riaccatastato cat f?

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Autore Risposta

geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 22 Agosto 2026 alle ore 08:21

Censire un appartamento al rustico (cioè non ancora finito, senza pavimenti, infissi o impianti) significa registrarlo al catasto :

come Unità in corso di costruzione (categoria F/3)

oppure come Unità collabente

o deposito

A seconda dello stato esatto dei lavori e delle indicazioni dell'ufficio tecnico.

Passaggi per il censimento

Rivolgersi ad un tecnico: per i rilievi.
Usare la procedura DOCFA: per l'accatastamento il tecnico presenta la pratica telematica all'Agenzia delle Entrate
Assegnare la categoria: di solito si usa la categoria F/3 (fabbricato in corso di costruzione) finché l'immobilenon viene completato. Se l'immobile è effettivamente al rustico, tale deve rimanere, censito in categoria F/3.
Non esiste nessuna norma che imponga il censimento di un immobile non ultimato. Sarà compito dell'Ufficio, previo sopralluogo, accertare la veridicità o meno.
Aggiornare a fine lavori: quando la costruzione sarà finita con pavimenti e impianti, si deve presentare un nuovo accatastamento per assegnare la categoria definitiva (es. A/2, A/3).

Completamento edificio al rustico

Il completamento di un edificio al rustico può essere considerato manutenzione straordinaria, considerato che ci saranno "opere per realizzare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, non sarà alterata la volumetria e non ci saranno modifiche delle destinazioni di uso."

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 22 Agosto 2026 alle ore 10:12

A scanso di equivoci.

La categoria A3 è stata dichiarata dalla parte interessata. L'immobile in quel momento è stato dichiarato finito, utilizzabile. Non si può giudicare che questo sia stato un procedimento errato, perchè sicuramente all'epoca interessava che l'iummobile avesse una rendita catastale, per farsi rilasciare il condono del 2015. Se all'epoca si dichiarava l'assenza del bagno e della cucina il condono non veniva rilasciato per destinazione abitativa.

Non si può cambiare la situazione fiscale dell'immobile, adesso, a seconda degli interessi del momento e senza compromettere la commerciabilità del bene legittimato a destinazione abitativa dal condono nel quale si è dichiarato l'immobile dotato di bagno e cucina e di tutti gli accessori e pertinenze minime necessarie per poter essere utilizzato ad abitazione in deroga alle norme edilizie, urbanistiche ed igienico sanitarie.

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nutello

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 0 -  0 - Inviato: 22 Agosto 2026 alle ore 11:17

"Manero" ha scritto:
A scanso di equivoci.

La categoria A3 è stata dichiarata dalla parte interessata. L'immobile in quel momento è stato dichiarato finito, utilizzabile. Non si può giudicare che questo sia stato un procedimento errato, perchè sicuramente all'epoca interessava che l'iummobile avesse una rendita catastale, per farsi rilasciare il condono del 2015. Se all'epoca si dichiarava l'assenza del bagno e della cucina il condono non veniva rilasciato per destinazione abitativa.

Non si può cambiare la situazione fiscale dell'immobile, adesso, a seconda degli interessi del momento e senza compromettere la commerciabilità del bene legittimato a destinazione abitativa dal condono nel quale si è dichiarato l'immobile dotato di bagno e cucina e di tutti gli accessori e pertinenze minime necessarie per poter essere utilizzato ad abitazione in deroga alle norme edilizie, urbanistiche ed igienico sanitarie.



Non è vero quello che scrivi perché non si dichiara mai il falso al catasto e tanto meno uno stato dell' immobile di diverso dal reale in funzione di ciò che "serve" al dichiarante e/o al tecnico in quel momento: è stato detto all' amministrazione che l' u.i. era finita, aveva quelle destinazioni dei vani e quelle finiture, da cui è scaturito il classamento: se quanto è stato dichiarato consapevolmente non corrisponde alla realtà al momento della presentazione, come scrive il collega, è stato dichiarato il falso, non prendiamoci in giro, il collega non ne parla quindi non risultano eseguiti interventi edili con cui da uno stato finito dichiarato si è retrocesso l' immobile a non ultimato e come tale non produttivo di rendita, ovviamente senza titolo edilizio perché non era nemmeno possibile eseguirli in quanto sottoposto ad una procedura di condono edilizio che "congela" e consegna in custodia al detentore dell' u.i. con l' obbligo di non mutare nulla. Quando lo vogliamo capire che quello che si dichiara deve essere VERO? Aggiungo: non è vero che non si può censire ORA come unità in corso di costruzione: quando mi è capitato ho redatto una denuncia di variazione per censirlo in cat. F03, allegando una relazione sullo stato dei luoghi con documentazione fotografica. La variazione è stata registrata dall'ufficio.

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 22 Agosto 2026 alle ore 12:16

"nutello" ha scritto:

Non è vero quello che scrivi perché non si dichiara mai il falso al catasto e tanto meno uno stato dell' immobile di diverso dal reale in funzione di ciò che "serve" al dichiarante e/o al tecnico in quel momento: è stato detto all' amministrazione che l' u.i. era finita, aveva quelle destinazioni dei vani e quelle finiture, da cui è scaturito il classamento: se quanto è stato dichiarato consapevolmente non corrisponde alla realtà al momento della presentazione, come scrive il collega, è stato dichiarato il falso, non prendiamoci in giro, il collega non ne parla quindi non risultano eseguiti interventi edili con cui da uno stato finito dichiarato si è retrocesso l' immobile a non ultimato e come tale non produttivo di rendita, ovviamente senza titolo edilizio perché non era nemmeno possibile eseguirli in quanto sottoposto ad una procedura di condono edilizio che "congela" e consegna in custodia al detentore dell' u.i. con l' obbligo di non mutare nulla. Quando lo vogliamo capire che quello che si dichiara deve essere VERO? Aggiungo: non è vero che non si può censire ORA come unità in corso di costruzione: quando mi è capitato ho redatto una denuncia di variazione per censirlo in cat. F03, allegando una relazione sullo stato dei luoghi con documentazione fotografica. La variazione è stata registrata dall'ufficio.




A scanso di equivoci.

Partiamo dal presupposto che nessuno ha detto il falso prima e nessuno lo può dichiarare adesso e nè mai.

Dal Vedemecum DOCFA

pag 27 ed a seguire

UNITÀ IN CORSO DI COSTRUZIONE (F/3)

La categoria F/3 può essere attribuita soltanto alle unità oggetto di dichiarazione di nuova costruzione che, al momento dell’accatastamento, non sono ultimate e quindi non sono suscettibili di produrre un reddito proprio. Per dette dichiarazioni, il professionista redattore dell’atto di aggiornamento catastale deve allegare una relazione tecnica che illustri lo stato di avanzamento dei lavori al momento della dichiarazione. La dichiarazione relativa ad un immobile in categoria F/3 rappresenta di norma una situazione temporanea assegnata all’unità prima che sia ultimata, per finalità civilistiche e nell’attesa della definitiva destinazione conferita al bene. È assegnata normalmente alle nuove costruzioni, ma può essere attribuita anche alle unità derivanti da divisioni di unità ultimate solo in parte (ossia da divisioni di unità già censite in categoria F/3) ovvero alle unità edificate, e comunque non ancora ultimate, su aree urbane (F/1). Per le unità immobiliari già dichiarate in catasto come ultimate, e pertanto censite nelle pertinenti categorie catastali produttive di reddito, non è ammissibile l’attribuzione della categoria F/3 a seguito di dichiarazione di variazione per interventi edilizi sul bene. Parimenti non è ammissibile l’attribuzione della categoria F/3 nell’ambito di dichiarazioni di variazione di beni immobili già censiti in catasto nelle categorie F/2, F/4 e F/7.

UNITÀ IN CORSO DI DEFINIZIONE (F/4)

La categoria F/4 può essere assegnata soltanto a quelle “porzioni di fabbricato - o dell’area circostante - che all’atto della richiesta di accatastamento delle altre porzioni non siano ancora state definite funzionalmente o strutturalmente”. Costituiscono esempi di porzioni classificabili in categoria F/4 “le riserve di definizione della estensione di parti comuni coperte o scoperte, il ritardo nella divisione degli spazi disponibili ai piani terreni o interrati per attività commerciali o per box”. L’attribuzione della categoria F/4 è prevista, quindi, per le porzioni immobiliari non ancora accatastate (nelle condizioni precisate al precedente periodo) e non, quindi, per immobili derivanti da variazione di unità immobiliari urbane già censite con attribuzione di rendita catastale; costituisce eccezione a tale previsione l’esecuzione di “interventi rivolti a ridefinire radicalmente gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere tese a trasformare un fabbricato in un insieme di unità immobiliari, in tutto o in parte diverse da quelle in precedenza iscritte in catasto” (art. 3, comma 1, lettera d, del D.P.R. n. 380 del 2001). In tale evenienza, pertanto, gli interventi edilizi devono riguardare il fabbricato, o una porzione dello stesso, composto da più unità immobiliari. Non è, pertanto, ammessa la variazione in categoria F/4 di un’unica uiu oggetto di intervento edilizio, atteso che la rendita catastale attribuita alle unità immobiliari urbane tiene già conto delle eventuali perdite reddituali connesse alla mancata utilizzabilità delle stesse per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In tutti gli altri casi di variazione di unità immobiliari già censite, in cui sia necessario, per finalità civilistiche, stralciarne temporaneamente una o più porzioni, a ciascuna di tali porzioni va comunque attribuita una propria redditività (quota parte di quella complessiva), con l’obbligo di correlare tra loro le diverse porzioni immobiliari oggetto di iscrizione negli atti catastali.

Aggiungo la categoria F2 a volte venisse a mente di utilizzarla per esclusione delle F3 ed F4.

UNITÀ COLLABENTE (F/2) Pag 26 del Vademecum

L’iscrizione nella categoria F/2 prevede la presenza di un fabbricato che abbia perso del tutto la sua capacità reddituale per l’accentuato livello di degrado del bene ma che rimane individuabile nel suo perimetro. La mera “inagibilità” di un immobile, in assenza delle condizioni tecnico-fisiche da possedere (ossia l’accentuato livello di degrado che non consente nessuna utilizzazione produttiva di reddito), non costituisce presupposto per l’attribuzione della categoria catastale F/2.

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nutello

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 0 -  0 - Inviato: 22 Agosto 2026 alle ore 15:45

Apri il vademecum a pag. 27 e leggilo. L'u.i. doveva essere in F03 da quando è nata, non è cambiata, il fatto che sia stata dichiarata arbitrariamente e falsamente ultimata non significa che ad oggi non si debba censire per quello che è, mantenendola in A03, c'è la dobbiamo tenere così? Questo è il classico uso distorto della burocrazia, Tizio e Caio dichiarante e tecnico arrivano dove vogliono fottendosene allegramente di dichiarare il falso, si chiude il condono e si fanno pure due risate. Non c'è stato nessun intervento edilizio ma solo un atto d'aggiornamento catastale volutamente sbagliato con cui si è dichiarato uno stato dei luoghi falso per il motivi che hai scritto tu, gabbando il catasto ed il comune.

P.s.: t'è scappato il cursore, F04 ed F02 le puoi togliere perché non c' azzeccano niente.

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 22 Agosto 2026 alle ore 17:53

"nutello" ha scritto:
Apri il vademecum a pag. 27 e leggilo. L'u.i. doveva essere in F03 da quando è nata, non è cambiata, il fatto che sia stata dichiarata arbitrariamente e falsamente ultimata non significa che ad oggi non si debba censire per quello che è, mantenendola in A03, c'è la dobbiamo tenere così? Questo è il classico uso distorto della burocrazia, Tizio e Caio dichiarante e tecnico arrivano dove vogliono fottendosene allegramente di dichiarare il falso, si chiude il condono e si fanno pure due risate. Non c'è stato nessun intervento edilizio ma solo un atto d'aggiornamento catastale volutamente sbagliato con cui si è dichiarato uno stato dei luoghi falso per il motivi che hai scritto tu, gabbando il catasto ed il comune.

P.s.: t'è scappato il cursore, F04 ed F02 le puoi togliere perché non c' azzeccano niente.





A me non m'è scappato niente. Mi attengo alla domanda che riguarda la possibilità di inserimento di un A3 in categoria F . Sai quante sono le categorie F? Fatti un ripassino, vai. Non c'è solo F3 ci sono F4 ed F2 quelle che potrebbero essere compatibili. Ma nessuna di queste, come riporta il vademecum, può essere utilizzata.

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 22 Agosto 2026 alle ore 19:21

Ho colto l 'occasione per fare una GUIDA sull'argomento, forse potràessre utile :

Guide - Il cambio di categoria catastale...

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nutello

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 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2026 alle ore 06:24

"Manero" ha scritto:
"nutello" ha scritto:
Apri il vademecum a pag. 27 e leggilo. L'u.i. doveva essere in F03 da quando è nata, non è cambiata, il fatto che sia stata dichiarata arbitrariamente e falsamente ultimata non significa che ad oggi non si debba censire per quello che è, mantenendola in A03, c'è la dobbiamo tenere così? Questo è il classico uso distorto della burocrazia, Tizio e Caio dichiarante e tecnico arrivano dove vogliono fottendosene allegramente di dichiarare il falso, si chiude il condono e si fanno pure due risate. Non c'è stato nessun intervento edilizio ma solo un atto d'aggiornamento catastale volutamente sbagliato con cui si è dichiarato uno stato dei luoghi falso per il motivi che hai scritto tu, gabbando il catasto ed il comune.

P.s.: t'è scappato il cursore, F04 ed F02 le puoi togliere perché non c' azzeccano niente.





A me non m'è scappato niente. Mi attengo alla domanda che riguarda la possibilità di inserimento di un A3 in categoria F . Sai quante sono le categorie F? Fatti un ripassino, vai. Non c'è solo F3 ci sono F4 ed F2 quelle che potrebbero essere compatibili. Ma nessuna di queste, come riporta il vademecum, può essere utilizzata.



L' unità immobiliare non è ultimata quindi è in corso di costruzione cioè DOVEVA e DEVE essere censita in cat. F03. Stai alzando un polverone inutile tirando in ballo la destinazione e addirittura la collabenza.

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2026 alle ore 07:55

L'argomento è indubbiamente interessante, e semplificando riporto:

RETRO scrive: -> un appartamento al rustico senza bagno e cucina privo di sottofondi in questi due locali senza utenze senza porte il resto pavimento in graniglia mai trattato,

-> sanatoria nel 2015 con indicato appartamento al rustico dal 1965

-> è stato accatastato A/3, secondo me erroneamente

-> secondo voi può essere riaccatastato cat F ?



MANERO scrive:

-> La categoria A3 è stata dichiarata dalla parte interessata.

-> L'immobile in quel momento è stato dichiarato finito, utilizzabile.

-> Non si può giudicare che questo sia stato un procedimento errato, perchè sicuramente all'epoca interessava che l'immobile avesse una rendita catastale, per farsi rilasciare il condono del 2015.

-> Se all'epoca si dichiarava l'assenza del bagno e della cucina il condono non veniva rilasciato per destinazione abitativa.

-> Non si può cambiare la situazione fiscale dell'immobile, adesso, a seconda degli interessi del momento e senza compromettere la commerciabilità del bene legittimato a destinazione abitativa dal condono nel quale si è dichiarato l'immobile dotato di bagno e cucina e di tutti gli accessori e pertinenze minime necessarie per poter essere utilizzato ad abitazione.

NUTELLO scrive:

L' unità immobiliare non è ultimata quindi è in corso di costruzione cioè DOVEVA e DEVE essere censita in cat. F03.

In argomento ho redatto questa GUIDA:

www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo...

Dove, fra l'altro. si legge:

Categoria catastale errata come cambiarla

Per cambiare una categoria catastale errata da presentare affidando l'incarico a un tecnico abilitato serve una pratica di variazione tramite DOCFA.

La semplice correzione dati online (tramite i servizi dell'AdE) è ammessa solo per:

-> errori formali di indirizzo,

-> errori nella planimetria

-> errori nella intestazione

MA NON per modificare il classamento o la categoria d'uso.

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nutello

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 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2026 alle ore 09:48

E invece, nel mio caso, è stata variata ed inserita in F03. Vi dico di più: fu l' ufficio a chiederlo in seguito al sopralluogo con cui constatò che l' uiu e tutte le altre costituite del fabbricato non erano ultimate e che quanto asseverato nella dichiarazione di nuova costruzione non era vero. Le regole citate valgono per il caso generale ordinario, non per il caso particolare come quello all' origine della discussione, simile al mio. Il concetto che deve prevalere non è quanti soldi entrano in più con una dichiarazione falsa ma lo stato effettivo dell' u.i.

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2026 alle ore 10:24

"nutello" ha scritto:
E invece, nel mio caso, è stata variata ed inserita in F03. Vi dico di più: fu l' ufficio a chiederlo in seguito al sopralluogo con cui constatò che l' uiu e tutte le altre costituite del fabbricato non erano ultimate e che quanto asseverato nella dichiarazione di nuova costruzione non era vero. Le regole citate valgono per il caso generale ordinario, non per il caso particolare come quello all' origine della discussione, simile al mio. Il concetto che deve prevalere non è quanti soldi entrano in più con una dichiarazione falsa ma lo stato effettivo dell' u.i.



Il vademecum vale per tutti i casi.

Nel tuo caso, il catasto ha sbagliato, ammesso che sia avvenuto di recente. Dovresti essere contrariato perché l'ufficio ha contribuito a inserire in atti un F3 in contrasto con la normativa e con le regole fiscali.

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reptor

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 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2026 alle ore 11:00

l appartamento risulta non completo sottofondi mancaniti e finiture . Nell'appartamento sono predisposti ( anni 60)gli impianti idrici sanitario di riscaldamento ed elettrico ma non sono mai stati completati - descrizione cila 2015

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nutello

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 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2026 alle ore 11:04

Ma guarda: un ufficio in cui si usa l' intelligenza vera con funzionario che sanno distinguere una unità non ultimata da una finita nella stessa misura in cui non hanno dimenticato di essere ancora il Catasto e non un ammasso di regole da osservare se conviene e finché non mi acchiappano.

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2026 alle ore 12:09

"nutello" ha scritto:
Ma guarda: un ufficio in cui si usa l' intelligenza vera con funzionario che sanno distinguere una unità non ultimata da una finita nella stessa misura in cui non hanno dimenticato di essere ancora il Catasto e non un ammasso di regole da osservare se conviene e finché non mi acchiappano.



Un ufficio deve applicare le norme e le disposizioni catastali che uniformano le procedure di inserimento degli immobili in banca dati allo scopo di avere la stessa perequazione fiscale per tutti i contribuenti, altrimenti crea disuniformità di trattamento fiscale a seconda del funzionario inelligente di turno.

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