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Argomento: CONDONO EDILIZIO LEGGE 47/85 - QUESITO
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Beths76
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26 Gennaio 2020 alle ore 14:59
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Buongiorno, mi è capitata la medesima fattispecie presso il Comune di Rimini, vale a dire che avrei la necessità di far "riaprire" un condono del 1985 nel quale era stato rappresentato al tecnico tutto lo stato di fatto del bene da condonare, ma per errore materiale il tecnico non aveva indicato correttamente le opere da sanare. Mi può aiutare per sapere qual'è la procedura da seguire nel caso di specie per "riaprire" il condono e regolarizzare tutto. grazie mille Elisabetta
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sole78
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Salve. Un immobile costruito senza concessione edilizia nel 1975 e sanato con condono edilizio del 1985, si può considerare legittimo fin da prima del 1976, così da potere applicare una legge regionale che consente il cambio di destinazione d'uso di tutti gli immobili realizzati prima del 1976?
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sole78
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Salve. Un immobile costruito senza concessione edilizia nel 1975 e sanato con condono edilizio del 1985, si può considerare legittimo fin da prima del 1976, così da potere applicare una legge regionale che consente il cambio di destinazione d'uso di tutti gli immobili realizzati prima del 1976?
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rubino
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"sole78" ha scritto: Salve. Un immobile costruito senza concessione edilizia nel 1975 e sanato con condono edilizio del 1985, si può considerare legittimo fin da prima del 1976, così da potere applicare una legge regionale che consente il cambio di destinazione d'uso di tutti gli immobili realizzati prima del 1976? Buongiorno. Secondo me, no. Dovrebbe diventare legittimo alla data di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, però ricordo che qualche notaio ha rogato anche senza, se non sbaglio verificando l'esecuzione dei versamenti e la consegna di tutti gli elaborati, ma forse era "un magheggio" legato alla commercializzazione del bene e non vale nel tuo caso. D'altra parte non si può aspettare in eterno il Comune. Controllo e aggiorno.
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sole78
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Grazie per aver risposto. Se hai possibilità di darmi altre indicazioni te ne sarei grato.
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totonno
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"rubino" ha scritto: "sole78" ha scritto: Salve. Un immobile costruito senza concessione edilizia nel 1975 e sanato con condono edilizio del 1985, si può considerare legittimo fin da prima del 1976, così da potere applicare una legge regionale che consente il cambio di destinazione d'uso di tutti gli immobili realizzati prima del 1976? Buongiorno. Secondo me, no. Dovrebbe diventare legittimo alla data di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, però ricordo che qualche notaio ha rogato anche senza, se non sbaglio verificando l'esecuzione dei versamenti e la consegna di tutti gli elaborati, ma forse era "un magheggio" legato alla commercializzazione del bene e non vale nel tuo caso. D'altra parte non si può aspettare in eterno il Comune. Controllo e aggiorno. Anche secondo me no. Però si potrebbe renderlo legittimo alle norme urbanistiche nell'epoca della costruzione con opere di adeguamento anche considerando l'aspetto del cambio di destinazione che si vuole ottenere nel rispetto delle norme urbanistiche attuali. Aspettati però uno stonfo di oneri e sanzioni da pagare e considera se il gioco vale la candela. Va comunque proposto al tecnico comunale e letto le norme urbanistiche e i regolamenti locali. Saluti
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sole78
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@totonno Grazie per avermi risposto. Il problema è che la L.R. a cui farei riferimento, visto che il fabbricato ricade in zona agricola E, per il cambio di destinazione d'uso da deposito agricolo a unità immobiliare residenziale (uno dei due sub restrebbe deposito agricolo), recita che è possibile farlo solo per gli immobili costruiti prima del 1976. Quindi come fare?
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SIMBA4
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"sole78" ha scritto: @totonno Grazie per avermi risposto. Il problema è che la L.R. a cui farei riferimento, visto che il fabbricato ricade in zona agricola E, per il cambio di destinazione d'uso da deposito agricolo a unità immobiliare residenziale (uno dei due sub restrebbe deposito agricolo), recita che è possibile farlo solo per gli immobili costruiti prima del 1976. Quindi come fare? Salve verifica sulla domanda del condono edlizio che data è stata indicata come epoca dell'abuso, se la data dichiarata è prima del 1976 forse puoi dormire sogni tranquilli. Puoi fare una autodichiarazione sotto forma di atto notorio dove dichiari, o dichiara il committente, la data di costruzione prima del 1976. Ovviamente tale atto notorio non deve andare in contratso con elementi probanti che dicono il contrario del 1976. Siccome parli di data di costruzione e non di data in cui è stato sanato l'abuso, io direi che con l'atto notorio puoi andare tranquillo. cordiali saluti
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sole78
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Nel certificato di idoneità sismica c'è scritto che il fabbricato è stato costruito nel 1975. Ho chiesto di verificare la cosa anche nella documentazione allegata all'istanza di condono edilizio, a seguito del quale è stata rilasciata una C.E. E' il fatto di avere un concessione edilizia in sanatoria che mi lascia qualche perplessità. Mi aspetto che mi si dica che essendo stato realizzato, alla data del 1976, senza titoli non possa accedere al cambio di destinazione d'uso. Riporto di seguito l'art. 26 della L.R. Sicilia n. 26/2016 Sono ammessi cambi di destinazione d’uso per tutte le costruzioni realizzate antecedentemente al 1976 compresi gli immobili già destinati a civile abitazione, ad attività turistico-ricettiva ovvero commerciale, a condizione che ciò non determini alterazioni ai volumi già realizzati con titolo abilitativo ed assentiti.
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SIMBA4
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"sole78" ha scritto: Nel certificato di idoneità sismica c'è scritto che il fabbricato è stato costruito nel 1975. Ho chiesto di verificare la cosa anche nella documentazione allegata all'istanza di condono edilizio, a seguito del quale è stata rilasciata una C.E. E' il fatto di avere un concessione edilizia in sanatoria che mi lascia qualche perplessità. Mi aspetto che mi si dica che essendo stato realizzato, alla data del 1976, senza titoli non possa accedere al cambio di destinazione d'uso. Riporto di seguito l'art. 26 della L.R. Sicilia n. 26/2016 Sono ammessi cambi di destinazione d’uso per tutte le costruzioni realizzate antecedentemente al 1976 compresi gli immobili già destinati a civile abitazione, ad attività turistico-ricettiva ovvero commerciale, a condizione che ciò non determini alterazioni ai volumi già realizzati con titolo abilitativo ed assentiti. Salve riconfermo il mio intervento precedente. Leggendo alla lettera quanto riporti della L.R. si parla di costruzioni realizzate (costruite) e non di costruzioni regolari urbanisticamente alla data prima del 1976. Logico è pensare che una costruzione ante 1976, la tua nel 1975, debba essere urbanisticamente apposto per poter usufruire del cambio di destinazione. Non potrebbe essere altrimenti, sennò abusiva sarebbe sia prima del cambio d'uso che dopo. Ma però con il condono la regolarità urbanistica è stata concessa alla tua costruzione visto il rilascio della C.E. cordiali saluti
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sole78
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Ti ringrazio per il parere. Vedremo cosa mi dirà il tecnico comunale. Cordiali saluti.
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EFFEGI
f.g.
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"sole78" ha scritto: Nel certificato di idoneità sismica c'è scritto che il fabbricato è stato costruito nel 1975. Ho chiesto di verificare la cosa anche nella documentazione allegata all'istanza di condono edilizio, a seguito del quale è stata rilasciata una C.E. E' il fatto di avere un concessione edilizia in sanatoria che mi lascia qualche perplessità. Mi aspetto che mi si dica che essendo stato realizzato, alla data del 1976, senza titoli non possa accedere al cambio di destinazione d'uso. Riporto di seguito l'art. 26 della L.R. Sicilia n. 26/2016 Sono ammessi cambi di destinazione d’uso per tutte le costruzioni realizzate antecedentemente al 1976 compresi gli immobili già destinati a civile abitazione, ad attività turistico-ricettiva ovvero commerciale, a condizione che ciò non determini alterazioni ai volumi già realizzati con titolo abilitativo ed assentiti. Il fabbricato anche se risulta essere stato realizzato prima del 1976 non vuol dire che sia regolarmente assentito. Se non vi era una richiesta di condono edilizio, e quindi, il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge 47/85, si poteva anche pensare di asserire che il fabbricato fosse stato realizzato senza licenza licenza ma in conformità alle norme urbanistiche dell'epoca. Il fatto che sia stata presentata istanza di condono mi fa ritenere che il fabbricato sia stato realizzato in difformità alle norme urbanistiche dell'epoca per cui si è reso necessario ricorrere alla sanatoria urbanistica tramite condono L. 47/85. A seguito di tale richiesta di condono il fabbricato è divenuto regolarmente assentito non quando esso è stato realizzato (ancorchè senza licenza) ma quando è stato rilasciata la relativa concessione edilizia in sanatoria. Ti consiglio di valutare la tipologia di abuso dichiarata nella pratica di condono di cui ti riporto le 7 tipologie di abusi previsti dalla legge 47/85: Tipologia 1: Opere realizzate in assenza o difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici; Tipologia 2:Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della presente legge; Tipologia 3: Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici al momento dell'inizio dei lavori; Tipologia 4: Opere realizzate in difformità dalla licenza edilizia o concessione che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 31, lettera d) della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da essa; opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso; Tipologia 5: Opere di restauro e di risanamento conservativo come definite dall'articolo 31, lettera c), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da esse, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, qualora non trattisi di interventi finalizzati all'adeguamento igienico e funzionale. Tipologia 6 Opere di restauro e di risanamento conservativo, come definite dall'articolo 31, lettera c), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa; Tipologia 7: Opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 31, lettera b), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa. Opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume e varianti di cui all'articolo 15 della presente legge. L'Urbanistica è una materia molto complessa, io sto portando avanti (come professionista esterno) da circa due anni le pratiche di condono del mio comune, e ti garantisco che la materia è molto complessa, e da libero professionista starei molto attendo nel dichiarare una conformità senza avere una certezza al 110% (ormai è di moda parlare di 110% ) Ti domando: se il fabbricato è stato realizzato in un periodo in cui non vi era obbligo della licenza edilizio (a livello nazionale in linea di massima tale limite è al 01/09/1967 data di entrata in vigore della legge Ponte 765/1967) perchè è stata presentata richiesta di condono edilizio? Infine mi permetto di riportare un testo scritto dall'ing. Carlo Pagliai e trovata su internet al seguente link: Link ing. Carlo Pagliai La legittimazione urbanistica, in linea generale, fatto salvo le norme regolamentari disposte da PRG e/o regolamenti edilizi vigenti, si diversifica in base all'epoca e alla localizzazione della costruzione, e salvo previsioni più restrittive dei regolamenti edilizi: Ante 1942 – sia all’interno che all’esterno dei centri abitati interventi eseguiti in assenza di titoli edilizi o difformità da essi sono legittimi, fatto salvo verificare eventuali previgenti obblighi di licenza edilizia o nulla osta eventualmente prescritti da regolamenti locali o edilizi, anche se precedenti alla L. 1150/42 e alla Costituzione (Cons. di Stato n. 1996/2017); Dal 1942 al 1967 – all’interno dei centri abitati interventi eseguiti in assenza di licenza o difformità da essa: non sono legittimi; Dal 1942 al 1967 – all’esterno dei centri abitati interventi eseguiti in assenza di licenza o difformità da essa: sono legittimi, salvo diversa regolamentazione edilizia/locale; Dal 1967 ad OGGI – in tutto il territorio comunale interventi eseguiti in assenza di titolo o difformità dal esso: non sono legittimi. Saluti
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rubino
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(GURU)
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Totonno, questa volta c'hai azzeccato, a quanto pare. Complimenti.
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carlocinelli
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Lamporecchio (PT)
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Scusate colleghi Mi sono un po' perso in questa interessantissima discussione nelle risposte di Rocco, Antonio, Fausto e Stefano. Premetto che condivido in toto quella di Stefano e non capisco bene alcune vostre argomentazioni. La domanda di Sole78 mi sembra abbastanza chiara: "sole78" ha scritto: Salve. Un immobile costruito senza concessione edilizia nel 1975 e sanato con condono edilizio del 1985, si può considerare legittimo fin da prima del 1976, così da potere applicare una legge regionale che consente il cambio di destinazione d'uso di tutti gli immobili realizzati prima del 1976? E' del tutto evidente, a mio parere, che il fabbricato è stato legittimato dal Condono Edilizio che come giustamente riporta Fausto prevedeva vari livelli di sanatorie. Ma è anche vero che in quei modelli indicavamo un'epoca dell'abuso e secondo me è lei che risponde alla domanda di Sole78. Se la norma della Regione Sicilia parla di costruzioni realizzate antecedentemente al 1976 questa soddisfa quei requisiti se l'anno dell'abuso è il 1975. Cordialmente Carlo Cinelli
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rubino
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(GURU)
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Per una volta che Totonno ed Effeggì sono d'accordo ( e pure io) nel sostenere che il momento della legittimazione avviene al rilascio della concessione edilizia in sanatoria ...
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