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Argomento: CILA -Comunicazione Fine Lavori - DURC necessario?

Autore Risposta

Notrami

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 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2020 alle ore 13:01

"totonno" ha scritto:
"Notrami" ha scritto:
Se i lavori oggetto della CILA non hanno influito su condizioni riguardanti l'agibilità (impianti, salubrità luoghi, sicurezza ecc.), resta valida quella esistente (se presente). In caso contrario sarà necessaria una nuova dichiarazione di agibilità.





Quindi se sposti una presa di corrente per spostamento di una porta, occorre l'agibilità se non ce l'hai. Conviene stare zitti e far finta che la presa non ci sia. Ovviamente non è così.. I casi per l'agibilità dei beni immobili esistenti sono ben specificati dal decreto.



Saluti



Tutti gli edifici edificati posteriormente all'entrata in vigore del R.D. n.1265/1934 per poter essere utilizzati devono essere in possesso dell'agibilità (ex certificato di abitabilità). Pertanto se non hai la "fortuna" di eseguire l'intervento di cui sopra in un fabbricato realizzato e mai modificato prima di tale data, a chiusura dei lavori sei "obbligato" a certificare l'agibilità, a meno che essa non esista già e le modifiche effettuate non incidano su quanto dicevo prima. Poi ovviamente siamo in Italia e si cercano sempre le scappatoie... ;)

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2020 alle ore 13:16

"Notrami" ha scritto:
"totonno" ha scritto:
"Notrami" ha scritto:
Se i lavori oggetto della CILA non hanno influito su condizioni riguardanti l'agibilità (impianti, salubrità luoghi, sicurezza ecc.), resta valida quella esistente (se presente). In caso contrario sarà necessaria una nuova dichiarazione di agibilità.





Quindi se sposti una presa di corrente per spostamento di una porta, occorre l'agibilità se non ce l'hai. Conviene stare zitti e far finta che la presa non ci sia. Ovviamente non è così.. I casi per l'agibilità dei beni immobili esistenti sono ben specificati dal decreto.



Saluti



Tutti gli edifici edificati posteriormente all'entrata in vigore del R.D. n.1265/1934 per poter essere utilizzati devono essere in possesso dell'agibilità (ex certificato di abitabilità). Pertanto se non hai la "fortuna" di eseguire l'intervento di cui sopra in un fabbricato realizzato e mai modificato prima di tale data, a chiusura dei lavori sei "obbligato" a certificare l'agibilità, a meno che essa non esista già e le modifiche effettuate non incidano su quanto dicevo prima. Poi ovviamente siamo in Italia e si cercano sempre le scappatoie... ;)







Dal '34 l'agibilità la DOVEVA rilasciare il podestà del comune dove si trovava l'immobile. Sarà forse colpa sua ? Lo andremo a cercare.

Mentra cerchiamo non si adotta nessuna scappatoia, si applica solo la legge. Faremo di tutto, inoltre a non abitare l'immobile su cui il Podestà nel frattempo morto forse, non ci ha rilasciato il permesso.

Sanzioni il Comune non le notifica però, se no non vale, visto che è sua responsabilità non aver rilasciato allora per oggi le concessioni ad utilizzare il bene.

Nel frattempo il bene è regolarmente commerciabile. Non vorrai che all'acquirente gli vengano strane idee.

Saluti.

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mellantone

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04 Luglio 2008

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 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2020 alle ore 20:01

se l'agibilità non c'e' il bene e' commerciabile ma bisogna che l'acquirente venga informato dal venditore dell'assenza del certificato di agibilità/abitabilità.

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totonno
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19 Maggio 2006

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 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2020 alle ore 14:06

"mellantone" ha scritto:
se l'agibilità non c'e' il bene e' commerciabile ma bisogna che l'acquirente venga informato dal venditore dell'assenza del certificato di agibilità/abitabilità.





E quindi.. se sposti una porta interna assieme a una presa di corrente che gli dici all'acquirente ?

Notrami non la farebbe acquistare perchè secondo lui contrasta con il DPR 380... in fatto di obbligo di autocertificazione dell'agibilità, ma siamo in Italia.

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Notrami

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19 Maggio 2009

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 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2020 alle ore 17:18

"totonno" ha scritto:
"mellantone" ha scritto:
se l'agibilità non c'e' il bene e' commerciabile ma bisogna che l'acquirente venga informato dal venditore dell'assenza del certificato di agibilità/abitabilità.





E quindi.. se sposti una porta interna assieme a una presa di corrente che gli dici all'acquirente ?

Notrami non la farebbe acquistare perchè secondo lui contrasta con il DPR 380... in fatto di obbligo di autocertificazione dell'agibilità, ma siamo in Italia.



Devo ammettere totonno che sei veramente bravo... a buttarla in caciara!

Si parlava di adempimenti previsti in seguito ad intervento edilizio, nella fattispecie SCIA per agibilità e tu parli di commerciabilità del fabbricato. In ogni caso, il fatto che un immobile sia stato oggetto di rogito notarile non ne garantisce la completa regolarità urbanistica (saprai benissimo chi dichiara negli atti). Che poi tutto vada liscio è un altro paio di maniche.

Tornando al discorso dell'agibilità, tu che conosci le leggi, saprai certamente che il T.U. dell'Edilizia, menziona tra le casistiche in cui si rende necessario certificare l'agibilità di edifici esistenti, gli interventi che possano influire sulle condizioni degli impianti installati.

O magari la presa di cui parli era "volante"?

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2020 alle ore 18:41

"Notrami" ha scritto:
"totonno" ha scritto:
"mellantone" ha scritto:
se l'agibilità non c'e' il bene e' commerciabile ma bisogna che l'acquirente venga informato dal venditore dell'assenza del certificato di agibilità/abitabilità.





E quindi.. se sposti una porta interna assieme a una presa di corrente che gli dici all'acquirente ?

Notrami non la farebbe acquistare perchè secondo lui contrasta con il DPR 380... in fatto di obbligo di autocertificazione dell'agibilità, ma siamo in Italia.



Devo ammettere totonno che sei veramente bravo... a buttarla in caciara!

Si parlava di adempimenti previsti in seguito ad intervento edilizio, nella fattispecie SCIA per agibilità e tu parli di commerciabilità del fabbricato. In ogni caso, il fatto che un immobile sia stato oggetto di rogito notarile non ne garantisce la completa regolarità urbanistica (saprai benissimo chi dichiara negli atti). Che poi tutto vada liscio è un altro paio di maniche.

Tornando al discorso dell'agibilità, tu che conosci le leggi, saprai certamente che il T.U. dell'Edilizia, menziona tra le casistiche in cui si rende necessario certificare l'agibilità di edifici esistenti, gli interventi che possano influire sulle condizioni degli impianti installati.

O magari la presa di cui parli era "volante"?





Notrami.

Sei tu che hai iniziato a parlare di agibilità in questa discussione.

"Notrami" ha scritto:
Se i lavori oggetto della CILA non hanno influito su condizioni riguardanti l'agibilità (impianti, salubrità luoghi, sicurezza ecc.), resta valida quella esistente (se presente). In caso contrario sarà necessaria una nuova dichiarazione di agibilità.





Non parlare di caciara con me.

Se scrivi in quel modo vuoi dire che se sposto solo una presa di un impianto in una abitazione che non ha l'agibilità occorre richiederla in base a quell'intervento.

Non le scrivere certe cose, oppure, spiegati meglio, interpretando con intelligenza la legge.

Non è vero che siamo in Italia e troviamo sempre il modo per aggirare le norme.

La legge nasce per essere applicata in modo intelligente, non per fare caciara.

Saluti

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SIMBA4

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28 Agosto 2015 alle ore 16:02

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Veneto - Adria città Etrusca

 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2020 alle ore 19:26

Salve

Fra poco uscirà il nuovo testo unico che dovrebbe semplificare, credo che con i 133 articoli annunciati si complicherá e non semplificherà.

Cordiali saluti

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Notrami

Iscritto il:
19 Maggio 2009

Messaggi:
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 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2020 alle ore 20:08

Stai continuando a glissare. Cercherò di risponderti con un po di ordine…



"totonno" ha scritto:

Sei tu che hai iniziato a parlare di agibilità in questa discussione.





Non mi pare. Leggiti bene la discussione



"totonno" ha scritto:




Non parlare di caciara con me.


Ma come… hai iniziato tu con paradossi, battute e risatine e adesso fai il serioso?



"totonno" ha scritto:

Se scrivi in quel modo vuoi dire che se sposto solo una presa di un impianto in una abitazione che non ha l'agibilità occorre richiederla in base a quell'intervento.





Innanzitutto l’agibilità non si richiede ma si certifica. Poi hai introdotto tu nel discorso lo spostamento di una presa. Io parlavo di interventi su impianti in genere (come dice il decreto). Non è il mio campo e pertanto il limite tra manutenzione ordinaria e straordinaria come sancito dal DM 37/2008 saprà spiegartelo un elettrotecnico. A meno che tu non ne sappia più di loro.



"totonno" ha scritto:




Non le scrivere certe cose, oppure, spiegati meglio, interpretando con intelligenza la legge.
Non è vero che siamo in Italia e troviamo sempre il modo per aggirare le norme.
La legge nasce per essere applicata in modo intelligente, non per fare caciara.






Dato che fai allusioni sull’intelligenza altrui, e sono certo che ne avrai da vendere, spiegami tu cosa intende l’Art. 24 del dpr 380.



Infine, se ritieni che sia intelligente utilizzarla, ti consiglio di dare uno sguardo alla modulistica unificata nazionale, in merito alle dichiarazioni richieste in relazione all’intervento effettuato.




Saluti

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totonno
(GURU)
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19 Maggio 2006

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8611

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Firenze

 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2020 alle ore 08:13

"Notrami" ha scritto:
Stai continuando a glissare. Cercherò di risponderti con un po di ordine…



"totonno" ha scritto:

Sei tu che hai iniziato a parlare di agibilità in questa discussione.





Non mi pare. Leggiti bene la discussione



"totonno" ha scritto:




Non parlare di caciara con me.


Ma come… hai iniziato tu con paradossi, battute e risatine e adesso fai il serioso?



"totonno" ha scritto:

Se scrivi in quel modo vuoi dire che se sposto solo una presa di un impianto in una abitazione che non ha l'agibilità occorre richiederla in base a quell'intervento.





Innanzitutto l’agibilità non si richiede ma si certifica. Poi hai introdotto tu nel discorso lo spostamento di una presa. Io parlavo di interventi su impianti in genere (come dice il decreto). Non è il mio campo e pertanto il limite tra manutenzione ordinaria e straordinaria come sancito dal DM 37/2008 saprà spiegartelo un elettrotecnico. A meno che tu non ne sappia più di loro.



"totonno" ha scritto:




Non le scrivere certe cose, oppure, spiegati meglio, interpretando con intelligenza la legge.
Non è vero che siamo in Italia e troviamo sempre il modo per aggirare le norme.
La legge nasce per essere applicata in modo intelligente, non per fare caciara.






Dato che fai allusioni sull’intelligenza altrui, e sono certo che ne avrai da vendere, spiegami tu cosa intende l’Art. 24 del dpr 380.



Infine, se ritieni che sia intelligente utilizzarla, ti consiglio di dare uno sguardo alla modulistica unificata nazionale, in merito alle dichiarazioni richieste in relazione all’intervento effettuato.




Saluti





Bravo

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