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Altezze minime necessarie per uff. sanitario in locale ristorazione e conformita' urbnistica | 
 
  
GeomPoliedrico 
 
Iscritto il: 
07 Febbraio 2011 
Messaggi:  
44 
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Buon pomeriggio  a tutti!        Innanzitutto chiedo ai moderatori di informarmi sulla corretta sezione qualora il quesito non si trovasse nel posto giusto.      La domanda e':      Quando si intende, al secondo livello di un locale (piano primo, il primo livello e' un piano terra con h=2,70) avere la cucina, un'area tavoli per la consumazione, un deposito ed il bagno del personale comprensivo di antibagno-spogliatoio, e' possibile ottenere il parere positivo dell' ufficio sanitario con un'altezza che non raggiunge i ml. 2,70 su tutto il piano bensi' un'altezza di ml. 2,52 nel locale tavoli, e di 2,47 nella cucina(misure conteggiate senza considerare i cm. 22 del controsoffitto,ovvero ml. 2,25, che il sanitario mi ha detto puo' non essere considerato ponendo una griglia che faccia circolare l'aria anche nella parte oltre lo stesso controsoffitto).      Esiste un'articolo che nel caso particolare di un'edificio storico (di sicuro antecedente agli anni '40), permetta ad una attivita' ristorativa di lavorare con tali altezze?I miei assistiti stanno subentrando a una gestione esistente dal 2014.   Inoltre: se vi fossero irregolarita' urbanistiche per sopravvenute modifiche, risponderebbero i nuovi gestori che hanno rilevato il locale "cosi' com'e'", ovvero senza apportare ulteriori modifiche strutturali, i precedenti gestori o il proprietario dell'immobile?      Ringrazio anticipatamente coloro che mi saranno d'aiuto, a buon rendere e buon lavoro!
 
  
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Risposta | 
 
  
amastria 
 
Iscritto il: 
12 Febbraio 2003 
Messaggi:  
251 
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"GeomPoliedrico" ha scritto: Buon pomeriggio a tutti!           Innanzitutto chiedo ai moderatori di informarmi sulla corretta sezione qualora il quesito non si trovasse nel posto giusto.         La domanda e':         Quando si intende, al secondo livello di un locale (piano primo, il primo livello e' un piano terra con h=2,70) avere la cucina, un'area tavoli per la consumazione, un deposito ed il bagno del personale comprensivo di antibagno-spogliatoio, e' possibile ottenere il parere positivo dell' ufficio sanitario con un'altezza che non raggiunge i ml. 2,70 su tutto il piano bensi' un'altezza di ml. 2,52 nel locale tavoli, e di 2,47 nella cucina(misure conteggiate senza considerare i cm. 22 del controsoffitto,ovvero ml. 2,25, che il sanitario mi ha detto puo' non essere considerato ponendo una griglia che faccia circolare l'aria anche nella parte oltre lo stesso controsoffitto).         Esiste un'articolo che nel caso particolare di un'edificio storico (di sicuro antecedente agli anni '40), permetta ad una attivita' ristorativa di lavorare con tali altezze?I miei assistiti stanno subentrando a una gestione esistente dal 2014.     Inoltre: se vi fossero irregolarita' urbanistiche per sopravvenute modifiche, risponderebbero i nuovi gestori che hanno rilevato il locale "cosi' com'e'", ovvero senza apportare ulteriori modifiche strutturali, i precedenti gestori o il proprietario dell'immobile?         Ringrazio anticipatamente coloro che mi saranno d'aiuto, a buon rendere e buon lavoro!                Per le altezze minime del suddetto locale devi fare riferimento al R.E. e Regolamento di Igiene Locale in quanto, in fatto di norme, l'Italia č frammentata per pari numero di Comuni.      Per le irregolaritā urbanistiche dalla sua domanda non č chiaro se i nuovi "gestori" sono tali in senso lato del termine o anche "proprietari" del locale, ovvero futuri proprietari.   In quest'ultimo caso consiglio, prima di addivenire all'atto di compravendita, di approfondire la questione dal punto di vista urbanistico (ed anche catastale). Vendere un immobile "cosi com'č" non significa niente in quanto la legge impone al notaio di inserire nell'atto, sotto forma di dichiarazione penale da parte degli alienanti, le autorizzazioni, licence, concessioni ecc. ovvero la provenienza urbanistica dell'unitā oggetto di trasferimento.   Anche la dichiarazione che l'immobile sia stato costruito prima del '67 č una semplificazione che il notaio puo' inserire nell'atto, ma cio' non esime i venditori da eventuali responsabilitā oggettive e soggettive. In altre parole, se vengono riscontrate successivamente delle irregolaritā urbanistiche, i compratori potrebbero anche instaurare un contenzioso per l'annullamento dell'atto con tutte le conseguenze che ne deriverebbero.      Salute e fratellanza
 
  
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SIMBA964 
 
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO 
Iscritto il: 
20 Marzo 2014 alle ore 17:05 
Messaggi:  
1781 
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in fede con DIO
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Salve   Quoto  amastria, la vendita di un immobile non va mai presa alla leggera, ogni aspetto sulla regolaritā totale deve essere bene soppesato.   I problemi sono sempre li in agguato a venir fuori, e tenete presente anche che in giro ci sono soggetti che comperano lo stesso pur essendo consapevoli di qualche irregolaritā nella vendita, e successivamente usano l'arma del riccatto per spilare somme in denaro.   Non sottovalutate l'ultimo concetto che ho espresso, č tutto a vostro vantaggio.   Saluti a tutti
 
  
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GeomPoliedrico 
 
Iscritto il: 
07 Febbraio 2011 
Messaggi:  
44 
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Per la condormita' urbanistica:   I miei assistiti non devono comprare, semplicemente gestire l'attivita'. Il proprietario dell'immobile non cambia, desidero pero' sapere se i gestori correrebbero dei rischi nel caso la loro attivita' si trovasse all'interno di locali non conformi urbanisticamente.. ed eventualmente che genere di rischi.
 
  
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