"pozzilli" ha scritto:
www.georoma.it/collegio/presidenza/maili... Cari colleghi,
mi chiedo e vi chiedo: ma la porzione del proprio fabbricato destinata a studio tecnico, per poter usufruire delle sgevolazioni, deve essere accatastata come tale?
Saluti.
Ernesto.[/quote]
Se cliccavi sul link che ho postato sopra ed all'interno dello stesso un altro link ancora trovavi questa .......
download.acca.it/Download/BibLus-net/App... 2.2 - LAVORO AUTONOMO -
Utilizzo promiscuo dell’immobile Domanda
Un contribuente, titolare di reddito di lavoro autonomo, utilizza
promiscuamente l’immobile nel quale risiede. Le stanze dedicate ad attività
professionale (studio, sala riunioni e sala d’attesa) occupano uno spazio pari a 75 mq
sui 125 mq complessivi, e cioè una percentuale pari al 60 per cento dell’unità
immobiliare.
Si chiede se in questo caso:
· sia obbligatorio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 54, comma 3,
del TUIR dedurre una somma pari al 50 per cento della rendita dell’immobile, o sia
consentito derogare alla disposizione, dimostrando l’effettivo utilizzo professionale di
una quota superiore dell’immobile, portando così in deduzione la rendita anche per
una quota percentuale superiore (nel caso specifico il 60 per cento);
· sia possibile dedurre le spese relative alle singole utenze (acqua, luce,
gas) in relazione alla percentuale sopra determinata.
Risposta
L’articolo 54, comma 3, del TUIR stabilisce che per gli immobili
utilizzati promiscuamente dal professionista, la rendita catastale è deducibile nella misura del
50% a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro
immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte e della professione. Nella
stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili.
La disposizione in esame, stabilendo una forfetizzazione, ha la duplice
finalità di semplificare il calcolo del reddito e di evitare l’insorgere di contenziosi
riguardanti la determinazione della effettiva porzione di immobile destinata allo
svolgimento dell’attività professionale.
Ai fini della deduzione del 50% della rendita, quindi, è irrilevante la
porzione dell’unità immobiliare che il professionista decide di utilizzare per lo
svolgimento dell’attività professionale, una sola stanza ovvero più della metà
dell’immobile come nella fattispecie rappresentata. In altri termini, pur potendo il
contribuente dimostrare l’utilizzo effettivo dell’immobile per fini professionali in una9
misura superiore a quella stabilita forfetariamente dal comma 3 dell’articolo 54 del
TUIR, quest’ultima non è derogabile. Le spese per i servizi relativi all’immobile sono
anch’esse deducibili nella misura forfetaria del 50 per cento.
Quindi anche un una u.i.u. censita A3 basta indicare una sola stanza come ufficio ?