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Autore Agevolazioni per chi ha lo studio in casa

anonimo_leccese

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29 Ottobre 2009

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 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2012 alle ore 20:03

Agevolazioni fiscali per i professionisti: opportunità di deduzione delle spese per formazione professionale e utilizzo promiscuo della residenza

27/09/2012 - Il professionista che sostiene spese per l’aggiornamento e la formazione professionale continua può dedurre dal proprio reddito il 50% degli importi.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con Circolare 35/E: in particolare, in base a quanto previsto dal D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) è possibile dedurre dal reddito da lavoro autonomo il 50% delle spese sostenute per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno.

Inoltre, se il professionista utilizza la propria abitazione anche come studio professionale, ossia per lo svolgimento dell’attività lavorativa, può dedurre il 50% della rendita catastale.



www.georoma.it/collegio/presidenza/maili...

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Autore Risposta

dado48

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2012 alle ore 07:58

"Anonimo_leccese" ha scritto:
... è possibile dedurre dal reddito da lavoro autonomo il 50% delle spese sostenute per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno.

Già qualche anno fa' si fecero alcune considerazioni sulla deducibilità dei costi suddetti ed io non ero del tutto d'accordo:

http://www.geolive.org/forum/pregeo-e-...

poichè, vista l'obbligatorietà, mi aspetterei di riuscire a dedurre i costi interamente.

Questa sarebbe equità fiscale, tenuto anche conto che i nostri corsi, di solito, non si tengono alle ... Maldive.

Altre considerazioni ?

Ciao, buon lavoro

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geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

Messaggi:
12182

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-

 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2012 alle ore 08:26

Claudio,

per " loro " è importante che noi paghiamo le tasse possibilmente senza detrazione alcuna , poi a pagarsi le spese per

le vacanze che fanno alle Maldive, sanno bene come fare!

intanto paga, ( e detrai il meno possibile! ) poi ........ vedremo!

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pozzilli

Iscritto il:
29 Aprile 2008

Messaggi:
1168

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Provincia di Isernia

 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2012 alle ore 21:02

"anonimo_leccese" ha scritto:
Agevolazioni fiscali per i professionisti: opportunità di deduzione delle spese per formazione professionale e utilizzo promiscuo della residenza

27/09/2012 - Il professionista che sostiene spese per l’aggiornamento e la formazione professionale continua può dedurre dal proprio reddito il 50% degli importi.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con Circolare 35/E: in particolare, in base a quanto previsto dal D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) è possibile dedurre dal reddito da lavoro autonomo il 50% delle spese sostenute per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno.

Inoltre, se il professionista utilizza la propria abitazione anche come studio professionale, ossia per lo svolgimento dell’attività lavorativa, può dedurre il 50% della rendita catastale.



www.georoma.it/collegio/presidenza/maili...

Cari colleghi,
mi chiedo e vi chiedo: ma la porzione del proprio fabbricato destinata a studio tecnico, per poter usufruire delle sgevolazioni, deve essere accatastata come tale?
Saluti.

Ernesto.

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anonimo_leccese

Iscritto il:
29 Ottobre 2009

Messaggi:
7243

Località

 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2012 alle ore 08:55

"pozzilli" ha scritto:

www.georoma.it/collegio/presidenza/maili...

Cari colleghi,
mi chiedo e vi chiedo: ma la porzione del proprio fabbricato destinata a studio tecnico, per poter usufruire delle sgevolazioni, deve essere accatastata come tale?
Saluti.

Ernesto.[/quote]

Se cliccavi sul link che ho postato sopra ed all'interno dello stesso un altro link ancora trovavi questa .......

download.acca.it/Download/BibLus-net/App...



2.2 - LAVORO AUTONOMO - Utilizzo promiscuo dell’immobile
Domanda
Un contribuente, titolare di reddito di lavoro autonomo, utilizza
promiscuamente l’immobile nel quale risiede. Le stanze dedicate ad attività
professionale (studio, sala riunioni e sala d’attesa) occupano uno spazio pari a 75 mq
sui 125 mq complessivi, e cioè una percentuale pari al 60 per cento dell’unità
immobiliare.
Si chiede se in questo caso:
· sia obbligatorio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 54, comma 3,
del TUIR dedurre una somma pari al 50 per cento della rendita dell’immobile, o sia
consentito derogare alla disposizione, dimostrando l’effettivo utilizzo professionale di
una quota superiore dell’immobile, portando così in deduzione la rendita anche per
una quota percentuale superiore (nel caso specifico il 60 per cento);
· sia possibile dedurre le spese relative alle singole utenze (acqua, luce,
gas) in relazione alla percentuale sopra determinata.
Risposta
L’articolo 54, comma 3, del TUIR stabilisce che per gli immobili utilizzati
promiscuamente dal professionista, la rendita catastale è deducibile nella misura del
50% a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro
immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte e della professione. Nella
stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili.
La disposizione in esame, stabilendo una forfetizzazione, ha la duplice
finalità di semplificare il calcolo del reddito e di evitare l’insorgere di contenziosi
riguardanti la determinazione della effettiva porzione di immobile destinata allo
svolgimento dell’attività professionale.
Ai fini della deduzione del 50% della rendita, quindi, è irrilevante la
porzione dell’unità immobiliare che il professionista decide di utilizzare per lo
svolgimento dell’attività professionale, una sola stanza ovvero più della metà
dell’immobile come nella fattispecie rappresentata. In altri termini, pur potendo il
contribuente dimostrare l’utilizzo effettivo dell’immobile per fini professionali in una9
misura superiore a quella stabilita forfetariamente dal comma 3 dell’articolo 54 del
TUIR, quest’ultima non è derogabile. Le spese per i servizi relativi all’immobile sono
anch’esse deducibili nella misura forfetaria del 50 per cento.



Quindi anche un una u.i.u. censita A3 basta indicare una sola stanza come ufficio ?

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pozzilli

Iscritto il:
29 Aprile 2008

Messaggi:
1168

Località
Provincia di Isernia

 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2012 alle ore 13:43

"anonimo_leccese" ha scritto:
Quindi anche un una u.i.u. censita A3 basta indicare una sola stanza come ufficio ?



Grazie anonimo,
avevo letto anche io il T.U.I.R.
Ma cosa intendi per "indicare una sola stanza"?
Mi sembra che tu sia del parere che non bisogna frazionare una u.i. per accatastarne una stanza (o più di una) in A10.
Praticamente: per sfruttare i benefici fiscali di cui sopra, l'ufficio deve essere tale anche in catasto?

Boh! Ho molta confusione in testa riguardo a questa cosa.

Ciao.

Ernesto.

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