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Autore Abitazione di Lusso

geonik

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 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 16:27

Qualcuno sa indicarmi, in base al D.M. 2 agosto 69 cosa è corretto intendere all'articolo 5 "Alloggio Padronale" dove il criterio per definire una abitazione di lusso è: Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi balconi, terrazze, ecc...)ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta.

In poche parole il mio caso è di una abitazione unifamiliare di 220 mq. utili scomputati i vari balconi ecc... e l'area di pertinenza è maggiore di 6 volte la sup. coperta, rientro nelle abitazioni di lusso o il citato articolo parlando di case padronali vuole intendere tutt'altro?????

Grazie

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Autore Risposta

Hamidx

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 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 17:18

se l'unita immobiliare che tratti ha un numero elevato di vani con rifiniture di pregio ed circondata da abbondante corte ed è ubicata nella periferia dei centri più importanti oppure in campagna in zone di villeggiatura la classi A/8 o provi a dare un classamento come a/7 e vedi se all'ADT ti viene accettata.
ciao

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geonik

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 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 17:31

No ma il mio quesito era non a fini di classamento ma a fini fiscali.... intendo dire abitazione di lusso giudicata dall'agenzia delle entrate un caso di compravendita

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snatch974

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 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 17:54

deve rientrare con dei parametri all'interno di alcune tipoloigie stabilit.
guarda qui:
www.openxp.it/it/GuidaCasa_Tipologie_Hm....

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 18:05

"geonik" ha scritto:
No ma il mio quesito era non a fini di classamento ma a fini fiscali.... intendo dire abitazione di lusso giudicata dall'agenzia delle entrate un caso di compravendita



ma l'agenzia delle entrate, per le valutazioni si appoggia ai tecnici della agenzia del territorio competente per territorio, la quale ha come base la seguente classificazione:

www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi...

poi, tutto il resto.....

cordialità

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geonik

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 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 18:12

ok, rovesciamo la domanda, secondo quanto prescritto dal D.M. 2 agosto 1969 all'art.5 per alloggio padronale cosa si intende????

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geoalfa

(GURU)

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02 Dicembre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 20:24

"geonik" ha scritto:
ok, rovesciamo la domanda, secondo quanto prescritto dal D.M. 2 agosto 1969 all'art.5 per alloggio padronale cosa si intende????



e questo è il resto:.................
per inquadrare al meglio la questione trascrivo di seguito il decreto in parola:

Decreto Ministeriale del 2 agosto 1969
Caratteristiche delle abitazioni di lusso
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
Visto l'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, che revoca provvedimenti per la proroga dei termini per l'applicazione tributaria in materia edilizia;
Ritenuto ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del citato decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, nel testo modificato in sede di conversione nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, occorre fissare nuove caratteristi che per la classifica delle abitazioni di lusso tenendo conto, in particolare, del costo della costruzione e del rapporto tra tale costo ed il costo dell'area;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso nell'adunanza del 18 ottobre 1968;
Sentito il Ministero delle finanze che ha fatto conoscere il proprio parere con le lettere n. 1093 e n. 1807 rispettivamente del 16 giugno e del 4 luglio 1969;
A termine delle vigenti disposizioni;
Decreta
Ai sensi e per gli effetti delle legge 2 luglio 1949, numero 408, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 11 dicem bre 1967, numero 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26 sono considerate abitazioni di lusso:
Art. 1
Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a "ville", "parco privato" ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come "di lusso".
Art. 2
Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non infe riori a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali.
Art. 3
Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 me. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 me. v.p.p. per ogni 100 mq.di superficie asser vita ai fabbricati.
Art. 4
Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sotto fondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.
Art. 5
Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessi va superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta.
Art. 6
Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scaie e posto macchine).
Art. 7
Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione.
Art. 8
Le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto.
Art. 9
Le norme di cui al presente decreto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 10
Alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella della entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1961.
Art. 11
I comuni debbono precisare nella licenza di costruzione e sugli elaborati di progetto la destinazioneurbanistica della zona dove sorgono le abitazioni Oggetto della licenza stessa e la relativa normativa edilizia, nonché i principali dati inerenti al progetto approvato.
II presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, addi 2 agosto 1969
Il Ministro: MANCINI

quindi, trattandosi di tassazione non di classamento, ( scusami perchè mi era sfuggito il tuo messaggio in cui chiarivi la cosa), è evidente che non c'entra nulla la categoria!
ma l'AdE autonomamente si rifà alle leggi sopra citare nel decreto!
le caratteristiche che determinano la lussuosità o meno di una casa padronale (non si può dire che una casa di quel genere possa essere abitata da una modesta famiglia di dipendenti) sono ben indicate!

cordialità

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geonik

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 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2008 alle ore 16:35

ma la cosa che ancora mi sfugge è mentre negli altri articoli del D.M. si parla di abitazione unifamiliare (cosa chiara), o piuttosto di unità immobiliare (cosa ancora chiara), l'ormai famoso art. 5 tratta "l'alloggio padronale" ma inteso come una casa singola qualsiasi???? non riesco a capire perchè in questo articolo si sia specificato alloggio padronale quando poteva essere citato come nei precedenti art. abitazione unifamiliare????
o con alloggio padronale si vuole individuare una determinata tipologia di complesso immobiliare???

Grazie ancora

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geonik

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 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2008 alle ore 15:12

Nessuno è in grado di rispondermi, scusatemi ma avrei una certa urgenza

Grazie ancora per la disponibilità

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dado48

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2008 alle ore 08:51

Nel merito dell'argomento discusso, di seguito riporto il sunto di una sentenza del TAR del Lazio:

"Le agevolazioni previste per l'acquisto della c.d. "prima casa" non spettano per appartamenti la cui superficie, individuata dal perimetro interno, risulti maggiore di 240 m2 (esclusi quindi balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchine).
La precisazione arriva dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, con una sentenza del luglio scorso, si è epressa in merito ad un ricorso presentato da un contribuente che si era visto revocare le agevolazioni "prima casa" perché la superficie dell'immobile superava il limite di 240 m2 definito dal D.M. LL.PP. 2 agosto 1969, n. 1072 "Caratteristiche delle abitazioni di lusso".
Il ricorso del contribuente, respinto dalla C.T.R. con la sentenza suddetta, era fondato sulla considerazione che la superficie utile calpestabile (esclusi muri, tramezzi e camino) dell'immobile acquistato era di 238 m2 e quindi inferiore al limite di 240 m2.
La Commissione tributaria regionale, attraverso la disamina dell'art. 5 e l'art. 6 del D.M. 1072/1969, è giunta lla conclusione che il legislatore ha voluto utilizzare un criterio basato sull'appartenenza alla parte interna dell'unità abitativa e non quello della calpestabilità
."

Ciao, buon lavoro a tutti.

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TARTASSATI

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08 Ottobre 2008

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 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2008 alle ore 15:48

"dado48" ha scritto:
Nel merito dell'argomento discusso, di seguito riporto il sunto di una sentenza del TAR del Lazio:

"Le agevolazioni previste per l'acquisto della c.d. "prima casa" non spettano per appartamenti la cui superficie, individuata dal perimetro interno, risulti maggiore di 240 m2 (esclusi quindi balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchine).
La precisazione arriva dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, con una sentenza del luglio scorso, si è sepressa im merito ad un ricorso presentato da un contribuente che si era visto revocare le agevolazioni "prima casa" perché la superficie dell'immobile superava il limite di 240 m2 definito dal D.M. LL.PP. 2 agosto 1969, n. 1072 "Caratteristiche delle abitazioni di lusso".
Il ricorso del contribuente, respinto dalla C.T.R. con la sentenza suddetta, era fondato sulla considerazione che la superficie utile calpestabile (esclusi muri, tramezzi e camino) dell'immobile acquistato era di 238 m2 e quindi inferiore al limite di 240 m2.
La Commissione tributaria regionale, attraverso la disamina dell'art. 5 e l'art. 6 del D.M. 1072/1969, è giunta lla conclusione che il legislatore ha voluto utilizzare un criterio basato sull'appartenenza alla parte interna dell'unità abitativa e non quello della calpestabilità
."

Ciao, buon lavoro a tutti.

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TARTASSATI

Iscritto il:
08 Ottobre 2008

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 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2008 alle ore 15:55

Stà succendo anche a me, che l'agenzia delle entrate voglia fare rientrare la mia casa tra quelle di lusso in quanto la definisce padronale, sono in base alle metrature e non alle cartteristiche che tali abitazioni dovrebbero avere, solo perchè possiedo un terreno che nel totale dei mq, ha anche 370 mq destinati dal piano regolatore ad una strada comunale.
Ho fatto la variazione al Catasto, ma questo non è stato sufficente, l'agenzai del territorio si è espressa in merito alla seconda part dell.art 5 dm 69 dicendo apunto che il terreno supoera di sei volte la parte udile di abitazione che è di 212 mq.
Ho visto in una risposta che c'è una sentenza del Tar del Lazio di luglio, che data è , c?è :evil: qualche numero di riferimento?

Grazie, e speriamo di venirne fuori

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igormax

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 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2008 alle ore 18:06

Mi associo al gruppo dei tartassati
Causa erroneo accatastamento da parte del geometra mi sono ritrovato cantina e lavanderia con H 2,30 accatastate come vani abitabili per un totale di superficie utile pari a 216 mq da cui AdE mi contesta la casa di lusso avendo una superficie scoperta di oltre 6 volte la superficie coperta....
Ho corretto l'errore con un nuovo accatastamento e conseguente accettazione da parte dell'Agenzia per il Territorio, ma l'AdE contnua a sostenere che vale il primo accatastamento e che a seguito della sentenza del Tar del Lazio di luglio 2008 non si considera solo la superficie abitabile ma tutta quella perimetrale,indipendendentemente dalle norme urbanistiche ed igieniche, inoltre non vale neanche la destinazione rilasicata dal comune in fase di agibilità e concessione edilizia.....
A detta del mio tecnico e del mio legale la cosa ha dell'incredibile, l'AdE interpreta in maniera soggettiva al solo fine di fare cassa una norma fino a ieri gestita dagli uffici tecnici e non da quelli fiscali, come dire che ha necessitò di cassa si prendono a parametro i numeri che meglio si crede....

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geoalfa

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02 Dicembre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2014 alle ore 08:44

Mi corre l'obbligo di ricordare una recente sentenza in materia che trovate nelle RISORSE --> NORMATIVE --> SENTENZE CASSAZIONE CIVILE 3080 -2014

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alex79

Iscritto il:
23 Maggio 2013 alle ore 10:05

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como

 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2014 alle ore 16:21

"geoalfa" ha scritto:
Mi corre l'obbligo di ricordare una recente sentenza in materia che trovate nelle RISORSE --> NORMATIVE --> SENTENZE CASSAZIONE CIVILE 3080 -2014



Grazie Geoalfa!!

Informazione preziosissima!!

Nelle mie ricerche sui forum mi sono imbattuto in questo post abbastanza vecchiotto che stavo abbandonando...quando ho trovato questo tuo appunto molto ma molto utile per sciogliere alcuni miei dubbi, in merito ad una variazione Docfa da presentare al fine di variare la classe di un immobile da A8 ad A7, in quanto non corrispondente al vero.

Volevo solo fare presente che quando ho esposto il mio quesito al Tecnico catastale per capire se c'era la possibilità di variare la classe, mi sono sentito rispondere : "Non vedo perchè bisogna variare la classe di un immobile solo adesso che c'è la questione dell'Imu, quando è censito in questo modo da 20 anni e nessuno ha mai detto niente."

Mah..che arroganza!!

Grazie ancora Geoalfa!!

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