"geonik" ha scritto:
ok, rovesciamo la domanda, secondo quanto prescritto dal D.M. 2 agosto 1969 all'art.5 per alloggio padronale cosa si intende????
e questo è il resto:.................
per inquadrare al meglio la questione trascrivo di seguito il decreto in parola:
Decreto Ministeriale del 2 agosto 1969
Caratteristiche delle abitazioni di lusso
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
Visto l'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, che revoca provvedimenti per la proroga dei termini per l'applicazione tributaria in materia edilizia;
Ritenuto ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del citato decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, nel testo modificato in sede di conversione nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, occorre fissare nuove caratteristi che per la classifica delle abitazioni di lusso tenendo conto, in particolare, del costo della costruzione e del rapporto tra tale costo ed il costo dell'area;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso nell'adunanza del 18 ottobre 1968;
Sentito il Ministero delle finanze che ha fatto conoscere il proprio parere con le lettere n. 1093 e n. 1807 rispettivamente del 16 giugno e del 4 luglio 1969;
A termine delle vigenti disposizioni;
Decreta
Ai sensi e per gli effetti delle legge 2 luglio 1949, numero 408, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 11 dicem bre 1967, numero 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26 sono considerate abitazioni di lusso:
Art. 1
Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a "ville", "parco privato" ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come "di lusso".
Art. 2
Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non infe riori a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali.
Art. 3
Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 me. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 me. v.p.p. per ogni 100 mq.di superficie asser vita ai fabbricati.
Art. 4
Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sotto fondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.
Art. 5
Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessi va superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta.
Art. 6
Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scaie e posto macchine).
Art. 7
Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione.
Art. 8
Le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto.
Art. 9
Le norme di cui al presente decreto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 10
Alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella della entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1961.
Art. 11
I comuni debbono precisare nella licenza di costruzione e sugli elaborati di progetto la destinazioneurbanistica della zona dove sorgono le abitazioni Oggetto della licenza stessa e la relativa normativa edilizia, nonché i principali dati inerenti al progetto approvato.
II presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, addi 2 agosto 1969
Il Ministro: MANCINI
quindi, trattandosi di tassazione non di classamento, ( scusami perchè mi era sfuggito il tuo messaggio in cui chiarivi la cosa), è evidente che non c'entra nulla la categoria!
ma l'AdE autonomamente si rifà alle leggi sopra citare nel decreto!
le caratteristiche che determinano la lussuosità o meno di una casa padronale (non si può dire che una casa di quel genere possa essere abitata da una modesta famiglia di dipendenti) sono ben indicate!
cordialità