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Autore VOLTURA PER SENTENZA DEL TRIBUNALE

Gliovan

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11 Settembre 2014 alle ore 16:15

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 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2023 alle ore 18:39

Salve a tutti cari colleghi,

devo presentare una voltura per sentenza emessa dal Tribunale.

Mi sorgono dei dubbi durante la compilazione dei quadri "Atto di riferimento ed Estremi di registrazione dell'atto".



Nella sezione atto di riferimento:

Primo numero: inserisco il numero della sentenza;

Rogante: riporto il nominativo del Presidente relatore;

Data: riporto la data della sentenza.



Nella sezione estremi di registrazione dell'atto:

Tipo ufficio: inserisco ufficio del registro?

Ufficio del registro: inserisco la sede del tribunale?

e in volume, numero e data di registrazione?

Non ritrovo questi estremi sulla sentenza.



Grazie in anticipo per le risposte.



Buon Lavoro.

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Autore Risposta

Latemar

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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29 Agosto 2022 alle ore 22:25

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 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2023 alle ore 18:54

La sentenza, o, meglio, in generale, gli atti giudiziari, devono essere registrati presso l'Agenzia delle Entrate e quindi tassati, per essere validi.

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rubino
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(GURU)

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Italia Meridionale

 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2023 alle ore 09:06

Bisogna stare attenti a quello si legge in internet:

avvocato360.it/news/registrazione-senten...

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SIMBA6464

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09 Giugno 2021 alle ore 15:08

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Adria Città Etrusca

 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2023 alle ore 09:22

Salve

prima di tutto bisogna vedere di che tipo di sentenza si tratta, nel senso se tratta agomentazioni meritevoli di trascizione, perchè ci sono anche sentenza che non vanno trascritte o meglio la trascizione sarebbe innutile.

Poi un aspetto importante delle sentenze è se vi sono a monte domande giudiziali inerenti, quelle si che bisogna trascriverle, salvo la non fattibilità di certi atti futuri.

Non credo Rubino che una sentenza si possa paragonare ad una partita a carte.

buona giornata

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rubino
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(GURU)

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04 Febbraio 2005

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3859

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Italia Meridionale

 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2023 alle ore 10:40

"SIMBA6464" ha scritto:
Salve

prima di tutto bisogna vedere di che tipo di sentenza si tratta, nel senso se tratta agomentazioni meritevoli di trascizione, perchè ci sono anche sentenza che non vanno trascritte o meglio la trascizione sarebbe innutile.

Poi un aspetto importante delle sentenze è se vi sono a monte domande giudiziali inerenti, quelle si che bisogna trascriverle, salvo la non fattibilità di certi atti futuri.

Non credo Rubino che una sentenza si possa paragonare ad una partita a carte.

buona giornata



Esattamente, non penso che si possa mandare a monte come una partita a tressette.

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Gliovan

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11 Settembre 2014 alle ore 16:15

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64

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 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2023 alle ore 17:46

Si tratta di una sentenza emessa dal tribunale per divisione ereditaria.



Di questa sentenza io ho il numero, l'anno e il reportorio; mancherebbero tutti gli estremi di registrazione richiesti dal progrmma voltura, che mi obbliga di inserire.



Grazie e buon lavoro.

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CESKO

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07 Novembre 2006

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2023 alle ore 19:00

Gliovan, ti preoccupi della voltura catastale (l'ultima ruota del carro) quando poi la sentenza finalizzata alla divisione ereditaria non si sa nemmeno se è stata trascritta o meno! Io mi concentrerei più sulla trascrizione che sulla voltura, anche perchè dalla trascrizione potrai reperire tutti i dati che ti occorrono per la compilazione della DV.

saluti

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Pachino

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30 Settembre 2013 alle ore 15:06

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Salerno

 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2023 alle ore 21:17

Concordo con Cesko, la cui parziale risposta va integrata come di seguito.

Se si parla di voltura si parla di beni immobili (tipicamente fabbricati e terreni), quindi di trasferimenti di diritti reali. E questo risponde ai dubbi di Simba6464 sulla trascrizione. Vero è che anche le domande giudiziali che mirano alla rivendica di diritti reali devono essere trascritte ex art.2653 cc.

Inoltre, prima della trascrizione, la sentenza deve essere pubblicata e registrata.

La data di pubblicazione fa partire il tempo per le impugnative.

La registrazione (la sentenza è un atto pubblico da registrare) comporta l'esborso dell'imposta di registro, ipotecarie e catastali oltre imposta di bollo e imposte ipotecarie.

La sentenza registrata costituisce "titolo" da allegare/depositare unitamente alla richiesta di trascrizione (con UNIMOD).

La richiesta di trascrizione potrebbe includere le volture catastali in automatico se richieste.

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rubino
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(GURU)

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Italia Meridionale

 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2023 alle ore 07:04

Buongiorno. Grazie per gli interventi, diciamo che abbiamo (ho) imparato che anche le sentenze dell'A.G. sono soggette alla pubblicità immobiliare tuttavia vorrei capire cosa significa, per questi titoli, che sono validi solo se si passa dall'A.d.E. Può un adempimento fiscale/tributario come la registrazione (la trascrizione e la voltura, quanto meno, sono tangibili) "mandare a monte" anni di udienze, di CTU ecc.? Bisognerebbe dirlo a chi vince una causa in Tribunale che non si illudesse, c'è da fare i conti con chi comanda veramente: l'F24.

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geoalfa

(GURU)

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-

 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2023 alle ore 08:58

Premetto di essere d'accordo con Pachino

e vorrei ricordare a Rubino che

"rubino" ha scritto:
.... Può un adempimento fiscale/tributario come la registrazione (la trascrizione e la voltura, quanto meno, sono tangibili) "mandare a monte" anni di udienze, di CTU ecc.?...



fintanto che le sentenze non passano per tutti i gradi di giudizio sono impugnabili da chi ha diritto e quindi SI' di mandare a monte" anni di udienze, di CTU ecc.,

Non credi ?

Cordialità

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Latemar

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2023 alle ore 09:39

La sentenza, quando riguarda la titolarità di beni immobili deve essere trattata come un atto di compravendita, quindi deve essere registrata, trascritta e volturata al catasto, esattamente come si fa per gli atti di trasferimento di beni immobili.

Le sentenze non sempre trattano la titolarità di beni immobili, possono trattare, ad esempio, la posizione di un confine, senza che questo comporti un trasferimento di immobile da un soggetto ad un altro. Ma, in caso d'uso, la sentenza va registrata sempre, ad esempio e specie, quando non viene rispettata dalla parte soccombente. La sentenza, poi, dovrà essere pubblicizzata, quindi trascritta e volturata, se tratta la titolarità di beni immobili.

Non credete ?

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Pachino

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30 Settembre 2013 alle ore 15:06

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 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2023 alle ore 10:17

"rubino" ha scritto:
.... Può un adempimento fiscale/tributario come la registrazione (la trascrizione e la voltura, quanto meno, sono tangibili) "mandare a monte" anni di udienze, di CTU ecc.? ......



Salve. E' una buona domanda. Che, tradotta, si potrebbe porre in questi termini: "Perché pagare l'imposta di registro ?"

Si potrebbe subito rispondere perchè registrare, pagando l'imposta di registro, gli atti pubblici stipulati dal notaio. Gli effetti che produce una sentenza avente contenuto patrimoniale come quella di divisione di beni immobili ereditari, sono esattamente gli stessi che si sarebbero avuti se si fosse andati dal notaio per la redazione di un atto pubblico. Se gli effetti sono gli stessi, non si capirebbe perche l'atto notarile va registrato (e trascritto e volturato) e la sentenza non dovrebbe esserlo !

La registrazione degli atti giudiziari è stabilito dall'art.37 del DPR131/96 (una legge dello stato).

L'AdE che intasca i soldi con F24 (qualche anno fa con F23), dice che "Il tributo di registro è dovuto a titolo di corrispettivo del servizio pubblico della registrazione di determinati negozi giuridici". Servizio pubblico che consiste nell'attribuzione di "data certa"" all'atto, nella sua conservazione e rilascio di copie in futuro, nella presa di conoscenza della PA dell'esistenza dell'atto.

D'altronde, ci chiedono di pagare centinaia di balzelli sottoforma di tasse, imposte, tributi, ecc. ecc.,, di cui l'imposta di registro ne è solo una.

Riguardo agli anni di udienza, ecc., che i cittadini subiscono per la lentezza del nostro sistema giudiziario (una divisone ereditaria può richiedere anche 15 anni in primo grado), meglio stendere un velo pietoso. Se si potesse avere una sentenza di scioglimento di comunione ereditaria nell'ordine di mesi, sarei disposto a pagare anche il doppio dell'imposta di registro per la registrazione della sentenza.

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rubino
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 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2023 alle ore 10:36

"Pachino" ha scritto:
"rubino" ha scritto:
.... Può un adempimento fiscale/tributario come la registrazione (la trascrizione e la voltura, quanto meno, sono tangibili) "mandare a monte" anni di udienze, di CTU ecc.? ......



Salve. E' una buona domanda. Che, tradotta, si potrebbe porre in questi termini: "Perché pagare l'imposta di registro ?"

Si potrebbe subito rispondere perchè registrare, pagando l'imposta di registro, gli atti pubblici stipulati dal notaio. Gli effetti che produce una sentenza avente contenuto patrimoniale come quella di divisione di beni immobili ereditari, sono esattamente gli stessi che si sarebbero avuti se si fosse andati dal notaio per la redazione di un atto pubblico. Se gli effetti sono gli stessi, non si capirebbe perche l'atto notarile va registrato (e trascritto e volturato) e la sentenza non dovrebbe esserlo !

La registrazione degli atti giudiziari è stabilito dall'art.37 del DPR131/96 (una legge dello stato).

L'AdE che intasca i soldi con F24 (qualche anno fa con F23), dice che "Il tributo di registro è dovuto a titolo di corrispettivo del servizio pubblico della registrazione di determinati negozi giuridici". Servizio pubblico che consiste nell'attribuzione di "data certa"" all'atto, nella sua conservazione e rilascio di copie in futuro, nella presa di conoscenza della PA dell'esistenza dell'atto.

D'altronde, ci chiedono di pagare centinaia di balzelli sottoforma di tasse, imposte, tributi, ecc. ecc.,, di cui l'imposta di registro ne è solo una.

Riguardo agli anni di udienza, ecc., che i cittadini subiscono per la lentezza del nostro sistema giudiziario (una divisone ereditaria può richiedere anche 15 anni in primo grado), meglio stendere un velo pietoso. Se si potesse avere una sentenza di scioglimento di comunione ereditaria nell'ordine di mesi, sarei disposto a pagare anche il doppio dell'imposta di registro per la registrazione della sentenza.



Molto bene, mi sembra che cominiciamo ad intenderci sul concetto che volevo esprimere: si può scrivere che una sentenza "non è valida" se è un titolo (anche di proprietà) espresso da un Magistrato che rappresenta l'Autorità Giudiziaria "nel nome del popolo italiano" perchè la sovranità a quest'ultimo appartiene? C'è una differenza fra un pubblico ufficiale Notaio ed un Magistrato? Se c'è (e per me c'è) questo significa che l'atto di un notaio senza la necessaria, indispensabile procedura di pubblicità immobiliare (che ci deve essere in quanto la proprietà deve essere manifesta - cioè nota a tutti -) esiste ... ma non esite, si può dire la stessa cosa di una sentenza dell'Autorità Giudiziaria? Non è stata scritta da un pubblico ufficiale nel suo studio, essa è frutto di un procedimento giudiziario, di un pronunciamento: cosa significa, per una sentenza, scrivere "che non è valida" se non è registrata? Che non esiste nemmeno lei? Gli effetti sono davvero gli stessi?

P.S.: Probabilmente dobbiamo solo cambiare l'incipit e la direzione della discussione ai sensi (mo' ci vuole!) degli interventi precedenti.

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Pachino

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 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2023 alle ore 11:24

La sentenza è sempre valida (a meno di vizi nella sua formazione e formulazione). Al limite potrebbe essere "inutiliter data".
Ritornando alla registrazione, essa è obbligatoria. Il cancelliere, dopo la pubblicazione, la manda all'AdE. L'AdE calcolo l'imposta di registro. Se non paghi, ti arriva l'avviso di liquidazione. Se insisti nel non pagare vai a ruolo con AdE riscossione.
Ma non ti preoccupare che tanto arriva il condono fiscale 😁.

Notaio e giudice sono entrambi pubblici ufficiali. La sentenza segue lo stesso iter dell'atto notarile. Gli effetti traslativi di una sentenza sono uguali a quelli di un atto notarile (si pensi pure al decreto di trasferimento a seguito procedura esecutiva). Se vai dal notaio il trasferimento è volontario, se ti rivolgi al tribunale il trasferimento è coattivo.

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rubino
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 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2023 alle ore 11:31

"Pachino" ha scritto:
La sentenza è sempre valida (a meno di vizi nella sua formazione e formulazione). Al limite potrebbe essere "inutiliter data".
Ritornando alla registrazione, essa è obbligatoria. Il cancelliere, dopo la pubblicazione, la manda all'AdE. L'AdE calcolo l'imposta di registro. Se non paghi, ti arriva l'avviso di liquidazione. Se insisti nel non pagare vai a ruolo con AdE riscossione.
Ma non ti preoccupare che tanto arriva il condono fiscale 😁.

Notaio e giudice sono entrambi pubblici ufficiali. La sentenza segue lo stesso iter dell'atto notarile. Gli effetti traslativi di una sentenza sono uguali a quelli di un atto notarile (si pensi pure al decreto di trasferimento a seguito procedura esecutiva). Se vai dal notaio il trasferimento è volontario, se ti rivolgi al tribunale il trasferimento è coattivo.



Molto bene, mi serviva che scrivessi le prime due righe. Grazie e buon lavoro.

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