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Autore SANATORIA DISTANZE DA CONFINE

Boio

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 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2021 alle ore 10:46

Salve a tutti, vi illustro il caso che ho per le mani: fabbricato anni 67 realizzato su mappale x a distanza 10m dal confine circa, successivamente (1978) è stato frazionato il mappale con una dividente parallela alla facciata del fabbricato a più o meno 3m di distanza formando il mappale y (venduto) e x1 (dove c'è il fabbricato).

Oggi faccio una sanatoria perchè il fabbricato presenta modifiche interne ed è squadrato rispetto all'epoca ( per dirvi la larghezza del fabbricato sui grafici risulta di 9,70 m mentre nella realtà è 9,80 (dentro al 2%)); risulta allunganto di questi 10 cm verso il mappale y.

Allo stato attuale ho sempre i circa 3m dalla line di frazionamento tra x1 e y, ma visto che ora il mappale y è di un altra proprietà non avrei più i 5 m dal confine e non sarei conforme alla normativa attuale giusto? O il vincolo della distanza è già preesistente in quanto il frazionamento era stato fatto dopo?

Tra l'altro sul frazionamento del 1978 le misure riportate del fabbricato erano quelle attuali (9,80m) quindi è la variazione di sagoma del fabbricato risale all'epoca di costruzione.

Ci sarebbe una formula secondo voi per essere tutelati in questa situazione, senza ricorrere all'atto di assenso del confinante registrato e trascritto?

Vi ringrazio

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Autore Risposta

EFFEGI
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 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2021 alle ore 12:17

"Boio" ha scritto:
Salve a tutti, vi illustro il caso che ho per le mani: fabbricato anni 67 realizzato su mappale x a distanza 10m dal confine circa, successivamente (1978) è stato frazionato il mappale con una dividente parallela alla facciata del fabbricato a più o meno 3m di distanza formando il mappale y (venduto) e x1 (dove c'è il fabbricato).

Oggi faccio una sanatoria perchè il fabbricato presenta modifiche interne ed è squadrato rispetto all'epoca ( per dirvi la larghezza del fabbricato sui grafici risulta di 9,70 m mentre nella realtà è 9,80 (dentro al 2%)); risulta allunganto di questi 10 cm verso il mappale y.

Allo stato attuale ho sempre i circa 3m dalla line di frazionamento tra x1 e y, ma visto che ora il mappale y è di un altra proprietà non avrei più i 5 m dal confine e non sarei conforme alla normativa attuale giusto? O il vincolo della distanza è già preesistente in quanto il frazionamento era stato fatto dopo?

Tra l'altro sul frazionamento del 1978 le misure riportate del fabbricato erano quelle attuali (9,80m) quindi è la variazione di sagoma del fabbricato risale all'epoca di costruzione.

Ci sarebbe una formula secondo voi per essere tutelati in questa situazione, senza ricorrere all'atto di assenso del confinante registrato e trascritto?

Vi ringrazio



Sarebbe opportuno che alleghi un grafico esplicativo per cercare di capire meglio e poterti rispondere... almeno secondo la mia opinione essendo un argomento ostico.

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carlocinelli
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 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2021 alle ore 12:28

A prescindere dai grafici che sicuramente aiuterebbero, la distanza dei fabbricati dai confini è riferita all'epoca in cui questi sono stati costruiti.

Chi ne risente ovviamente è il fondo y che, qualora ci si volesse costruire sopra, dovrà rispettare le distanze tra fabbricati fronteggianti e quindi 10 metri (7 dal confine).

Poi parlare di variazione di sagoma ai fini catastali per 10 cm. mi sembra un po' eccessivo.

Cordialmente

Carlo Cinelli

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2021 alle ore 12:56

L'assenso è già dentro l'atto di compravendita dell'area derivata y sottoscritto in epoca in cui il fabbricato di x, realizzato conformemente e alle più che giuste distanze, già era presente.

Il frazionamento, inoltre, è stato eseguito dalla proprietà del lotto originario di x che poi ha ceduto una porzione.



Saluti

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carlocinelli
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Lamporecchio (PT)

 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2021 alle ore 13:11

"totonno" ha scritto:
L'assenso è già dentro l'atto di compravendita dell'area derivata y sottoscritto in epoca in cui il fabbricato di x, realizzato conformemente e alle più che giuste distanze, già era presente.

Il frazionamento, inoltre, è stato eseguito dalla proprietà del lotto originario di x che poi ha ceduto una porzione.



Saluti



Giusta osservazione, Antonio.

Art. 1062 del CC. Destinazione del padre di famiglia.

Cordialmente

Carlo Cinelli

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Boio

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 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2021 alle ore 14:14

Putroppo non riesco ad allegare un immagine. Vi ringrazio per i suggerimenti. Vedrò come si comporterà il comune.

Grazie ancora

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SIMBA4

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 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2021 alle ore 15:02

"Boio" ha scritto:
Salve a tutti, vi illustro il caso che ho per le mani: fabbricato anni 67 realizzato su mappale x a distanza 10m dal confine circa, successivamente (1978) è stato frazionato il mappale con una dividente parallela alla facciata del fabbricato a più o meno 3m di distanza formando il mappale y (venduto) e x1 (dove c'è il fabbricato).

Oggi faccio una sanatoria perchè il fabbricato presenta modifiche interne ed è squadrato rispetto all'epoca ( per dirvi la larghezza del fabbricato sui grafici risulta di 9,70 m mentre nella realtà è 9,80 (dentro al 2%)); risulta allunganto di questi 10 cm verso il mappale y.

Allo stato attuale ho sempre i circa 3m dalla line di frazionamento tra x1 e y, ma visto che ora il mappale y è di un altra proprietà non avrei più i 5 m dal confine e non sarei conforme alla normativa attuale giusto? O il vincolo della distanza è già preesistente in quanto il frazionamento era stato fatto dopo?

Tra l'altro sul frazionamento del 1978 le misure riportate del fabbricato erano quelle attuali (9,80m) quindi è la variazione di sagoma del fabbricato risale all'epoca di costruzione.

Ci sarebbe una formula secondo voi per essere tutelati in questa situazione, senza ricorrere all'atto di assenso del confinante registrato e trascritto?

Vi ringrazio





Salve

non si comprende bene in cosa consiste la sanatoria che vuoi fare, nel senso quei dieci cm in più verso y li devi fare ex novo? O cosa ?

Se non sono ex novo, rientrando nella tolleranza del 2%, non inficiano assolutamente nulla nella normativa urbanistica.

cordiali saluti

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Boio

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 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2021 alle ore 17:43

La sanatoria riguarda modifiche ai fori e modifiche interne, i 10 cm sono stati realizzati all'epoca di realizzazione del fabbricato, visto anche che nel frazionamento dell'epoca 1978 sono riportate le dimensioni del fabbricato e coincidono con quelle attuali, che comunque si sono dentro la tolleranza del 2%. Il punto era se affermando che il fabbricato è conforme alla normativa attuale, dovrei rispettare i 5 m dal "nuovo confine" assegnato dopo il frazionamento o in base a quale norma dire che non serve rispettarli.

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SIMBA4

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 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2021 alle ore 17:49

"Boio" ha scritto:
La sanatoria riguarda modifiche ai fori e modifiche interne, i 10 cm sono stati realizzati all'epoca di realizzazione del fabbricato, visto anche che nel frazionamento dell'epoca 1978 sono riportate le dimensioni del fabbricato e coincidono con quelle attuali, che comunque si sono dentro la tolleranza del 2%. Il punto era se affermando che il fabbricato è conforme alla normativa attuale, dovrei rispettare i 5 m dal "nuovo confine" assegnato dopo il frazionamento o in base a quale norma dire che non serve rispettarli.





La sanatoria che descrivi non tocca il perimetro esterno del fabbricato per cui non sei soggetto ad alcun vincolo di distanza dai confini.



cordiali saluti

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Boio

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 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2021 alle ore 17:58

si invece, ho dovuto inserire le modifiche alla sagoma in quanto il fabbricato è squadrato rispetto al disegno autorizzato e presenta appunto un allungamento di 10 cm verso il confine tra il mappale x1 e y...per dirla terra terra nella planimetria generale dovrò indicarli in rosso un allargamento verso quel confine...la domanda è devo rispettare i 5m solo dal confine origianale o anche da quello attuale?

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SIMBA4

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Veneto - Adria città Etrusca

 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2021 alle ore 18:11

"Boio" ha scritto:
si invece, ho dovuto inserire le modifiche alla sagoma in quanto il fabbricato è squadrato rispetto al disegno autorizzato e presenta appunto un allungamento di 10 cm verso il confine tra il mappale x1 e y...per dirla terra terra nella planimetria generale dovrò indicarli in rosso un allargamento verso quel confine...la domanda è devo rispettare i 5m solo dal confine origianale o anche da quello attuale?





Salve

per me i 10 cm non vanno riportati nella planimetria in quanto in tolleranza urbanistica del 2%, per il discorso che il fabbricato è squadrato la norma in generale parla che le distanze dai confini, essendo una sanatoria che fai ora per allora, deveno essere rispettate sia al momento dell'abuso che alla data attuale.

Poi però, e qui dovresti cercare in rete, ci dovrebbero essere delle sentenze che parlano di fabbricati realizzati non in posizione conforme al progetto approvato.

Prova a discuterne con il tecnico comunale per vedere come la pensa lui.

cordiali saluti

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2021 alle ore 18:20

"Boio" ha scritto:
si invece, ho dovuto inserire le modifiche alla sagoma in quanto il fabbricato è squadrato rispetto al disegno autorizzato e presenta appunto un allungamento di 10 cm verso il confine tra il mappale x1 e y...per dirla terra terra nella planimetria generale dovrò indicarli in rosso un allargamento verso quel confine...la domanda è devo rispettare i 5m solo dal confine origianale o anche da quello attuale?





Ma c'erano dieci metri dal confine all'epoca della realizzazione dell'abuso che per giunta rientra nella tolleranza, quindi riguardo i confini e l'epoca della loro realizzazione nonchè oggi rispetto alla distanza dal vecchio confine il fabbricato è legittimo urbanisticamente, a mio parere e senza avere a disposizione le carte (per farci un briscola).



Saluti

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EFFEGI
f.g.

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2021 alle ore 19:58

Le distanze minime dei fabbricati rispetto ai confini devono essere rispettate al momento della costruzione del fabbricato, con particolare riguardo alle distanze minime rispetto alle strade pubbliche, di cui al DM 1444/68.

Effettuare oggi una sanatoria per una "errata ubicazione" comporta l'applicazione del principio della "doppia conformità" di cui all'art. 36 del D.P.R. 380/01, e quindi, il rispetto della distanza minima di mt 5 sia all'epoca della costruzione (e all'epoca c'erano i 5 mt) e la distanza minima prevista oggi dal PRG.

Se questa distanza minima non è doppiamente verificata potrebbero esserci problemi ai fini della sanatoria.

Il problema è solo dal punto di vista della sanatoria (di 10 cm ??) e non dal punto di vista privatistico in quanto il privato proprietario del fondo Y non può avanzare pretese di sorte in quanto anche le distanze minime possono essere oggetto di usucapione, diverso è il discorso per quelle rispetto alle strade pubbliche.

Ma da quanto ho letto il problema è la sanatoria urbanistica.... ma è davvero necessaria per soli 10 cm?

Io penso di no, ma vanno verificati i documenti.

Saluti

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pan

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 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2021 alle ore 21:35

Il 110% farà danni al 200%

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2021 alle ore 08:42

"pan" ha scritto:
Il 110% farà danni al 200%



Lo penso anche io.



Saluti

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