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26 Giugno 2007 - Decentramento delle funzioni Catastali ai Comuni
Pubblico integralmente lo schema del D.P.C.M. per il decentramento delle funzioni catastali ai comuni affinchè tutti possiate capire quali siano le intenzioni dell'ADT di concerto con l'ANCI e il governo. A buon intenditor poche parole. Ezio MilazzoSchema di D.P.C.M. recante
“disposizioni in materia di decentramento delle funzioni catastali ai Comuni,
ai sensi dell’articolo 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall’articolo 1,
comma 194, della legge n. 296 del 2006, nonché di individuazione dei requisiti
ed elementi necessari al convenzionamento ed al completo esercizio delle
funzioni catastali”.
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche,
recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
Regioni ed agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall’articolo 1, comma
194, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto, in
particolare, l'articolo 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che prevede
tra le funzioni conferite agli Enti Locali quelle relative alla conservazione,
utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto
edilizio urbano, nonché la partecipazione al processo di determinazione degli
estimi catastali, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato,
dall’articolo 65 del predetto decreto legislativo n. 112, in materia di gestione
unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di
aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo per la loro
utilizzazione attraverso il Sistema Pubblico di
Connettività (SPC);
VISTO l’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e l’articolo
7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in ordine alla
individuazione del complesso di risorse da destinare all’esercizio delle
funzioni catastali;
Visto
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante
"Riforma dell’organizzazione del governo a norma dell’articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59”
e, in particolare, l’articolo 64 che ha istituito l’Agenzia del Territorio;
VISTO il decreto ministeriale 28
dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, con
cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1°gennaio 2001, le Agenzie
fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20
marzo 2001, n. 139;
Visto
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in
particolare l’articolo 14, concernente l’affidamento di ulteriori funzioni
statali ai Comuni e alla conseguente regolazione dei rapporti finanziari per
l’esercizio delle stesse;
VISTO
l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in ordine alla
attuazione del conferimento di funzioni alle Regioni e agli Enti Locali;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale” e successive
modificazioni;
VISTO l’articolo 1, commi 194 – 200
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l’emanazione di uno o più
D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato
previa intesa tra l’Agenzia del Territorio e l’Associazione Nazionale Comuni
Italiani, recante l’individuazione dei termini e delle modalità per il graduale
trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione
dell’informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacità organizzativa
e tecnica dei Comuni interessati, anche in relazione al potenziale bacino
d’utenza;
CONSIDERATE
le indicazioni contenute nel protocollo d’intesa sottoscritto dall’Agenzia
del Territorio e dall’ANCI in data ______________;
SENTITA
la
Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali;
Sentite le organizzazione sindacali
maggiormente rappresentative;
SU PROPOSTA del Ministro dell’Economia e delle Finanze,
sentiti il Ministro della Funzione Pubblica, il Ministro per gli Affari
Regionali ed Autonomie Locali ed il Ministro dell’Interno;
DECRETA
Art. 1
(Finalità
e contenuti del provvedimento)
1.
Il presente decreto individua le modalità, i requisiti
e gli elementi utili per l’esercizio delle funzioni catastali da parte dei
Comuni in forma diretta, singola o associata, ovvero per il convenzionamento
con l’Agenzia del Territorio, ed i criteri di ripartizione, tra i singoli
Comuni appartenenti a ciascuna provincia, dei beni mobili e delle risorse
finanziarie, umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle funzioni
assunte, nell’ambito di quelle conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, in
materia di catasto, come modificate dall’articolo 1, comma 194, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, anche allo scopo di realizzare un effettivo e totale censimento
dei beni immobili ed un completo recupero dei dati catastali ed integrazione
della relativa banca dati.
Art. 2
(Modalità di
gestione delle funzioni catastali assegnate ai Comuni)
1. I
Comuni provvedono alla gestione di tutte o parte delle funzioni catastali
assegnate dalla legge attraverso una delle seguenti modalità: gestione diretta
autonoma, gestione diretta attraverso Unione di Comuni o altre forme
associative, gestione diretta da parte della Comunità Montana di appartenenza,
gestione affidata all’Agenzia
del Territorio.
2. I
Comuni individuano la forma gestionale ritenuta più adeguata allo specifico
contesto di competenza, con riferimento alle proprie politiche di servizio ai
cittadini ed alle imprese; alle politiche di gestione del complesso delle funzioni
comunali; allo stato della propria organizzazione interna e
dell’infrastrutturazione informatica e telematica di cui sono dotati, nonché
della infrastrutturazione tecnologica e telematica sviluppata sul territorio
nell’ambito dei piani di e‑government.
3. Ai
sensi dell’articolo 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
l’Agenzia del Territorio ed i Comuni, singoli o associati, nonché le Comunità
Montane che abbiano deliberato la gestione parziale delle funzioni assegnate
secondo le opzioni di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 3, stipulano
apposita convenzione con cui definiscono la gestione delle funzioni, nonché i
termini generali della cooperazione e della collaborazione reciproche su cui si
basa il funzionamento del sistema catastale unitario nazionale.
4. L’Agenzia
del Territorio ed i Comuni, singoli o associati, nonché le Comunità Montane,
che abbiano deliberato la gestione completa delle funzioni assegnate secondo
l’opzione di cui alla lettera c) dell’articolo 3, stipulano apposita convenzione
con cui definiscono i termini generali della cooperazione e della
collaborazione reciproche su cui si basa il funzionamento del sistema catastale
unitario nazionale, con particolare riferimento all’assistenza ed al supporto
operativi che saranno forniti dall’Agenzia del Territorio nella fase iniziale
della gestione diretta comunale. Nel caso in cui è stata scelta la gestione
diretta, singola o associata, di tutte le funzioni catastali, la convenzione ha
la finalità di consentire, nella collaborazione reciproca tra le parti,
all’Agenzia del Territorio, la salvaguardia del mantenimento degli attuali
livelli di servizio all’utenza in tutte le fasi del processo, ai sensi dei
commi 197 e 199 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Le
Convenzioni devono consentire la chiara e distinta individuazione delle
rispettive competenze dell’Agenzia del Territorio e degli Enti Locali, ai sensi
dell’articolo 4, comma 3, lettera e) della legge 15 marzo 1997, n. 59. Allo
scopo di assicurare il mantenimento dei livelli di servizio, la convenzione
richiama i livelli prestazionali, tenendo conto delle previsioni recepite nella
Carta della Qualità dei Servizi dell’Agenzia del Territorio, come adottata
dall’Ufficio Provinciale di riferimento, nonché in relazione alle previsioni e
livelli individuati nella convenzione conclusa tra Ministero dell’Economia e
delle Finanze ed Agenzia del Territorio.
6.
Nel caso in cui il Comune non manifesti la
volontà di scelta di una delle opzioni di esercizio delle funzioni catastali
nei termini previsti, o non sottoscriva la convenzione a seguito della propria
delibera, intervenuta nei termini previsti, nella quale si individua l’opzione
di esercizio delle funzioni catastali, si intende operante la convenzione con l’Agenzia del Territorio per
l’esercizio di tutte le funzioni catastali.
7. Nei
casi di gestione affidata,
l’Agenzia del Territorio promuove e facilita l’attivazione presso gli uffici
comunali del servizio autogestito di consultazione della banca dati catastale
unitaria nazionale, con il rilascio delle visure catastali informatizzate, per
le quali le norme vigenti non prevedono il pagamento di oneri o diritti.
8. L’allegato
A, parte integrante del presente provvedimento, definisce lo schema tipo delle
Convenzioni da adottare.
Art. 3
(Funzioni e processi catastali
gestibili in forma diretta dai Comuni)
1. I
Comuni, in funzione della propria capacità organizzativa e tecnica, assumono la
gestione diretta e completa, in forma singola, associata o attraverso la Comunità Montana
di appartenenza, di una delle seguenti opzioni di aggregazione di funzioni, in
ordine progressivo di
complessità ed eventualmente assunte con gradualità crescente, relative al
territorio di propria competenza.
2. I
Comuni possono optare per una delle seguenti aggregazioni di funzioni:
a)
Opzione di primo livello:
1.
consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura
catastale;
2.
certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;
3. aggiornamento della banca dati
del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle
intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese
quelle inerenti la toponomastica;
4. riscossioni erariali per i servizi catastali.
b)
Opzione di secondo livello, oltre alle funzioni di cui
alla lettera a):
1.
verifica formale, accettazione e registrazione delle
dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto Fabbricati;
2.
confronto, con gli atti di pertinenza del comune, delle
dichiarazioni tecniche di aggiornamento e segnalazione degli esiti all’Agenzia
del Territorio per la definizione dell’aggiornamento del Catasto Fabbricati;
3.
verifica formale e accettazione delle dichiarazioni
tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto Terreni;
4.
verifica formale, accettazione e registrazione delle
dichiarazioni di variazione colturale del Catasto Terreni.
c)
Opzione di terzo livello, oltre alle funzioni di cui
alla lettera a):
1. verifica
formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di
aggiornamento del Catasto Fabbricati;
2. verifica
formale, accettazione e registrazione delle dichiarazione tecniche di
aggiornamento geometrico del Catasto Terreni;
3. verifica formale, accettazione e registrazione
delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto Terreni;
4. definizione dell’aggiornamento della banca
dati catastale, sulla base delle proposte di parte, ovvero sulla base di
adempimenti d’ufficio.
1.
I Comuni assicurano la tenuta degli archivi
cartacei relativi all’esercizio delle funzioni catastali gestite in forma
diretta, a far data dall’avvio dell’operatività, secondo i parametri ed i
livelli prestazionali recepiti nella convenzione prevista dall’articolo 2,
comma 5, nonché la conservazione degli atti secondo termini e modalità indicate
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1,
comma 196 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2.
Al fine di
assicurare la realizzazione degli obiettivi di miglioramento della qualità
della base dati catastale, l’Agenzia del Territorio, nell’ambito delle proprie competenze di
presidio dell’unitarietà del sistema catastale nazionale, formula programmi di
intervento articolati per aree e macroaree territoriali, da realizzare con
iniziative di cooperazione concordate in sede locale con i Comuni,
indipendentemente dalle opzioni funzionali scelte ai sensi del precedente
comma 2. I programmi di intervento saranno definiti in coerenza con gli
obiettivi fissati nella convenzione tra Ministero dell’Economia e delle
Finanzee la stessa Agenzia del Territorio, nonché delle priorità definite nel
Protocollo d’intesa concluso tra l’Agenzia del Territorio e l’Associazione
Nazionale Comuni Italiani in data __________.
3.
L’espletamento delle funzioni catastali da parte dei
Comuni avviene mediante la esecuzione delle attività previste dai
corrispondenti processi operativi, che tengono conto delle opportunità connesse
al rapporto telematico con l’utenza e fra le amministrazioni. Detti processi
sono descritti nel Protocollo d’intesa concluso tra l’Agenzia del Territorio e
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani in data __________.
Art. 4
(Regole tecniche, procedure
operative e supporti applicativi)
1. In
applicazione del disposto di cui alla lettera h) comma 1 dell’articolo 65 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l’Agenzia del Territorio provvede ad
individuare, nel rispetto delle norme vigenti, le metodologie necessarie alla
gestione unitaria e certificata della banca dati catastale nazionale e dei
flussi di aggiornamento delle informazioni, con riferimento al controllo della
qualità dei dati e dei processi di aggiornamento degli atti, assicurando il
coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali.
2. Ai
sensi dell’articolo 67, comma 1, del citato decreto legislativo n. 112 del
1998, l’Agenzia del Territorio provvede al coordinamento delle funzioni
mantenute dallo Stato e di quelle attribuite ai Comuni.
3. I
Comuni espletano le funzioni catastali ed erogano i relativi servizi, in forma
singola o associata, nel rispetto delle norme vigenti e delle metodologie
predette come individuate dalla Agenzia del Territorio.
4. Fermo
restando quanto previsto al comma 3, i Comuni rapportano le procedure operative
degli Uffici Provinciali dell’Agenzia del Territorio al proprio specifico
contesto organizzativo, autonomamente definito per la gestione delle funzioni e
dei processi di servizio.
Art. 5
(Infrastruttura
tecnologica a disposizione dei Comuni)
1. Al
fine di assicurare l’unitarietà del sistema informativo catastale nazionale, i
Comuni utilizzano per la gestione dei processi di cui abbiano assunto la
gestione diretta, in termini esclusivi e gratuiti, l’infrastruttura
tecnologica, le applicazioni informatiche e i sistemi di interscambio messi a
disposizione dall’Agenzia del Territorio, tramite la Società Generale
d’Informatica del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attualmente
descritti nel Protocollo d’intesa concluso tra l’Agenzia del Territorio e
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani in data __________, adottando le
previste regole di accesso e di utilizzo ed assicurandone il rispetto.
2. In
attuazione dei principi di accessibilità ed interoperabilità applicativa delle
banche dati, i Comuni fruiscono dei servizi d’interscambio predisposti
dall’Agenzia del Territorio, sia al fine della integrazione dei dati catastali
nei propri sistemi informativi, sia per contribuire al miglioramento ed
aggiornamento costante e sistematico della qualità dei dati, secondo le
specifiche tecniche ed operative formalizzate con il provvedimento del
direttore dell’Agenzia del Territorio previsto dall’articolo 1, comma 198,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 6
(Requisiti dimensionali per la gestione diretta delle funzioni
catastali)
1.
Al fine di garantire i livelli minimi di qualità dei
servizi, l’esercizio delle funzioni catastali da parte dei Comuni, nel rispetto
della loro autonomia decisionale, avviene a seguito della allegazione da parte dei Comuni medesimi dei
requisiti, indicati nel Protocollo d’intesa concluso tra l’Agenzia del
Territorio e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani in data __________.
Art. 7
(Livelli di qualità dei servizi e dei processi di gestione diretta,
controlli e misure conseguenti)
1.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 199, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, l’Agenzia del Territorio salvaguarda il
contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all’utenza in tutte
le fasi del processo di decentramento, tenendo conto delle previsioni recepite
nella Carta della Qualità dei Servizi della Agenzia del Territorio, per
come adottata dall’Ufficio Provinciale di riferimento, nonché in relazione alle
previsioni e livelli individuati nella convenzione conclusa tra Ministero
dell’Economia e delle Finanze ed Agenzia del Territorio.
2.
L’Agenzia del Territorio fornisce ai Comuni la
reportistica periodica di specifico interesse, derivante dall’attività di
monitoraggio effettuata con riguardo a tutte le strutture operative eroganti
servizi catastali.
3.
I Comuni, con riferimento alle attività direttamente
gestite, effettuano rilevazioni di customer satisfaction nell’ambito
delle iniziative periodicamente promosse dall’Agenzia del Territorio, di norma
con cadenza biennale.
4.
Le criticità relative alla qualità dei servizi erogati
e le azioni di miglioramento intraprese o da sviluppare per la loro rimozione
sono verificate congiuntamente dai Comuni e dall’Agenzia del Territorio,
attraverso i Comitati tecnici di cui all’articolo 1 del Protocollo d’intesa
concluso tra l’Agenzia del Territorio e l’Associazione Nazionale Comuni
Italiani in data __________, con la frequenza concertata e con cadenza almeno
semestrale.
5.
Successivamente alle verifiche congiunte di cui al
comma 4, qualora il Comune non rispetti i livelli di servizio definiti per due
annualità successive, l’Agenzia del Territorio segnala le disfunzioni rilevate
al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle politiche
fiscali, nonché alla Conferenza Stato – Città ed Autonomie locali che, a
seguito di verifica in ordine alla fondatezza dei rilievi inoltrati, invita il
Comune a rimuovere le criticità emerse entro un termine determinato.
6.
Qualora perduri da parte del Comune il mancato rispetto
dei livelli di servizio definiti nell’ambito della convenzione e formalizzato
nella segnalazione inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla
Conferenza Stato – Città ed Autonomie locali, a seguito di esplicito
provvedimento di accertamento adottato nell’ambito della citata Conferenza,
l’Agenzia del Territorio sostituisce il Comune nell’espletamento delle funzioni
gestite direttamente con le modalità convenzionali di cui all’articolo 1, comma
197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel caso in cui le criticità
rilevate siano superate mediante specifica e motivata attività del
Comune, la Conferenza
Stato – Città ed Autonomie Locali, con proprio provvedimento,
dispone il riavvio dell’esercizio delle funzioni catastali secondo le modalità
originariamente previste.
Art. 8
(Sistemi di controllo
della qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti)
1.
L’Agenzia del Territorio effettua il costante
adeguamento della qualità della base dati e dei processi di aggiornamento
riguardanti i Comuni convenzionati nelle varie possibilità previste dal
presente decreto, secondo i programmi, gli obiettivi e gli indicatori definiti
nella Convenzione stipulata con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
2.
I Comuni che esercitano le funzioni catastali, in forma
diretta, singola o associata, assicurano il costante adeguamento della qualità
della base dati e dei processi di aggiornamento di propria competenza, in
applicazione degli standard individuati nella convenzione stipulata con
l’Agenzia del Territorio.
Art. 9
(Supporto formativo
all’assunzione delle funzioni)
1. L’Agenzia
del Territorio e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, promuovono incontri
e seminari con i Comuni al fine di supportarli nella fase di scelta iniziale
riguardante le modalità di gestione delle funzioni. A tale scopo, il soggetto
costituito dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani ai sensi dell’art. 1 del
D.M. del 22 novembre 2005 recante modalità di attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 7 del decreto legge 31 gennaio 2005 n.
7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 può impiegare le somme di cui
agli artt. 4 e 5 dello stesso D.M. per attività di supporto formativo e
informativo ai Comuni, anche di carattere strumentale, in materia di gestione
delle funzioni catastali e sugli aspetti
organizzativi e gestionali ad essa collegati.
2.
L’Agenzia del Territorio, sulla base di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fornisce ai
Comuni la documentazione di supporto per la fase di formazione del proprio
personale; promuove, inoltre, lo sviluppo delle conoscenze e delle
professionalità del personale comunale ai fini della corretta gestione delle
funzioni catastali di cui si sia assunta la gestione diretta, anche attraverso
l’affiancamento temporaneo con proprio personale esperto.
3. L’Agenzia
del Territorio provvede ad erogare formazione ed addestramento al personale
comunale sugli aspetti evolutivi dei processi di servizio e del sistema
informativo di supporto, con le stesse modalità previste per il personale
degli Uffici provinciali.
Art. 10
(Modalità e termini di
espressione e Comunicazione delle scelte comunali)
1. Entro
e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla
Gazzetta Ufficiale, i Comuni provvedono ad inviare all’Agenzia del Territorio
specifica deliberazione esecutiva di Consiglio Comunale, indicante la
modalità con cui intendono esercitare, dal 1° novembre 2007, le funzioni
catastali assegnate, con riferimento alle opzioni di cui agli articoli 2 e 3;
entro e non oltre i successivi 90 giorni l’Agenzia del Territorio e i
Comuni, in forma singola o associata o attraverso le Comunità Montane,
procedono alla sottoscrizione della convenzione.
2. I
Comuni che abbiano optato per l’esercizio in forma diretta associata delle
funzioni catastali, sono tenuti ad inviare all’Agenzia del Territorio, nonché
alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo, tutti gli atti richiesti
dall’ordinamento vigente per le forme di gestione associata previste dai Capi
IV e V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante “Testo Unico degli Enti
Locali”. I Comuni che intendono gestire la funzione in forma diretta associata
devono altresì indicare nella delibera consigliare adottata il Comune al quale
destinare le risorse di cui all’articolo 11 ad essi spettanti ai sensi del
presente decreto.
3. L’Agenzia
del Territorio acquisisce le deliberazioni pervenute al fine di giungere
nei termini previsti alla sottoscrizione della convenzione.
4. L’Agenzia
del Territorio predispone, per ciascuna provincia, la mappatura delle scelte
gestionali comunali, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al
comma 1, dandone Comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento per le politiche fiscali, nonché alla Conferenza Stato – Città ed
Autonomie Locali, anche al fine della programmazione necessaria in ordine alla
ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie e di personale, ai sensi
dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1999, n. 59 e dell’articolo 7 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
5. I
Comuni che non abbiano deliberato nei termini di cui al comma 1, ovvero che
abbiano deliberato l’assunzione della gestione diretta delle funzioni di cui
all’articolo 3, possono deliberare entro il 15 luglio 2009 l’esercizio diretto
di nuove ed ulteriori funzioni, che potranno essere operativamente esercitate a
decorrere dal 15 dicembre 2009.
Art. 11
(Modalità e criteri per l’assegnazione di risorse
e la loro correlazione con le funzioni assunte)
1. Le
risorse finanziarie del bilancio dello Stato da trasferire ai Comuni per spese
di funzionamento sono provvisoriamente quantificate nella misura massima di
euro 46.033.000 come specificato
nella annessa tabella A e saranno attribuite ai Comuni con le seguenti
modalità:
a. per
le spese variabili di produzione, mediante trasferimento, a valere sulle
dotazioni dell’Agenzia del Territorio, nel limite complessivo risultante
dall’ultimo bilancio approvato, pari ad euro 5.629.000, di un importo in ragione del numero di dipendenti
dell’Agenzia trasferiti o distaccati e quantificato in 1900 euro pro-capite,
secondo le stime di cui alla tabella A;
b. per
la conduzione dei locali, mediante trasferimento, a valere sulle dotazioni
dell’Agenzia del Territorio, di un importo determinato nel limite massimo
complessivo risultante dall’ultimo bilancio approvato, pari a euro 15.404.000, secondo le stime di cui
alla tabella A, a condizione dell’effettivo subentro dei Comuni nei locali
stessi;
c. per
tutti gli altri oneri derivanti dalle effettive situazioni logistico -
operative connesse al concreto esercizio delle opzioni prescelte dai Comuni ed
a seguito della mappatura delle stesse, si provvederà ai sensi dell’articolo 1,
comma 197, della legge n. 296 del 2006 mediante attribuzione di quota parte dei
tributi speciali catastali in misura variabile, di norma, dal 5 al 15 %, nel
limite massimo complessivo fissato provvisoriamente in misura non superiore a
euro 25.000.000 annui.
2. In
applicazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e
del comma 197 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini della attribuzione
di risorse finanziarie ai Comuni di cui alle lettere a), b),c) del comma 1 , il
Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni compensativeli bilancio, con corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto nell’unità revisionale di base 6.1.2.10 – Agenzia del
Territorio – dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle
Finanze a decorrere dall’anno 2007.
3. Con
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro
la data del 30 giugno 2007, allo scopo di finanziare le attività connesse al
conferimento ai Comuni delle funzioni catastali, ai sensi dell’articolo 2,
comma 66, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, con particolare
riferimento al miglioramento della qualità della banca dati, vengono
individuate ulteriori risorse correlate alle opzioni prescelte nell’esercizio
delle funzioni catastali.
4. L’Agenzia
del Territorio e l’ANCI, anche sulla base degli elementi forniti dai Comitati
tecnici costituiti a livello regionale, formulano, in relazione alle effettive
situazioni logistico - operative connesse al concreto esercizio delle opzioni
prescelte dai Comuni ed a seguito della mappatura delle stesse, proposte al
Ministero dell’Economia e delle Finanze in ordine alle risorse finanziarie da
trasferire ai Comuni ai sensi dei precedenti comma 1, lettera c) e comma 2.
5. Il
Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, provvede ad attribuire le risorse finanziarie di cui al comma 1
lettere a) e b) nonché, nel limite complessivo fissato provvisoriamente in
misura non superiore ad euro 25 milioni annui, le risorse di cui all’articolo
1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base delle proposte
di cui al precedente comma 3.
6. Il
contingente di personale strumentale all’esercizio delle funzioni catastali, di
cui all’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è
individuato nella annessa tabella B, nella misura massima di 2.955 unità.
7. L’attribuzione
delle risorse finanziarie, relative al predetto personale, avrà luogo mediante
trasferimento, da parte dell’Agenzia del Territorio, di un importo in euro, per
ciascuna unità di personale, corrispondente alla media delle retribuzione dei
diversi livelli di personale interessati, sulla base dei dati ufficiali forniti
dall’Agenzia stessa. L’attribuzione di risorse finanziarie non avrà luogo nel
caso in cui la messa a disposizione del personale avverrà mediante l’istituto
del distacco.
8. Con
successivo D.P.C.M., da emanarsi entro 60 giorni dalla scadenza del termine di
cui all’articolo 10, comma 1, verranno individuate le unità di personale da
trasferire o distaccare ai Comuni in relazione alle opzioni esercitate ai sensi
dell’articolo 3, comma 2. Nel medesimo D.P.C.M. sono definiti i criteri per
l’individuazione del personale da assegnare ai Comuni, previa consultazione con
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi
dell’articolo 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Tabella A
Risorse finanziarie
trasferibili ai Comuni
(articolo 11, comma 1)
|
A
Consuntivo 2005
(importi in euro)
|
B
50,45% del
consuntivo 2005
|
C
55,00% della colonna
B
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D
Importo colonna C
arrotondato alle migliaia di euro
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Totale costi per servizi e materiali di produzione
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20.286.000
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10.234.542
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5.628.998
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5.629.000
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Importo pro capite per servizi e materiali di produzione
(arrotondato)
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1.900
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Costi di locazione
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36.058.000
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18.191.715
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10.005.443
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10.005.000
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Altri costi di conduzione delle sedi
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19.457.000
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9.816.302
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5.398.966
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5.399.000
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Totale costi di conduzione delle sedi
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55.515.000
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28.008.017
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15.404.409
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15.404.000
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Totale risorse ex art. 1, comma 197, legge 296/2006
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25.000.000
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25.000.000
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Totale risorse finanziarie trasferibili ai Comuni
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46.033.407
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46.033.000
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Tabella B
Contingente di
personale strumentale all’esercizio delle funzioni catastali
di cui all’articolo 66
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(articolo 11, comma 6)
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Risorse del
Dipartimento del territorio al 31.12.1999 *
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Risorse equivalenti
dell'Agenzia del Territorio al 31.12.2006
**
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Totale dipendenti
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12.315
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8.694
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di cui addetti ai servizi catastali
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7.261
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5.374
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% attribuzione ai Comuni
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55%
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55%
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dipendenti da trasferire/distaccare ai Comuni
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4.000
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2.955
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* Sono riportati i dati di
sintesi dalla Tabella A dell’Accordo Conferenza Unificata del 01.06.2000,
pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27.02.2001.
I dati comprendono il personale
confluito dall’1.01.2001 nell’Agenzia del Demanio.
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** Sono riportate le risorse
equivalenti calcolate sulla base delle ore consuntivate nell’anno 2006 dal
personale in servizio al 31.12.2006, al netto delle risorse impiegate sul
progetto “Anagrafe Immobiliare Integrata” (n. 1956 risorse equivalenti),
prevalentemente costituite da dipendenti con rapporto a tempo determinato.
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