Ufficio preposto alla tenuta e conservazione dei registri immobiliari.
Attraverso questo Ufficio, lo Stato garantisce la pubblicità degli atti relativi ai beni immobili situati nel suo territorio.
Il Conservatore è soggetto a determinati obblighi:
- tiene un registro generale d'ordine, su cui vanno riportati, secondo l'ordine di presentazione, tutti i titoli che gli vengono rimessi per essere trascritti, iscritti o annotati;
- rilascia, a chiunque ne faccia richiesta, copia delle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni contenute nei registri;
- permette l'ispezione dei registri.
Le copie dei documenti depositati presso l'Ufficio, vengono rilasciate in "
originale", oppure relativamente ad originali depositati un notaio o un pubblico archivio che si trovino fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede l'ufficio.
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Ultimo aggiornamento: 01 Maggio 2013 alle ore 18:12