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Autore 021-Imposte per tardiva presentazione

geoalfa
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Inviato: 06 Dicembre 2008 alle ore 19:20

I diversi pesi del TRIBUTO

Per auto-liquidare le imposte ipotecaria e catastale, dovute per una successione che si apre oggi, non vi sono difficoltà.
Più difficile potrebbe essere, a causa dei mutamenti legislativi intervenuti negli anni, determinare il carico fiscale di una successione apertasi in un epoca in cui vigevano regole diverse (e per la quale, beninteso, non si deve procedere all'autoliquidazione).
Lo schema che segue può rappresentare un valido ausilio:

- Fino al 28/05/1978
Imposta Ipotecaria 0,80% - Imposta Catastale 0,20% con un minimo di £. 20.000

- Dal 29/05/1978 fino al 31/12/1982
Imposta Ipotecaria 1,60% - Imposta Catastale 0,40% con un minimo di £. 20.000

- Dal 01/01/1983 fino al 01/10/1989
Imposta Ipotecaria 1,60% - Imposta Catastale 0,40% con un minimo di £. 50.000

- Dal 02/10/1989 fino al 21/05/1993
Imposta Ipotecaria 1,60% - Imposta Catastale 0,40% con un minimo di £. 100.000

- Dal 22/05/1993 fino al 31/12/1995
Imposta Ipotecaria 1,60% - Imposta Catastale 0,40% con un minimo di £. 150.000

- Dal 01/01/1996 fino al 19/06/1996
Imposta Ipotecaria 2% - Imposta Catastale 1% con un minimo di £. 150.000

- Dal 20/06/1996 fino al 24/10/2001
Imposta Ipotecaria 2% - Imposta Catastale 1% con un minimo di £. 250.000

- Dal 25/10/2001 fino ad oggi..........
Imposta Ipotecaria 2% - Imposta Catastale 1% con un minimo di €. 168,00

**********************************
Risoluzione AdE n. 6/E del 9 gennaio 2006

Per le Successioni senza imposte ipocatastali con la nuova misura fissa.

Scontano invece i vecchi importi le dichiarazioni tardive per i decessi avvenuti prima del 25/10/2001.

Con la risoluzione nº 6/E del 9 gennaio 2006, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato la corretta interpretazione dell'articolo 7 del decreto legge nº 7 del 31 gennaio 2005, che ha statuito, a partire dal 1° febbraio 2005, l'aumento della misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute "per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data".
L'importo dovuto in misura fissa per tali tipi di formalità è stato, dunque, portato da 129,11 euro a 168,00 euro.

Un contribuente, cui è stato richiesto, in sede di presentazione tardiva della dichiarazione di successione per la propria madre, deceduta il 10 gennaio 1991, il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa pari a 168,00 euro ciascuna, per eseguire le relative formalità concernenti i trasferimenti immobiliari, ha presentato interpello per sapere quale fosse il corretto importo dovuto in tale caso.

L'interpellante proponeva, quindi, il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale con gli importi dovuti in base alla normativa vigente alla data del decesso della propria dante causa, considerato che ex lege la successione si considera aperta alla data del decesso.

Inoltre, a sostegno della propria tesi, adduceva che l'Agenzia, con la risoluzione n. 43/E del 26 maggio 1998, aveva chiarito, con riferimento agli aumenti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in misura fissa, da 150mila lire a 250mila lire, che, per stabilire l'importo dovuto, occorreva riferirsi alla normativa vigente alla data di apertura della successione, in quanto quest'ultima costituiva "il fatto generatore del tributo ipotecario".

Ora che, invece, l'imposta di successione è stata soppressa a decorrere dal 25 ottobre 2001 - ad opera della legge 25 ottobre 2001, n. 383 - le imposte ipotecaria e catastale dovute in sede di presentazione della denuncia di successione trovano un diverso fondamento.

Perciò, con la risoluzione in esame, l'Agenzia ha inteso precisare, in merito alla fattispecie prospettata nell'interpello, il dettato degli articoli 1 e 10 del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali, contenuto nel Dlgs n. 347 del 31 ottobre 1990, a norma dei quali alle imposte ipotecarie sono assoggettate le formalità eseguite nei pubblici registri immobiliari, mentre all'imposta catastale sono soggette le volture.

La direzione centrale Normativa e Contenzioso ha, dunque, sottolineato che, dal momento in cui l'imposta di successione non è più dovuta, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura prevista alla data in cui le relative formalità sono state richieste.

In definitiva, il quesito proposto nell'interpello è stato risolto distinguendo due diverse ipotesi, il cui discrimine è costituito dal 25 ottobre 2001, cioè la data in cui è stata abolita l'imposta di successione.

Nel caso di successioni aperte dopo il 25 ottobre 2001 e presentate a partire dal 1° febbraio 2005, le relative imposte ipotecaria e catastale devono essere pagate nella misura fissa stabilita dal citato decreto legge n. 7/2005, cioè 168,00 euro.
Al contrario, nel caso di successioni aperte prima del 25 ottobre 2001 e che, pertanto, risultano ancora sottoposte all'imposta di successione, anche se la relativa denuncia viene presentata dopo il 1° febbraio 2005, le imposte ipotecaria e catastale dovranno essere liquidate in base alle norme in vigore alla data di apertura della successione.

****

Gli interessi sono calcolati in questo modo:
n°giorni x ammontare imposte x 3% tutto diviso 365 giorni (anno)

Altrimenti, senza virgole:
{ somma dovuta x 3 ( tasso legale ) x nº giorni} / 36500 = interesse da versare.


**********
"Con l’entrata in vigore, avvenuta il 29 novembre u.s., del decreto legge n.185 /2008, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, pubblicato in GU n. 280 del 29-11-2008 - Suppl. Ordinario n.263, è stato modificato l’art.13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 per la parte in cui reca le sanzioni ridotte connesse al ravvedimento per mancato o inesatto pagamento dei tributi.

In particolare, ai sensi dell’art. 16, comma 5 del DL 185/08, l’articolo suddetto è stato cosi modificato:
a) al comma 1, lettera a), le parole "un ottavo" sono sostituite dalle
seguenti: "un dodicesimo" ;
b) al comma 1, lettera b), le parole "un quinto" sono sostituite dalle
seguenti: "un decimo" ;
c) al comma 1, lettera c), le parole "un ottavo" sono sostituite dalle
seguenti: "un dodicesimo" .

Sono quindi stati ridotti gli importi delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso per mancato o inesatto pagamento dei tributi.

***** ***** ***** ********
Cesko; Dado48; Geomanconi;

Ultimo aggiornamento: 30 Aprile 2013 alle ore 19:57
 
 

 

 

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