Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Guide / Procedure e metodologie / Normative / LA LOTTIZZAZIONE ABUSIVA È PUNITA PENALMENTE
Guide

Parole da cercare:
Cerca su:

Autore LA LOTTIZZAZIONE ABUSIVA È PUNITA PENALMENTE

geoalfa
(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

Messaggi:
11974

Località
-

Inviato: 25 Novembre 2012 alle ore 11:33

La lottizzazione abusiva ( nella specie lottizzazione abusiva c.d. "negoziale" ) ha natura permanente ed è inquadrabile fra i reati progressivi nell'evento.

La confisca terreni lottizzati abusivamente prevista dall'art. 19">19 L. n. 47 del 1985">. n. 47 del 1985 costituisce una sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale e, a differenza della diversa previsione sanzionatoria di cui all'art. 7 L . cit., si applica indipendentemente da una sentenza di condanna, sulla base dell'accertata effettiva esistenza della lottizzazione e a prescindere da ogni altra considerazione ( tranne la sussistenza di un provvedimento amministrativo in senso contrario ), salva la sola ipotesi dell'assoluzione per insussistenza del reato.

Sentenza Sez. III, 20/11/1998, n. 216

****************************

(Sanzioni penali). (Legge 28feb1985, n 47, artt 19 e 20; D.L. 23apr1985, n 146, art. 3, convertito, con modificazioni, in L 21giu1985, n 298).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

a) l'ammenda fino a euro 10.329 per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;

b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da euro 5.164 a euro 51.645 nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;

c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da euro 15.493 a euro 51.645 nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.

2 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa (2).

(1) Ai sensi dell'art. 32, comma 47, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con modif., nella L. 24 novembre 2003, n. 326, le sanzioni pecuniarie previste da questo articolo sono incrementate del cento per cento. Pertanto, le sanzioni contenute in questo articolo sono da considerarsi così incrementate:

lett. a): da euro 10.329 a euro 20.658;

lett. b): da euro 5.164 a euro 10.328; da euro 51.645 a euro 103.290;

lett. c): da euro 15.493 a euro 30.986; da euro 51.645 a euro 103.290;

(2) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. r), del D.L.vo 27 dicembre 2002, n. 301.

(E1) Ai sensi dell'art. 5 bis, comma 2, del D.L. 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, nella L. 26 luglio 2005, n. 148, le disposizioni del capo quinto della parte seconda del presente T.U. hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2006.


(1)">(1) Il reato di lottizzazione abusiva ha natura permanente, e la permanenza dura sino a quando sussiste una attività edificatoria, atteso che successivamente al frazionamento iniziale anche la condotta successiva, ovvero l’esecuzione di opere di urbanizzazione o la realizzazione di singole costruzioni, protrae l’evento criminoso, attraverso la lesione del monopolio pubblico della programmazione urbanistica.

Cassazione penale, sezione III, 26 aprile 2007, n. 19732

(2)">(2) In tema di lottizzazione abusiva, la consapevolezza, in capo all’agente, dell’abusività della lottizzazione di terreni si trae dal fatto di dover allegare, per legge, all’atto del trasferimento, il certificato di destinazione urbanistica che contiene tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata.

Cassazione penale, sezione III, 28 settembre 2008, n. 36304

(3)">(3) In tema di reati edilizi ed urbanistici, l’immutazione di un terreno che conferisca un diverso assetto ad una porzione del territorio comunale integra il reato di lottizzazione abusiva e non quello d’esecuzione di lavori in assenso di permesso di costruire. (Fattispecie nella quale è stata qualificata come lottizzazione abusiva la realizzazione di alcuni cordoli in cemento, eseguita a fini di recinzione del terreno di pertinenza di ciascun fabbricato, costituito da roulottes prefabbricate, accompagnata dall’installazione di fosse imhoff ed apposizione di cancelli carrabili per l’ingresso al terreno).

Cassazione penale, sezione III, 26 gennaio 2009, n. 3481

(4)">(4) In tema di reati edilizi, ai fini della configurabilità del reato di lottizzazione abusiva negoziale o cartolare, l’elencazione degli elementi indiziari di cui all’art. 30, comma primo, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 non è tassativa nè tali elementi devono sussistere contemporaneamente, in quanto è sufficiente per l’integrazione del reato anche la presenza di uno solo di essi, purchè risulti inequivocabilmente la destinazione a scopo edificatorio del terreno.

Cassazione penale, sezione III, sentenza 8 luglio 2008, n. 27739

(5)">(5) L’evento in senso naturalistico: cioè un reato incentrato sulla verificazione di un risultato esteriore causalmente riconducibile all’azione dell’uomo. Evento naturalistico è la modificazione del mondo esterno per effetto della condotta, rilevante per il diritto. Evento in senso giuridico è invece la lesione o la messa in pericolo dell'interesse protetto.


******
geoalfa

Ultimo aggiornamento: 02 Maggio 2013 alle ore 07:33
 
 

 

 

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ultime guide:
IN TEMA DI COSTRUZIONI SU SUOLO ALTRUI (di geoalfa del 07/05/2024 23:07:06)
Valore probatorio dati catastali SENTENZE (di geoalfa del 03/05/2024 18:58:31)
SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI (di geoalfa del 17/04/2024 08:07:41)
LOCALE DI SGOMBERO (C2) (di geoalfa del 11/04/2024 08:31:11)

 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

CorsiGeometri.it

Formazione online su materie di competenza dei geometri con corsi approvati dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie