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Autore Fidejusione con la banca a garanzia di mutuo

geoalfa
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Inviato: 13 Maggio 2023 alle ore 10:03

DOMANDA:

"simone_70" ha scritto:
..... 1) mia madre e mio padre, insieme, hanno stipulato una fidejussione con la banca a garanzia sul mutuo preso da mio fratello nel 2005 che scade nel 2040.
Mio padre è deceduto ad agosto 2022 ed è stata fatta la sucessione, sono andati mio fratello e mia madre ma non hanno tenuto conto della fidejussione.
Mia madre è venuta a mancare nell'aprile 2023
Sto cercando di capire cosa devo fare con la successione.
Non voglio prendermi carico della fidejussione, non potrei fare da garante a mio fratello.
Quanto tempo ho per accettare l'eredità dei miei ..?
Cosa mi consigliate di fare..?



RISPOSTA:
Il fidejussore sottoscrive, in sostanza quello che tecnicamente si chiama “contratto autonomo di garanzia”.
Così facendo assume l'obbligo di pagare immediatamente le somme dovute dal debitore principale (clausola cd. “a prima richiesta”) e gli è impedito di sollevare eccezioni di sorta (clausola cd. “senza eccezioni”).


Come si toglie una fidejussione?
In particolare il fidejussore ha il diritto di negare la propria garanzia per il futuro, e quindi togliersi da garante del prestito, dandone comunicazione alla banca, normalmente tramite raccomandata.
In tal caso la garanzia rimane operante per tutti i debiti contratti fino al momento della comunicazione di recesso.

La morte del fidejussore
Il fidejussore è quel soggetto che si obbliga personalmente nei confronti di un creditore, garantendo l’adempimento di altrui obbligazioni.
Uno dei più comuni e frequenti è l’intervento, in qualità di fidejussore, del padre del giovane mutuatario.
Il genitore potrà intervenire come garante dell’operazione di mutuo del figlio, permettendo a costui di poter avere accesso alla linea di credito con la quale comprare casa.
La fidejussione è quel contratto in base al quale un soggetto (fidejussore) garantisce l’adempimento di una, più o tutte le obbligazioni di un altro soggetto (garantito).
A seconda delle esigenze, la fideiussione potrà essere:
• specifica, se riguarda la garanzia di una o più obbligazioni determinate e indicate all’interno del contratto;
• omnibus, se invece riguarda tutti i debiti presenti e futuri del soggetto garantito.
È anche possibile che la fidejussione possa prevedere – tra le clausole più ricorrenti – anche quella del beneficio della preventiva escussione.
Se presente, tale clausola prevede la possibilità di subordinare la richiesta di pagamento al garante solamente dopo aver agito nei confronti del debitore principale.
Se invece non è presente questa clausola, il creditore potrà a propria discrezione scegliere di rivolgersi direttamente sia al garante che al garantito.
Per quanto intuibile, il fidejussore potrà poi rifarsi sul garantito per aver provveduto a estinguere il debito per suo conto.
Ma che cosa accade con la morte del fiudejussore?
Il decesso del fidejussore di una delle parti del contratto non determina certamente il venir meno dell’obbligazione.
Fa eccezione, in questo scenario, il fatto che ci si riferisca a una prestazione di tipo personale, che per sua natura si basa sul vincolo di fiducia nei confronti di una determinata persona.
Nel caso invece della morte del garante del mutuo, evidentemente, il contratto non verrà meno.
Ovvero, la morte del fideiussore non estinguerà la fideiussione, perché la stessa diverrà oggetto di successione, con gli eredi che subentreranno nel rapporto.
Nell’ipotesi di morte del fideJussore non c’è alcuna necessità di nominare un nuovo garante:
l’obbligazione si trasferirà in automatico a tutti coloro i quali accetteranno l’eredità.
Si tenga anche conto che, proprio per questo motivo, gli eredi non potranno certamente sottrarsi da tale eventualità.
A meno che, si intende, non decidano di rinunciare espressamente all’eredità.
Dunque, l’istituto di credito potrà ben rivalersi nei confronti degli eredi del fideiussore, se costui è morto e se il debitore principale è inadempiente.
Generalmente l’istituto di credito effettua una comunicazione nei confronti degli eredi del fideiussore.
E, altrettanto di norma, l’istituto di credito si preoccuperà di reperire un ricognitivo del documento originario, con formalizzazione del subentro degli eredi nella posizione fideiussoria.


Gli eredi del garante
La morte del fideiussore non estingue la fideiussione, e che dunque gli eredi del fideiussore saranno chiamati a rispondere a quanto previsto dal vincolo contrattuale, ci si può altresì domandare quale sia la posizione di ciascuno degli eredi del garante.
Se infatti il fideiussore dovesse lasciare un solo garante, è evidente che costui risponderà per l’intero importo del contratto.
Se invece ci sono più eredi del garante, allora ciascuno di loro sarà obbligato all’adempimento pro quota dell’obbligazione, nei termini, nei limiti e nei tempi che erano stati concordati nella fideiussione originaria.
Ne deriva che potranno altresì recedere dall’impegno fideiussorio solamente nei modi, nei tempi e nelle forme con cui avrebbe potuto il dante causa.
Ipotizzando che il fidejussore lasci due eredi, e che avesse garantito un mutuo di 100.000 euro, ne deriva che ciascun erede risponderà di metà del debito complessivo, pari a 50.000 euro.
L’istituto di credito non potrà dunque domandargli di più.


La conferma della fidejussione
L’istituto di credito potrà modificare le condizioni di quanto sopra in fase di conferma della fideiussione da parte degli eredi.
In quella sede potrà ad esempio scegliere di creare una piena solidarietà nell’impegno fideiussorio, superando la ripartizione pro-quota.
In questo caso, ogni erede potrebbe essere chiamato ad adempiere all’intera obbligazione (nel nostro esempio, il mutuo di 100.000 euro), salvo poi la conservazione del diritto di ciascuno di essi di rifarsi sui co-eredi.
Prima di completare questa parte di approfondimento, occorre anche sottolineare come l’art. 752 c.c. sostenga che quanto sopra avviene “salvo che il testatore abbia diversamente disposto”.
Il legislatore ha permesso al decujus di stabilire una diversa distribuzione interna dei debiti tra coeredi.
Tale eccezione ha valenza solo nei rapporti interni, e dunque né i coeredi né i creditori potranno attribuirne una valenza esterna.
Laddove il testatore abbia scelto diversamente, ogni erede continuerà a rispondere anche in proporzione alla quota ereditaria ex art. 754 c.c.
I creditori avranno così sempre il diritto di agire contro ogni erede per la soddisfazione della parte di debito di sua competenza.


I diritti degli eredi
L’impegno fideiussorio potrebbe risultare particolarmente gravoso agli occhi dell’erede del garante.
Si pensi a cosa potrebbe accadere a colui che può essere potenzialmente chiamato a rispondere dell’obbligazione del debitore principale, se questa appare essere abnorme rispetto alle proprie possibilità.
Ebbene, per poter evitare di rispondere alle conseguenze negative che insorgono in seguito alla fideiussione sottoscritta dal de cujus, gli eredi hanno come strumento di “difesa” quello della rinuncia all’eredità.
Con l’atto della rinuncia, il chiamato all’eredità rifiuta lo status di erede e, come tale, non potrà certo essere chiamato a rispondere degli impegni sorti con la fideiussione sottoscritta dal defunto.
La rinuncia deve essere effettuata entro e non oltre i 10 anni dall’apertura della successione.
Tuttavia, se l’erede si trovava in possesso dei beni del defunto, i termini sono evidentemente più stretti.
In questo caso ha infatti solamente 3 mesi per poter fare l’inventario dei beni, e nei 40 giorni successivi deve dichiarare se accettare o meno l’eredità.
È questo il caso ricorrente della morte del fideiussore che conviveva con la moglie:
in questo caso la consorte, convivente, avrà tempi molto più ristretti per poter scegliere se accettare o rinunciare all’eredità.
In via alternativa : l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.
In tale ipotesi l’erede rimane pur sempre responsabile per l’impegno del fideiussore, ma non rischierà di rispondere a tale vincolo con il proprio patrimonio personale, ovvero con i beni di cui era proprietario prima della successione. L’istituto di credito potrà dunque rivalersi esclusivamente sui beni che l’erede ha ricevuto con la successione, e non con altri.


La prescrizione della fidejussione
La fideiussione non cade mai in prescrizione almeno fino a quando dura il contratto sottostante, come il mutuo.
Se il contratto di mutuo è in corso, perché magari il finanziamento è in regolare ammortamento, la fideiussione non cadrà mai in prescrizione, anche se sottoscritta molti anni prima.
Sul tema si è espressa più volte anche la Corte di Cassazione.
I giudici della Suprema Corte hanno stabilito in più occasioni che il termine di prescrizione è di 10 anni.
Hanno anche precisato che la decorrenza di tale termine è relativa al momento in cui il contratto di mutuo è stato risolto per inadempimento.


L’informativa agli eredi del fidejussore
L’attuale disciplina non attribuisce agli istituti di credito alcun dovere giuridico di informare gli eredi del fidejussore, e ciò nemmeno in relazione all’esistenza del rapporto di garanzia.
Le banche non hanno alcun obbligo di informare gli eredi sull’importo dell’esposizione che stanno garantendo come fidejussori, al momento dell’apertura della successione.
È evidente, che anche se la legge nulla dice in proposito, gli istituti di credito devono allineare i propri comportamenti ispirandoli ai principi di correttezza e di buona fede che dovrebbero costituire dei perni del proprio approccio nei confronti della clientela.
E’ prassi che gli istituti di credito, nelle ipotesi in cui siano a conoscenza del decesso di un proprio cliente, fideiussore, effettuino una comunicazione nei confronti degli eredi, identificati o identificabili.


Responsabilità contrattuale
La mancata informativa esporrebbe addirittura l’istituto di credito a responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi di diligenza e di buona fede, determinando così, di fatto, l’inefficacia della fideiussione e la limitazione della responsabilità degli eredi alle obbligazioni sorte prima della morte del fideiussore.
La dottrina non è però concorde con questa visione, e altri autorevoli autori sostengono invece che l’omessa informazione degli eredi in ordine all’esistenza della fideiussione dovrebbe essere sanzionata con la liberazione dei primi.
A dirimere le questioni dottrinali ci ha pensato la giurisprudenza che, nel corso degli anni, ha fornito una visione discretamente costante.

Ma con quali valutazioni?
La mancata informazione della banca nei confronti degli eredi in ordine alla esistenza della fideiussione non farebbe scattare delle sanzioni in capo all’istituto di credito.
Tra le motivazioni indicate per tale presa di posizione vi è:
• il fatto che il soggetto che intende tutelarsi contro l’esistenza di debiti non conosciuti del decujus può ricorrere a vari strumenti. Il più noto e immediato è quello dell’accettazione con beneficio di inventario;
• l’ulteriore fatto che il rapporto di parentela stretto che generalmente sussiste tra fidejussore originario ed eredi, rappresenta un elemento indiziario piuttosto importante in relazione alla conoscenza della garanzia.


La buona fede del creditore
Non c’è alcun obbligo informativo nei confronti degli eredi del fideiussore. Il creditore è sempre tenuto ad uniformarsi al principio di buona fede.
In tale scenario, si noti come più volte nel corso degli anni il legislatore si sia mosso in modo chiaro in favore dell’obiettivo della migliore tutela del cliente delle banche. Un cliente che, evidentemente, non può che essere considerato come contraente “debole”.
E, proprio in tale contesto, è coerente sanzionare la condotta di quell’istituto che esponga il garante al rischio di non poter più rivalersi sul debitore principale a causa del peggioramento delle sue condizioni economico finanziarie, note al creditore.
In questo caso sorge un obbligo di informativa a carico del creditore garantito. E, dunque, la necessità da parte del creditore di ottenere dal garante l’autorizzazione per concedere nuovo credito.
Ne consegue anche che se l’istituto di credito, nonostante le concrete maggiori difficoltà economiche del debitore principale, conceda nuovo credito senza darne comunicazione agli eredi del garante, il comportamento potrà essere qualificato in mala fede.
L’obbligazione potrà pertanto essere estinta.
In questa ipotesi, la concessione di un nuovo credito avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, lascia intendere che l’istituto di credito abbia agito, pur essendo consapevole della situazione di insolvenza, confidando unicamente nella garanzia prestata dal fidejussore e, dunque, non tutelando la posizione di quest’ultimo.

Pertanto, la garanzia fidejussoria è nulla se il comportamento della banca beneficiaria della garanzia non rispetta il principio di correttezza e di buona fede nell’esecuzione del contratto. E tale nullità, ovviamente, attiene anche agli eredi.

Eredi effettivi e chiamati all’eredità
A quanto sopra bisogna aggiungere il fatto che quanto precede riguarda solo ed esclusivamente gli eredi effettivi.
Dunque, nulla può essere preteso nei confronti dei chiamati all’eredità, per i quali la giurisprudenza ritiene che non sussista un onere informativo.
Dunque, solo l’accettazione beneficiata offre al chiamato la via per ottenere dalla banca le informazioni sulla relazione intrattenuta in vita dal garante.
Evitando, così, il rischio di rispondere ultra vires degli eventuali debiti del de cujus.

Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2023 alle ore 10:29
 
 

 

 

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