CLASSAMENTO Quadro generale delle categorie per gli immobili a destinazione ordinaria.
Gruppo A A/1 Abitazioni di tipo signorile.
A/2 Abitazioni di tipo civile.
A/3 Abitazioni di tipo economico.
A/4 Abitazioni di tipo popolare.
A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare.
A/6 Abitazioni di tipo rurale.
A/7 Abitazioni in villini.
A/8 Abitazioni in ville.
A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
A/10 Uffici e studi privati.
A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi.
Note esplicative sulla categoria A. Il prospetto di qualificazione che riporta le categorie esistenti è relativo e variabile da luogo a luogo,
ed avrà un corrispondente significato locale.
A/1 - Abitazioni di tipo signorile. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche
costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo
residenziale.
A/2 - Abitazioni di tipo civile. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di
rifiniture di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale.
A/3 - Abitazioni di tipo economico. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche di economia sia per i materiali
impiegati che per la rifinitura, e con impianti tecnologici limitati ai soli indispensabili.
A/4 - Abitazioni di tipo popolare. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di
modesto livello. Dotazione limitata di impianti quantunque indispensabili.
A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di
bassissimo livello. Di norma non dotate di servizi igienico-sanitari esclusivi.
A/6 - Abitazioni di tipo rurale. A/7 - Abitazioni in villini. Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente
caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o
economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari, di aree esterne ad uso
esclusivo.
A/8 - Abitazioni in ville. Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco
e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con
caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario.
A/9 - Castelli, palazzi eminenti. Rientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la
ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le Unità tipo delle
altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare.
E' compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente
indipendenti, censibili nelle altre categorie.
A/10 - Uffici e studi privati. Rientrano in questa categoria quelle unità immobiliari che per tipologia, dotazione di impianti e
finiture sono destinate all’attività professionale.
A/11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, ecc .
Gruppo B B/1 Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme.
B/2 Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non
suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e
non rientrano pertanto nell’art. 10 della legge).
B/3 Prigioni e riformatori.
B/4 Uffici pubblici.
B/5 Scuole, laboratori scientifici.
B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici di categoria A/9.
B/7 Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico di culti.
B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate.
Gruppo C C/1 Negozi e botteghe.
C/2 Magazzini e locali di deposito.
C/3 Laboratori per arti e mestieri.
C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e
non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro
e non rientrano pertanto nell’art. 10 della legge).
C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali
scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine
di lucro e non rientrano pertanto nell’art. 10 della legge).
C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (quando non abbiano le caratteristiche per rientrare
nell’art. 10 della legge).
C/7 Tettoie chiuse od aperte.
Le tariffe delle categorie: --> del gruppo A sono riferite al vano utile,
--> del gruppo B al metro cubo
--> del gruppo C al metro quadrato.
CALCOLO DELLA CONSISTENZA Come dettato nella
ISTRUZIONE II della Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE.,
"La consistenza catastale delle unità immobiliari da accertarsi nelle categorie del gruppo A si misura assumendo come elemento unitario il
VANO UTILE Si considera come vano utile lo spazio chiuso da muri o pareti dal pavimento al soffitto, avente generalmente luce diretta ed una superficie libera, che in relazione alla categoria e classe di cui trattasi, è stato stabilito come normale.
Per il
computo della consistenza si deve tenere conto principalmente di quattro elementi fondamentali:
1) VANI PRINCIPALI: Sono quei vani utili con utilizzo principale nel contesto dell'unità immobiliare, aventi superficie utile compresa entro i limiti minimo e massimo di ciascuna categoria, e per ciascun comune. In caso di destinazione abitativa sono considerati come tali: SALONI, SOGGIORNI, CAMERE, STANZE e CUCINE anche se quest’ultima ha una superficie inferiore a quella minima per essere considerato vano.
2) ACCESSORI DIRETTI: sono gli elementi necessari al servizio e disimpegno delle parti principali, (BAGNI, RIPOSTIGLI, INGRESSI CORRIDOI, VERANDE, DISPENSE e tutti quei vani che hanno una superficie minima inferiore a quella stabilita per il vano tipo della categoria).
3) ACCESSORI COMPLEMENTARI : sono gli elementi annessi ed integranti la funzione delle parti principali ma non strettamente necessari (SOFFITTE, CANTINE, LOCALI DI SGOMBERO, LEGNAIE, STALLE, POLLAI, PORCILI etc.), purché di uso esclusivo.
4) DIPENDENZE vanno intese come tali sia tutte quelle superfici libere a servizio delI'U.I.U. (anche in comune), quali cortili, giardini, terrazze ecc., che quei locali destinati al servizio comune di più unità immobiliari (PORTICI, TETTOIE APERTE).
Il
calcolo della consistenza catastale in vani utili si ottiene sommando:
1) il numero dei vani principali
2) la cucina (anche se di superficie minore al vano tipo va considerata un vano utile)
3) l'eccedenza dei vani principali dalla superficie massima del vano tipo
4) il risultato degli accessori diretti (considerando ciascun vano pari ad 1/3 di vano utile).
5) il risultato degli accessori complementari (considerando ciascun vano pari ad 1/4 di vano utile).
6) percentuale di incremento per dipendenze, che deve essere compreso nei limiti del10%.
Il risultato del conteggio eseguito, deve essere quindi
arrotondato al mezzo vano.