Glossario
Aggiunto il 28 Marzo 2013 alle ore 09:00
Imposta di donazione
A differenza delle successioni, le donazioni sono soggette a trattamenti fiscali diversi a seconda del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario.
Infatti, non č dovuta alcuna imposta per le donazioni effettuate a favore del coniuge, dei discendenti in linea retta (padre/figlio; nonno/nipote); e di altri parenti fino al quarto grado (zio/nipote, fratelli, cugini).
Se la donazione consiste in un immobile, sono dovute le sole imposte ipotecarie (2%) e catastali (1%).
Se, invece, il beneficiario non rientra nelle categorie sopra elencate ed il valore della donazione da lui ricevuta eccede la franchigia di euro 180.759,91 devono essere corrisposte, sul valore che supera la franchigia, le stesse imposte previste per gli atti di compravendita. E’ quindi dovuta l’imposta di registro nella misura stabilita per le diverse tipologie di beni dalle disposizioni concernenti questa imposta. Per le persone con handicap l’importo della citata franchigia č elevato ad euro 516.456,90.
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