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Autore SENTENZA SU DOCUMENTAZIONE PROBANTE

alfalimapapa

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 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2013 alle ore 14:57

invito tutti e in particolare i cari guru della riconfinazione a riflettere su quasta sentenza che mi è capitata sottomano in cui in sostanza un confine viene determinato (se ho ben capito!!!!) non con il frazionamento che ha originato la linea ma sulla base di una planimetria dell'urbano successiva allegata all'atto di acquisto.

aspetto le vostre riflessioni e pubblico qui sotto il testo della sentenza.

grazie a quanti vorranno intervenire.



PROPRIETA' E CONFINI

Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-11-2012, n. 20556

Svolgimento del processo

Con atto di citazione dei 12-9-1985 T.L.M., premesso di essere proprietaria, in forza di atto per

notaio Giuliani del 16/5/1977 stipulato con la Parco Aurora s.r.l., di un fabbricato per civile

abitazione sito in (OMISSIS), dotato di due aree da destinare a giardino, rispettivamente di mq. 184

e 138, assumeva che P.B., nell'eseguire alcuni lavori nella proprietà confinante, aveva occupato

suolo di proprietà dell'istante. L'attrice, pertanto, conveniva in giudizio il P., chiedendo che venisse

determinato l'esatto confine tra le due proprietà, con condanna del convenuto al ripristino dei diritti

lesi, anche con modifica dello stato dei luoghi.

Nel costituirsi, il P. contestava la fondatezza della domanda, sostenendo di avere acquistato dalla

Parco Aurora s.r.i l'immobile a confine con la proprietà della T. nel medesimo stato di fatto e di

diritto in cui esso attualmente si trovava, e di non avere affatto invaso aree di proprietà dell'attrice.

Nel corso del giudizio veniva disposta la chiamata in causa di C. M.A., moglie del P. in regime di

comunione dei beni.

Con sentenza depositata il 18-3-2002 il Tribunale di Potenza rigettava la domanda, escludendo,

sulla base delle risultanze della seconda consulenza tecnica d'ufficio espletata, che i confine

esistente tra le aree a giardino, poste a contorno delle abitazioni acquistate dalle parti avesse subito

mutamenti a seguito di non riscontrati lavori posti in essere dai convenuti.

Avverso la predetta decisione proponeva appello l'attrice.

Con sentenza depositata il 25-3-2005 la Corte di Appello di Potenza rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la T., sulla base di tre motivi.

P.B. ha resistito con controricorso, mentre C.A. M. non ha svolto alcuna attività difensiva.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 950 c.c., nonchè l'omessa,

insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che la Corte di Appello ha fatto proprie le

conclusioni del secondo C.T.U., ignorando i titoli di proprietà delle parti, i quali fanno espresso

riferimento al frazionamento allegato al rogito Giuliani del 23-9-1976, che, pertanto, costituisce

parte sostanziale degli stessi.

Il motivo è privo di fondamento.

Con riferimento alla prova richiesta per l'accertamento dell'esatto confine tra due fondi (art. 950

c.c., comma 2), questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che solo la mancanza o la

insufficienza di indicazioni specifiche, desumibili dai rispettivi titoli di provenienza, giustifica il

ricorso ad altri mezzi di prova, rivestendo, nella relativa indagine, importanza fondamentale il tipo

di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore negozialmente

vincolante (Cass. 5-7-2006 n. 15304; Cass. 15-7-2002 n. 10234; Cass. 17-5-2001 n. 6770). In

materia di regolamento di confini, pertanto, l'elemento primario di prova per l'individuazione dei

confine è rappresentato dal tipo di frazionamento allegato ai contratti, che, quale elemento

interpretativo della volontà negoziale, non lascia margini di incertezza nella determinazione della

linea di confine tra i fondi (Cass. 1-12-2000 n. 15386). In particolare, è stato puntualizzato che le

schede di accatastamento fatte redigere appositamente da un tecnico e riproducenti

planimetricamente in scala, nella sua consistenza ed estensione, un immobile non ancora censito in

catasto, sono, di norma, dirette ad individuare il bene compravenduto o assegnato e, pertanto, se

assunte quali parti integranti dell'atto contrattuale cui vengono allegate, sono da considerare non

come semplici dati catastali con valore soltanto indiziario e sussidiario, ma come fonti dei dati

medesimi, come tali idonee a determinare l'oggetto materiale del negozio (Cass. 28-11-1996 n.

10611).

Nella specie, la Corte di Appello si è attenuta agli enunciati principi, avendo proceduto alla

determinazione del confine tra i fondi delle parti sulla base di elementi desunti dai rispettivi titoli di

provenienza (derivati dalla suddivisione dell'originario appezzamento appartenente alla comune

venditrice Parco Aurora s.r.L.) e, in particolare, dalle denunce al catasto edilizio urbano fatte in data

13-12-1976 e dalle piante ad esse allegate, che, in quanto richiamate negli atti di acquisto di

entrambe le parti, assumono valore negoziale vincolante per le stesse.

Il giudice di merito, pertanto, è correttamente pervenuto alla identificazione della linea di confine

sulla base di elementi desunti dagli stessi atti di compravendita stipulati dalle parti, che, secondo

quanto accertato in punto di fatto nella sentenza impugnata, hanno riguardato beni individuati e

perimetrali nelle menzionate denunce al catasto edilizio urbano del 13-12-1976.

2) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1363 c.c., in relazione al

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, art. 7. Sostiene che, contrariamente a quanto affermato nella

sentenza impugnata, nei rispettivi rogiti di acquisto sia la T. che i coniugi P. - C. non hanno fatto

riferimento al contenuto della scheda di accatastamento M1 del 13/12/1976, bensì esclusivamente al

frazionamento delle particelle delimitanti le aree a giardino allegato al rogito del 23-7-1976. La

Corte di Appello, inoltre, non ha considerato che il rogito della T., al pari di quello dei coniugi

confinanti, concerneva l'acquisto a misura di una superficie di mq. 184 + 138 di giardino, la cui

fonte andava necessariamente ricercata nel frazionamento di riferimento e non nella scheda M1. Il

D.P.R. n. 650 del 1972, art. 7, infatti, richiedeva che, qualora il trasferimento, a misura e non a

corpo, avesse luogo con frazionamento di particelle, il relativo tipo di frazionamento doveva essere

corredato di tutte le misure idonee a consentire la completa dimostrazione della determinazione

delle superfici effettive degli immobili sui quali si esercitavano i relativi diritti.

Il motivo deve essere disatteso.

Le doglianze mosse si risolvono, in buona sostanza, in mere censure di merito avverso il giudizio

espresso dalla Corte di Appello, la quale, nell'esaminare i due atti di acquisto, ha accertato che gli

stessi contengono un preciso riferimento alle denunce del catasto urbano fatte in data 13-12-1976 ed

alle piante ad esse allegate, le quali, pertanto, costituiscono la rappresentazione grafica dell'oggetto

delle vendite.

E' noto, peraltro, che in tema di interpretazione del contratto, l'accertamento della volontà degli

stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in un'indagine di fatto affidata in via

esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di

legittimità soltanto nel caso in cui la motivazione risulti talmente inadeguata da non consentire di

ricostruire l'"iter" logico seguito dal giudice per attribuire all'atto negoziale un determinato

contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. La denuncia di quest'ultima

violazione esige una specifica indicazione dei canoni in concreto non osservati e del modo

attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica

la puntualizzazione dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice

di merito, non potendo nessuna delle due censure risolversi in una critica del risultato interpretativo

raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione

(tra le tante v. Cass. 13-12-2006 n. 26683; Cass. 23-8-2006 n. 18375; Cass. 27-1-2006 n. 1754).

Nella specie, la ricorrente ha lamentato in modo del tutto generico la violazione dell'art. 1363 c.c.,

limitandosi, in concreto, a contrapporre alla interpretazione data dal giudice di merito alla volontà

manifestata dalle parti nei due atti di compravendita una diversa interpretazione a sè favorevole. Si

tratta, all'evidenza, di una censura che, così come formulata, risulta inammissibile.

3) Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè

dell'omessa e insufficiente motivazione, per avere la Corte di Appello erroneamente fatto proprie le

risultanze della seconda consulenza tecnica d'ufficio, nella quale il C.T.U., pur avendo riconosciuto

che dal raffronto dello stato di fatto con la mappa terreni si riscontravano delle variazioni di confine

in danno della T., aveva fatto riferimento alla denuncia del Mod. 1 invece di rintracciare la mappa

terreni.

Anche tale motivo è infondato.

La Corte di Appello ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto irrilevante la circostanza

rappresentata dal C.T.U., secondo cui, prima della stipula degli atti, si era avuta una discordanza in

danno della proprietà T. tra la mappa del Catasto terreni e quelle del N.C.E.U. Essa ha spiegato, con

argomentazioni immuni da vizi logici, che ciò che rileva è che gli atti di acquisto di entrambe le

parti abbiano fatto preciso riferimento alle denunce nel catasto urbano ed alle piante ad esse

allegate, che in tal modo sono divenute esplicative per l'identificazione delle proprietà. E, poichè dai

rilievi effettuati in loco dal C.T.U. non è emerso alcun cambiamento planimetrico nè altimetrico

dello stato dei luoghi, del tutto congruente e consequenziale appare la conclusione della Corte

territoriale, secondo cui il confine esistente tra le aree a giardino a contorno delle abitazioni

acquistate dalle parti in causa non ha subito mutamenti a seguito di lavori effettuati dagli appellati,

di cui, peraltro, nella sentenza impugnata è stata acclarata l'inesistenza.

Non sussistono, pertanto, i vizi denunciati dalla ricorrente, essendo la decisione impugnata sorretta

da un'adeguata e congrua motivazione, che vale a dar conto degli elementi sui quali il giudice di

merito, al quale è istituzionalmente riservata la valutazione delle risultanze probatorie, ha fondato il

proprio convincimento.

4) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente

al pagamento delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dal controricorrente P.B., liquidate

come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro

2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.



fonte: www.geometra.info/il-valore-degli-atti-d...

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einste

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Andria

 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2013 alle ore 18:37

Ciao faccio una premessa.

Solo nel 2002 si concludeva la sentenza con atto di citazione del 1985, dopo quasi 20 anni.

Anch'io comprendo che le planimetrie allegate hanno più valore probante, ma mi pare più che ovvio dato che il frazionamento è da utilizzarsi come ultima ratio e concludo dicendo non si poteva addivenire prima a tale decisioni?

Saluti.

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geocinel
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 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2013 alle ore 19:29

Premesso che bisognerebbe leggere e conoscere bene tutti gli atti, compresa la CTU ecc.

Credo che la giurisprudenza, in generale, non debba essere presa come oro colato.

I giudici possono anche sbagliare soprattutto nei casi di CTU non tanto brillanti.

L'ho scritto anche nel mio ultimo testo che ci dobbiamo affrancare da questo.

La dottrina infatti dice molto chiaramente (DPR 650 del 1972) che il frazionamento è parte integrante e sostanziale dell'atto di compravendita, tanto da avere valore di prova non sussidiaria eche ogni altra misura riportata in altri documenti sein contrasto con il Tipo di Frazionamento non ha alcuna valenza.

In questa sentenza si fa confusione tra la valenza sussidiaria della mappa catastale nell'art.950 del CC e la valenza probatoria del frazionamento dopo il 1972.

Sinceramente mi pare molto grave.

Cordialmente

Carlo Cinelli

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2013 alle ore 20:14

Consiglio di rileggere bene la sentenza, ma per farlo sarebbe bene leggere anche gli alleagati e molto meglio le CTU che hanno influito molto nella stesuda della sentenza della corte territoriale!

comunque io non impiccherei il giudici, ma gli avvocati ed i CTU che scrivono spesso con tanta leggerezza grosse strrrrrrrrr !

E quando l'avrete letta e soprattutto evidenziato bene i passaggi salienti..... cominceremo a discuterne più approfonditamente!

ah! dimenticavo: se cercate bene la sentenza già è stata discussa !!!

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robertopi

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 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2013 alle ore 21:06

Personalmente dalla lettura di questa sentenza, che peraltro la trovo confacente alla discussione realtiva al riconfinamento da elaborato planimetrico,

www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/ric...

rilevo che i Giudici hanno voluto dare peso alla documentazione allegata all'atto di acquisto, che evidentemente supera il frazioanmento, quaesto per rimarcare la volonta delle parti al momento dell'acquisto. In poche parole la planimetria urbana, se pur discordante dai frazionamento, è allegata all'atto per cui è probante. tutto sommato la condivido la tesi.

saluti

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geocinel
Carlo Cinelli
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 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2013 alle ore 22:38

"robertopi" ha scritto:
Personalmente dalla lettura di questa sentenza, che peraltro la trovo confacente alla discussione realtiva al riconfinamento da elaborato planimetrico,

www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/ric...

rilevo che i Giudici hanno voluto dare peso alla documentazione allegata all'atto di acquisto, che evidentemente supera il frazioanmento, quaesto per rimarcare la volonta delle parti al momento dell'acquisto. In poche parole la planimetria urbana, se pur discordante dai frazionamento, è allegata all'atto per cui è probante. tutto sommato la condivido la tesi.

saluti




No Roberto

Non può essere condivisa la tesi.

Nessun documento allegato all'atto può entrare in disaccordo con le misure del frazionamento.

Altrimenti buttiamo a mare la normativa (dottrina).

La volontà delle parti, dal 1972, è espressa dal frazionamento. Punto e basta.

Cordialmente

Carlo Cinelli

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SIMBA64

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 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2013 alle ore 08:38

"geoalfa" ha scritto:
Consiglio di rileggere bene la sentenza, ma per farlo sarebbe bene leggere anche gli alleagati e molto meglio le CTU che hanno influito molto nella stesuda della sentenza della corte territoriale!

comunque io non impiccherei il giudici, ma gli avvocati ed i CTU che scrivono spesso con tanta leggerezza grosse strrrrrrrrr !

E quando l'avrete letta e soprattutto evidenziato bene i passaggi salienti..... cominceremo a discuterne più approfonditamente!

ah! dimenticavo: se cercate bene la sentenza già è stata discussa !!!



Gianni

Sono d'accordissimo con te, prima bisogna leggere molto attentamente la sentenza e valutare ancora più attentamente gli allegati prodotti dalla CTU, i quali influiscono con grande peso sulla decisione del giudice.

Non è che per caso Gianni, con quella frase in rosso, vuoi dire che verrà emessa una senteza sulla sentenza???

Saluti rispettosi

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alfalimapapa

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 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2013 alle ore 11:23

No Roberto

Non può essere condivisa la tesi.

Nessun documento allegato all'atto può entrare in disaccordo con le misure del frazionamento.

Altrimenti buttiamo a mare la normativa (dottrina).

La volontà delle parti, dal 1972, è espressa dal frazionamento. Punto e basta.

Cordialmente

Carlo Cinelli[/quote]



era questo che speravo di leggere!

io credo che se la planimetria dell'urbano (o elaborato planimetrico) conseguente al frazionamento non coincida con questo, il documento dell'urbano è tecnicamente errato e di conseguenza potrebbe anche invalidare l'atto salvo essere considerato come documento puramente indicativo e/o descrittivo della porzione compravenduta (ho acquistato la porzione A anzichè la porzione B).

altrimenti cosa li facciamo a fare i frazionamenti? aboliamo il catasto terreni e facciamo tutto con le planimetrie!!!

discorso diverso sarebbe se la linea di confine fosse generata proprio nell'elaborato planimetrico.

cordialmente

p.s. grazie a tutti per aver accolto l'invito alla discussione su un argomento che ritengo di notevole importanza e vi confesso che alla prima lettura della sentenza ho sobbalzato dalla sedia!!! cmq come suggerisce il buon geoalfa se mi riesce cercherò anche di approfondire ulteriormente.

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jema

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 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2013 alle ore 17:00

"geocinel" ha scritto:
Premesso che bisognerebbe leggere e conoscere bene tutti gli atti, compresa la CTU ecc.

Credo che la giurisprudenza, in generale, non debba essere presa come oro colato.

I giudici possono anche sbagliare soprattutto nei casi di CTU non tanto brillanti.


Perfettamente d'accordo.

"robertopi" ha scritto:
...
rilevo che i Giudici hanno voluto dare peso alla documentazione allegata all'atto di acquisto, che evidentemente supera il frazioanmento, quaesto per rimarcare la volonta delle parti al momento dell'acquisto. In poche parole la planimetria urbana, se pur discordante dai frazionamento, è allegata all'atto per cui è probante. tutto sommato la condivido la tesi.


Condivido quanto scritto da Roberto e credo che a Roma saranno esposte giustificazioni che confermeranno la Sua tesi.

"alfalimapapa" ha scritto:
io credo che se la planimetria dell'urbano (o elaborato planimetrico) conseguente al frazionamento non coincida con questo, il documento dell'urbano è tecnicamente errato e di conseguenza potrebbe anche invalidare l'atto salvo essere considerato come documento puramente indicativo e/o descrittivo della porzione compravenduta (ho acquistato la porzione A anzichè la porzione B).



Non sempre è così: in fin dei conti, le vie del Signore sono infinite!

Cordialmente

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einste

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Andria

 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2013 alle ore 22:18

"jema" ha scritto:
"geocinel" ha scritto:
Premesso che bisognerebbe leggere e conoscere bene tutti gli atti, compresa la CTU ecc.

Credo che la giurisprudenza, in generale, non debba essere presa come oro colato.

I giudici possono anche sbagliare soprattutto nei casi di CTU non tanto brillanti.


Perfettamente d'accordo.

"robertopi" ha scritto:
...
rilevo che i Giudici hanno voluto dare peso alla documentazione allegata all'atto di acquisto, che evidentemente supera il frazioanmento, quaesto per rimarcare la volonta delle parti al momento dell'acquisto. In poche parole la planimetria urbana, se pur discordante dai frazionamento, è allegata all'atto per cui è probante. tutto sommato la condivido la tesi.


Condivido quanto scritto da Roberto e credo che a Roma saranno esposte giustificazioni che confermeranno la Sua tesi.

"alfalimapapa" ha scritto:
io credo che se la planimetria dell'urbano (o elaborato planimetrico) conseguente al frazionamento non coincida con questo, il documento dell'urbano è tecnicamente errato e di conseguenza potrebbe anche invalidare l'atto salvo essere considerato come documento puramente indicativo e/o descrittivo della porzione compravenduta (ho acquistato la porzione A anzichè la porzione B).



Non sempre è così: in fin dei conti, le vie del Signore sono infinite!

Cordialmente



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topogeo

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Saluzzo (CN)

 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2013 alle ore 09:44

Frazionamento di un vecchio fabbricato ( stalla in disuso e sovrastemte fienile) costruito a campate.

In base agli accortdi il proprietario A vende a B 2 campate ( riservandosene 3). Viene fatto il frazionamento ma per incomrpensione fra tecnici , la linea dividente del frazionamento e' sulla campata successiva ( quindi la parte vednuta ad A risulterebbe di 3 campate anziche' 2).

Nessuno si accorge dell' errore nenache in sede di atto ove il frazionamento (gia' redatto coi PF) viene integralmente allegato.

In loco l' acquirente B (ed in accordo con A) incarica un' impresa di realizzare il musro divisorio come da accordi ( quindi acquisendo solo le 2 campate). Quella era la effettiva volonta' e cosi' si è stato fatto in loco. A distnza di 3-4 ann ci si accorge che la nuova dividente era sull' ALTRA campata quindi a circa 4 metri dallo stato di fatto !!!. Quindi a B spetterebbero 3 campate.

Per dissapori nel farttenpo createsi fra A e B ,, l' acquirente chiede si spsotare in loco il confine come da frazionamento e cioe' di acquisrie il possesso della terza campata .

Parte la causa... il Giudice sia in primo grado che in appello ..considerapiu' RILEVATE LO STATO DI FATTO. Egli ha ricercato la VOLONTA' delle parti: fondamentale e' stato l' incarico comune all' impresa di realizzare il muro sulla seconda campata ... Quindi la valenza del frazionamento e' stata considerata .. di fatto NULLA o meglio poiche' il frazionamento NON individuava la volontà delle parti ..non e' stato considerato .

Mi sono cadute tutte le certezze .. ma cosi' il giudice anzi I giudici hanno deciso !.

Piercarlo

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2013 alle ore 10:01

Piercarlo,

l'esperienza che ci porti ad esempio è rispondente all'esatto invito che facevo sopra:

rileggere bene e se possibile, chi può dovrebbe documentare la sentenza discussa, perchè mi pare di capire che in essa i giudici sono andati in profondità, specialmente sull'argomento che a noi interessa particolarmente!

Gianni

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geocinel
Carlo Cinelli
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 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2013 alle ore 15:03

Sono d'accordo con Gianni.

Prima tutti i documenti e dopo ne parliamo; se ne vogliamo parlare in profondità.

Se vogliamo fare accademia tutto va bene.

Ciò detto ogni caso è a sé stante.

Nel senso che non si può tirare l'elastico delle mutande dove ci fa comodo ma l'esempio di Piercarlo dimostra come si possano ribaltare le cose dipendentemente da ciò che è successo.

Cosa voglio dire?

Dalla descrizione che hai fatto, Piercarlo, è evidente come ci sia un errore nel frazionamento e quindi il Giudice, secondo me giustamente, lo annulla.

Non lo rende prova sussidiaria ma lo annulla. Non è valido perchè viziato da errore di interpretazione del Tecnico che porbabilmente dopo le indicazioni delle parti, quando è tornato per misurare, si era scordato quale era la campata che doveva fare da nuovo confine.

Altra cosa il problema di Alfalimapapa, di cui condivido anche le deduzioni del suo ultimo post.

Se ho capito bene lì c'era un frazionamento del 1975 (quindi post DPR 650 del 1972) con delle misure ben precise. Dopo sono state eseguite delle planimetrie all'urbano con misure differenti e allegate all'atto.

Non possono quest'ultime fare riferimento di prova in quanto vanno contro la dottrina.

Emanuele, ma come fai a dire che condividi quello che dice Roberto.

Allora buttiamo a mare le norme e facciamo come ci va di fare e a seconda di come ci siamo svegliati la mattina.

Cordialmente

Carlo Cinelli

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alfalimapapa

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 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2013 alle ore 21:29

...allacciandomi a quello che dice Carlo e rileggendo ancora la sentenza, mi pare di capire che entrambe le parti in causa abbiano acquistato i loro immobili dalla ditta Parco Aurora S.r.l. ditta costruttrice e nn si è trattato di una vendita fra loro quindi la volontà dei lotti che dovevano essere compravenduti è stata espressa in primis dalla stessa ditta che ha fatto redigere il frazionamento.



Seconda considerazione (volutamente a pensar male):

1. oggi redigo un frz e formo due lotti contigui

2. il cliente ke compra il lotto A mi è + simpatico di quello ke compra il lotto B

3. redigo le planimetrie in maniera tale che la corte del lotto A sia pù larga di un metro o anche + verso il lotto B e nessuno (come normale) se ne accorge e non vengono edificate recinzioni nel mezzo.

4. fra 10 anni quando saranno scomparsi i termini apposti in corrispondenza del frz il proprietario A si ritroverà con un metro in più di corte in quanto secondo tale sentenza verranno prese in considerazione le planimetrie anzichè il frazionamento.



ciò mi sembra paradossale ma è la conclusione a cui giungo applicando la sentenza!!!



cordialmente e come sempre con assoluto spirito costruttivo e di condivisione!

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geocinel
Carlo Cinelli
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 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2013 alle ore 10:29

Vorrei anche ricordare un altro aspetto importante che spesso viene dimenticato.

Il DPR 650 del 72, vero e unico cambimanento epocale nella storia catastale, nasceva per arginare tutto ciò che era successo fino ad allora.

Cosa succedeva?

Spesso i Tipi di frazionamento presentati e allegati alle note di voltura, quindi dopo gli atti di compravendita, riportavano misure in contrasto con planimetrie allegate agli atti stessi.

Queste planimetrie, richiamate e allegate agli atti, avevano maggiore valenza dei Tipi di Frazionamento che venivano redatti al solo scopo di aggioranare la mappa.

Questa cosa non andava bene al legislatore che capì come si sarebbe creata una discrasia tra la mappa catastale, di cui all'art.950 del CC, e lo stato di diritto. Questa circostanza avrebbe anche degenerato l'attendibilità metrica delle mappe oltre a quello che già è stato.

Pertanto pensò prima con l'Istruzione del 1969 di rendere contemporanei l'atto e l'approvazione del frazionamento e dopo con il DPR 650 del 1972 di rendere il Tipo di Frazionamento parte integrante e sostanziale dell'atto traslativo.

Al punto di dire che nessun'altra misura riportata nell'atto in disaccordo con il Tipo può avere valenza.

Quindi non si può avere dubbi sulla correttezza di alcune interpretazioni.

Anzi, dirò di più, non esistono interpretazioni.

Il Tipo di Frazionamento o è valido o non lo è.

Se lo è non può essere prova sussidiaria ma parte integrante e sostanziale dell'atto e unico interprete della volontà delle parti.

Se non lo è, prima va dimostrato il perché e dopo va ritenuto nullo, come giustamente ha fatto il Giudice nell'esempio di Piercarlo.

Cordialmente

Carlo Cinelli

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