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Argomento: Quando l'usucapione diventa un esproprio privato

Autore Risposta

rubino
.
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Italia Meridionale

 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2023 alle ore 17:40

"Latemar" ha scritto:
Il fatto che l'usucapione non si acquisisce per sentenza del giudice, ha consentito di poter effettuare trasferimenti di beni che altrimenti non si sarebbero mai potuti alienare e quindi agevolato l'abbandono.



I requisiti previsti dal Codice Civile chi li ha verificati? E come: con una dichiarazione resa davanti al Notaio? Negli anni '90 era diventata così di moda questo sistema che la conservatoria non trascriveva gli atti "per possesso" e fu l'unico modo per farli smettere.

Avevano cominciato a farlo anche con i terreni gravati da uso civico che sono INUSUCAPIBILI per definizione.

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kemplen

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 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2023 alle ore 17:51

"cassini" ha scritto:
Secondo te è profondamente ingiusta, secondo me è profondamente giusta.

Va benissimo, c'è la liberta di espressione in Italia.

"cassini" ha scritto:
Non è prevista la violenza nell'impossessarsi di una cosa.

E chi ha parlato di violenza? Non l'hai letto attentamente l'articolo perché ho scritto:

Invece no, a parte il possesso pacifico (ci mancherebbe solo che fosse valido anche quello violento)...

Ma capisco che vuoi trovare spunti per contraddire a prescindere ....

Io ho parlato di malafede, questa invece sì che è ammessa. Per me è abominevole che chi agisce in malafede venga premiato. Per te invece va bene?

"cassini" ha scritto:
Vuol dire che il tuo cliente ha dormito perché se si fosse opposto da subito non sarebbe successo niente.

Vedi, non l'hai letto l'articolo e vuoi solo fare il professore ...

Se lo avessi letto avresti trovato raccomandate fin dal 2002, cioè fin da quando è iniziata l'occupazione da parte del confinante (ne ha mandate parecchie, io ho riprodotto solo l'ultima) e la denuncia ai Carabinieri. In più ha sempre curato il bosco e il prato con suoi incaricati. Altro che dormire.

"cassini" ha scritto:
E comunque se non ti piace scrivi a qualche parlamentare per vedere se presenta un disegno di legge per abolirla. Ammesso che ne trovi uno..

Già fatto. Alcuni mesi fa, quando Salvini venne qui a Bassano, gli ho consegnato un testo con le mie considerazioni sul tema. Mi disse che era al corrente della questione usucapione e che se ne sarebbe occupato. Ma non nutro ovviamente grandi speranze ... i politici sono bravi solo quando devono essere votati, poi si dimenticano tutto.

"cassini" ha scritto:
Ho letto bene quello che hai scritto ma anche quello che riporti è impreciso.

No, vedi sopra, non l'hai letto bene, l'hai letto solo per trovare spunti di contraddizione.

"cassini" ha scritto:
Perché se c'è un uso della cosa il confine è li.
Non ci devono essere necessariamente dei picchetti, termini lapidei o chissà cos'altro. Meglio se ci fossero stati ma se c'è una o più testimonianze che dicono che il Tizio B usa quel terreno fino al limite del bosco quello è il confine.

Nel caso in questione nessuno dei testimoni sentiti dal giudice ha affermato fino a dove si estendeva l'uso dei due confinanti ma solo che l'uso dell'area contesa era promiscuo, a volte vedevano le persone incaricate dal mio committente, altre volte i confinanti.

Se vuoi continuare la discussione, visto che suscita interesse, leggi bene il caso che ho descritto invece che scrivere solo per dimostrare la tua grande competenza in materia. Su quella non abbiamo dubbi nessuno. Ma io ho perso ore a descrivere minuziosamente un caso concreto proprio perché è solo sui casi concreti che si possono fare delle considerazioni. Altrimenti si parla solo in termini generali e su quelli siamo bravi tutti.

geom. Gianni Rossi
cell. 3202896417
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geoalfa

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2023 alle ore 18:45

Come al solito, si " va da palo in frasca ", e me ne dispiace, perchè si agevola sempre ciò che non si gradisce!

Per ritornare sull'argomento usucapione vi allego questo:

L’intestazione catastale, l’azione di rivendica e l’usucapione

La Cassazione del 5.12.2013 n. 27296 stabilisce che la mera intestazione catastale di un bene non è elemento su cui si può basare l’usucapione (in quanto non prova il possesso reale del bene) e non costituisce un titolo di proprietà sul quale fondare l’azione di rivendica.

L'usucapione di un bene (mobile o immobile) è un modo di acquisto di un diritto su un bene a titolo originale, (cioè l'acquisto del diritto sul bene) non deriva da un precedente titolare, ma è indipendente da un precedente titolare e/o è effettuato contro un precedente titolare.

Si potrebbe dire che l'acquisto per usucapione non è legato alla volontà del titolare del diritto sul bene (come avviene nei trasferimenti a titolo derivato (es. vendita).

L'usucapione (codificata nel diritto romano) ed inserita anche nel nostro ordinamento, si basa su un semplice principio posto a tutela della ricchezza:

in altri termini, l'ordinamento ritiene che il proprietario di un bene ha anche l'obbligo di interessarsi del bene stesso (quanto meno in termini di gestione) al fine di evitare che il bene vada in rovina e si distrugga o che possa recare danno a terzi.

Da un lato, l'ordinamento non vede di buon occhio il titolare del bene se non si interessa dello stesso bene e questa valutazione negativa si accentua con il passare del tempo, dall'altro lato, l'ordinamento premia colui che pur non essendo titolare del bene si interessa dello stesso, fino al punto che decorso un dato tempo, l'ordinamento permette a colui che ha esercitato effettivamente le funzioni di titolare del bene di acquisire (usucapire) il bene e il diritto sul bene (anche senza la volontà del precedente titolare o anche contro la volontà del precedente titolare) e fa perdere il diritto sul bene a titolare reale che non si è interessato al bene stesso.

In altre parole, se il titolare del bene non si interessa dello stesso e lascia che un’altra persona usi e si interessi del bene, possedendolo, curandolo e gestendolo come se fosse il proprietario reale dello stesso, in tali casi l’ordinamento giuridico premia l’esigenza di preservare il bene e questa esigenza prevale sul titolo di proprietà, infatti, dopo un certo numero di anni verrà tutelato il possessore dello stesso (il quale diventerà proprietario del bene posseduto) scalzando il proprietario reale.

E' evidente che questa descrizione della ratio dell'usucapione è legata ad un contesto storico in cui la ricchezza era di difficile produzione e si privilegiava la tutela del bene rispetto la tutela del diritto del proprietario del bene stesso, ma questo stesso meccanismo rimane attivo anche oggi se si considera un altro aspetto (forse più moderno di quello descritto in precedenza): quello relativo all'estinzione del diritto per non uso.

Oggi, è principio consolidato che se un diritto reale di godimento non viene esercitato per un dato termine (sia questo quello ordinario di prescrizione decennale, sia questo termine coincidente con i 20 anni dell'usucapione) il diritto reale di godimento si estingue e si consolida con la nuda proprietà.

A quanto detto si potrebbe obbiettare che tale principio (l'estinzione per non uso) riguarda solo i diritti reali di godimento, (es. servitù, usufrutto) ma non può riguardare il diritto di proprietà che è imprescrittibile, l'obiezione è giusta, ma occorre considerare che il diritto di proprietà se è imprescrittibile, non è esente dall'usucapione, che si basa sul mancato esercizio del diritto.

Ecco, dunque, che l'usucapione da istituto a tutela del bene e della ricchezze diventa un istituto che sanziona il mancato esercizio del diritto, con una piccola differenza il mancato esercizio del diritto determina solo l'estinzione dello stesso, mentre, il mancato esercizio del diritto da parte del titolare dello stesso unito all'esercizio del medesimo diritto da parte di un soggetto non titolare dello stesso determina la creazione, in capo a quest'ultimo, del medesimo diritto (una sorta di trasferimento del diritto ex lege, che avviene senza la volontà del titolare o anche contro la volontà del titolare.

I presupposti per avere l'usucapione sono il passare del tempo, in caso di immobili il termine è di 20 anni, il possesso del bene e l'esercizio delle facoltà proprie di un terminato diritto (es. proprietà), il possesso deve essere pubblico, pacifico e continuo.

Sorvolando sulla descrizione dei requisiti del possesso, in genere a carico di colui che usucapisce spetta l'onere della prova di aver esercitato il possesso sul bene per il tempo necessario, la prova può essere fornita da testimoni, ma anche da altri elementi, come ad esempio, il pagamento delle bollette per la fornitura dei servizi (ad es. luce, gas) il pagamento delle relative imposte (imu, ici, ecc.).

Il alcuni casi non basta solo la prova del possesso, ma bisogna anche provare alcune situazioni concrete, es. per l'usucapione di una servitù di passaggio occorre provare l'esistenza di una strada.

Resta da valutare se la mera intestazione catastale di un bene possa essere un elemento che, in assenza di altri, possa confermare il possesso o essere un titolo idoneo che costituisce la proprietà del bene e sul quale basare l'azione di rivendica della proprietà.

La risposta deve essere ricercata nella funzione del catasto, il catasto ha un valore essenzialmente fiscale, l'intestazione catastale di un bene non prova che quel determinato soggetto sia l'effettivo titolare del bene (in altri termini, il catasto non è idoneo titolo di proprietà), così come l'intestazione catastale non è un elemento che può provare il possesso del bene e quindi (in assenza di altri elementi) dall'intestazione catastale del bene non può decorrete il termine per l'usucapione del bene stesso.

Quindi, per l'azione di rivendita occorre provare di essere proprietari del bene stesso (con un contratto, se l'acquisto è a titolo derivato) o con l'usucapione (se l'acquisto è a titolo originario), mentre, per la domanda di usucapione occorre provare il possesso del bene (che non può essere desunto dalla mera intestazione catastale di un determinato bene).

Cass. civ. sez. II, del 5 dicembre 2013, n. 27296 in pdf



Comunque consultate anche queste GUIDE:

Guide - Usucapione che cos'è - GeoLIVE

www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo...

Cordialità

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cassini

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 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2023 alle ore 19:02

Grazie Gianni detto Geoalfa che riporti sempre la Giurisprudenza che chiosa sulla questione.

Mi rivolgo ora all'altro Gianni.

Non lo faccio spesso ma questa volta l'ho letta davvero la tua perizia e, perdonami, ma non la condivido. Proprio nell'approccio.

Se poi tu dici che è a prescindere pensalo pure. Me ne faccio una ragione.

Credo che se il tuo committente fosse stato attento alla sua proprietà certe cose non sarebbero successe.

Lo sanno tutti quelli che fanno questo lavoro che le raccomandate non interrompono niente. Nel momento in cui si è iniziato il possesso altrui lui doveva subito intimarne la cessazione. Dopodiché la citazione. Invece ha fatto solo atti non risolutivi e oggi ne paga le conseguenze. Come è giusto che sia.

La malafede non esiste in queste vicende.

Fai un esperimento: lascia un sacchetto con un chilo di mele sul marciapiede di una via trafficata e torna il giorno dopo a vedere se c'è sempre. Difficile.

Deduzione: a te quel chilo di mele non serviva più di tanto altrimenti non l'avresti perso e chi lo ha raccolto forse ne aveva più necessità.

Vigilantibus non dormientibus.

La legge italiana si basa su questo principio......in particolare l'usucapione.

Sto seguendo proprio ora un caso simile e ho sconsigliato vivamente il mio cliente dal procedere con la rivendica di un terreno simile. Poi lui deciderà autonomamente ma io sarò con la coscienza a posto.

Ad salut

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Pippocad

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Südtirol

 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2023 alle ore 20:04

La raccomandata non interrompe nulla. E' risaputo da mo.
Nel caso in specie la prima raccomandata è stata inviata nel 2002. Tale raccomandata a distanza di 20 anni è utile solo alla controparte per certificare le date di possesso.

Però non vorrei che passasse il concetto che se io chiamo i carabinieri e vengono sul posto per constatare un accesso abusivo, colgono sul fatto auto o persone e stendono un verbale, questi non abbia alcun valore. Sottolineo: se vengono sul posto e stendono un verbale.

Il verbale del caso di JR è assolutamente irrilevante perché parla di:

-furto di legna da parte di ignoti;
- auto parcheggiate presumibilmente di ospiti del mio confinate.

E' irrilevante soprattutto perchè in fondo dice: “Non ho richiesto l'intervento di alcuna pattuglia delle Forze dell'Ordine per constatare l'accaduto. Non sono in grado di riconoscere i rei”
Quindi deposizione di parte fatta in caserma senza alcuna prova/data certa.

Se invece chiamo i carabinieri in loco e faccio stendere un verbale ogni volta che entra l'abusivo nel mio terreno eventualmente poi posso chiamare a testimoniare i militari. Con verbali + testimonianza un'idea sulla “pacificità” un giudice se la fa.

Comunque sia il cliente di JR è stato mal consigliato.
Parlando in generale, ove possibile, va inibito l'accesso (con recinzione, con sbarra, con massi, ecc) e se questo non è sufficiente è necessario attivarsi per via giudiziale.

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kemplen

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 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2023 alle ore 18:50

"cassini" ha scritto:
Se poi tu dici che è a prescindere pensalo pure.

Sì, lo penso, vedi sotto.

"cassini" ha scritto:
Lo sanno tutti quelli che fanno questo lavoro che le raccomandate non interrompono niente.

Vedi che parli solo per spirito di contraddizione. Che le raccomandate non interrompono l'ho scritto dappertutto. Ma quello che io ho sostenuto nell'articolo e anche qui, è che invece dovrebbero interrompere, eccome.

Non è da Stato civile che il legittimo proprietario, per difendere la sua proprietà, debba lui (non chi gliela vuole espropriare) attivarsi legalmente con tutte le spese e gli oneri del caso.

"cassini" ha scritto:
Nel momento in cui si è iniziato il possesso altrui lui doveva subito intimarne la cessazione. Dopodiché la citazione. Invece ha fatto solo atti non risolutivi e oggi ne paga le conseguenze.

Ma quali conseguenze? La causa è tuttora in corso, mica l'ha persa. Anzi, l'avvocato dice che abbiamo buone possibilità di vincerla, se interessa dirò anche il perché. Di intimazioni il mio committente ne ha fatte a iosa, nella speranza che venissero ascoltate. Poi è partito con l'azione legale nel 2019, cioè ampiamente entro i 20 anni per la maturazione dell'usucapione. Altro che atti non risolutivi.

"cassini" ha scritto:
La legge italiana si basa su questo principio......in particolare l'usucapione.

Penso che né tu, né il tuo amico Sudtirolese, abbiate capito il mio intervento, oppure l'avete capito, ma non resistete alla voglia di contraddire anche quando non c'è niente da contraddire.

Io non sto parlando del mio caso in sé, quello ce lo vediamo noi con l'avvocato e vedremo come andrà a finire. L'ho descritto solo per far capire, a chi non la conosce a fondo, la questione giuridica dell'usucapione e di come questa sia ingiustamente tutta a favore di chi vuole usucapire, mentre dovrebbe essere quanto meno paritetica.

"cassini" ha scritto:
La malafede non esiste in queste vicende.

Ma come? Hai sempre sostenuto che ogni caso fa storia a sé, e adesso invece fai affermazioni erga omnes. In questo caso la malafede è spaventosa, te lo garantisco.

"cassini" ha scritto:
Fai un esperimento: lascia un sacchetto con un chilo di mele sul marciapiede di una via trafficata e torna il giorno dopo a vedere se c'è sempre. Difficile.

Stupidaggini che non hanno niente a che vedere con la gravità di uno che vuole espropriarti un bene di grande valore .... e si trova favorito dalla legge.

geom. Gianni Rossi
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cassini

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 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2023 alle ore 18:58

Ma cosa c'entra l'esproprio con l'usucapione?

Hai un senso della proprietà che non è quello previsto dalle Leggi Italiane.

Fattene una ragione, sei solo tu che ritiene l'Usucapone una legge ingiusta.

Forse perché non ne capisci i risvolti sociali che sono nella Costituzione e nella natura di questo paese.

Nessuno può detenere più beni di quelli che non riesce a curare direttamente o indirettamente.

Una volta i SIGNORI che non ce la facevano direttamente a sorvegliare i propri beni delegavano e le forme si chiamavano Mezzadria, Enfiteusi, Affitto e quant'altro.

Ma così facendo creavano ricchezza per loro e per altri.

Quelli di oggi tengono incolti i propri campi e sfitte le proprie case. E' questo che vogliamo?

Ma di cosa stiamo parlando?

Ad salut

www.brocardi.it/V/vigilantibus-non-dormi...

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cassini

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Molise/Toscana o Toscana/Molise?

 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2023 alle ore 19:17

Ma poi l'avete capito o no perché B vuole usucapire il terreno di A?

Mi sembra di tutta evidenza.

L'avete fatta una indagine storica sul fabbricato di B?

Cosa mi tocca dire.........?!?!?

Poi vi mando la notula.

Ad salut

Carlo Cinelli

Letture consigliate:

- Avv. Debiasi - Determinazione dell'esatto confine tra i terreni contigui (postaato da PippoCad qualche tempo fa)

- Arthur Conan Doyle - Tutto Scherlock Holmes

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st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2023 alle ore 12:46

Buongiorno

Credo che uno degli aspetti più importanti non sia proprio emerso dal lungo preambolo di Kemplen.

Il fabbricato esisteva o no al momento della redazione della linea di frazionamento??????

Dalla numerazione sembrerebbe di no.

Pertanto una visione dei dati progettuali (del fabbricato) sarebbero molto interessante.

Il fatto che Kemplen, che si dichiara conoscitore della materia, non abbia esplicitato la problematica (relativo al fabbricato), fa pensare e molto........

Il fatto che alla fine del contenzioso (se non ho capito male) vada ad un accordo anche questo fa pensare male.

Ho l'impressione che il tuo cliente non uscirà molto contento dalla vicenda.

PS: sono stato assente per quelche giorno, ma la discussione sul famoso art 6 del regolamento di disciplina che fine ha fatto???? avrei voluto aggiungere un mio commento sui fatti accaduti.

saluti

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kemplen

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 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2023 alle ore 13:21

"st-topos" ha scritto:
Credo che uno degli aspetti più importanti non sia proprio emerso dal lungo preambolo di Kemplen.

Può darsi, ma già la mia descrizione del caso è stata molto lunga, se dovessi riportare tutti i dettagli sarebbe stata minimo il doppio, quindi ho cercato di dare gli elementi principali.

"st-topos" ha scritto:
Il fabbricato esisteva o no al momento della redazione della linea di frazionamento??????

Ma quale frazionamento? Vedi, ti lamenti che non ho precisato tutti gli elementi, ma dimostri che di non averlo letto l'articolo o, se l'hai letto, di aver capito. Ma diciamo che è colpa mia.

Il confine è una linea d'impianto (l'ho scritto molto chiaramente), non c'è nessun frazionamento. E sì, il fabbricato esisteva fin dall'impianto, il confinante lo ha solo ammodernato, ma la posizione non è variata.

"st-topos" ha scritto:
Il fatto che Kemplen, che si dichiara conoscitore della materia, non abbia esplicitato la problematica (relativo al fabbricato), fa pensare e molto........

Sì, fa pensare che sei tu che non capisci un c....

"st-topos" ha scritto:
Il fatto che alla fine del contenzioso (se non ho capito male) vada ad un accordo anche questo fa pensare male.

Vedi, non capisci un c.... e parli solo per fare polemica.

Come avevo scritto, la proposta dell'accordo bonario è arrivata dall'avvocato della controparte perché probabilmente ravvede il rischio di perdere la causa. Le probabilità che questo accordo vada in porto è a mio avviso molto scarsa. Poi tu pensa pure quello che vuoi.

"st-topos" ha scritto:
Ho l'impressione che il tuo cliente non uscirà molto contento dalla vicenda.

Io invece, conoscendo bene il tutto, ho l'impressione opposta.

Comunque vedo che qui lo spirito è sempre quello polemico più che quello tecnico, quindi termino qui la mia partecipazione alla discussione, la proseguo sugli altri siti e gruppi Facebook dove non ci sono cerchi magici.

Auguro buona continuazione nel caso altri volessero portarla avanti anche qui.

geom. Gianni Rossi
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st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2023 alle ore 16:28

Esimio Professore cortesemente chiarisci con qualche immagine del progetto dove fu posizionato il fabbricato rispetto al confine? Lo studio (narrazione della problematica) che hai fatto della vicenda sembra alquanto insufficiente, l'esposizione è molto superficiale.

Visto che hai scritto ".....Naturalmente qualsiasi vostro commento sarà gradito.......".

Aspetto.

Non hai risposto: "..... sono stato assente per quelche giorno, ma la discussione sul famoso art 6 del regolamento di disciplina che fine ha fatto???? avrei voluto aggiungere un mio commento sui fatti accaduti....."

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cassini

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 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2023 alle ore 16:46

"kemplen" ha scritto:

Il confine è una linea d'impianto (l'ho scritto molto chiaramente), non c'è nessun frazionamento. E sì, il fabbricato esisteva fin dall'impianto, il confinante lo ha solo ammodernato, ma la posizione non è variata.



Il confine di mappa è una linea d'impianto.

Non il confine.

La posizione non è variata: siamo sicuri? Non è mai stato ampliato con quella superfetazione verso il confine?

In che epoca è stato costruito?

Chi l'ha fatto era proprietario anche della particella contesa?

Quali erano le distanze legali dai confini per le costruzioni all'epoca?

Vedi a quante domande non hai risposto nella tua perizia.......

"kemplen" ha scritto:
Come avevo scritto, la proposta dell'accordo bonario è arrivata dall'avvocato della controparte perché probabilmente ravvede il rischio di perdere la causa. Le probabilità che questo accordo vada in porto è a mio avviso molto scarsa. Poi tu pensa pure quello che vuoi.



Qui mi dai da pensare.

Nella tua perizia infatti hai scritto:

"Ad oggi (Febbraio 2023) la causa è giunta al termine delle udienze di audizione dei testimoni. Nel frattempo, su istanza mia e del mio collega, si è ipotizzata una possibile transazione bonaria che prevede la cessione da parte di A a B di una certa porzione di terreno prospicente il fabbricato di B, a fronte della concessione di una servitù di passaggio sull’unica strada carrabile, privata sulla proprietà B, che giunge sul posto."

Bisogna che ti metti d'accordo con te stesso.

Chi è che non ha letto la tua perizia? Noi o te stesso?

"kemplen" ha scritto:

Comunque vedo che qui lo spirito è sempre quello polemico più che quello tecnico, quindi termino qui la mia partecipazione alla discussione, la proseguo sugli altri siti e gruppi Facebook dove non ci sono cerchi magici.



Si, la verità è sempre la stessa. Tu non accetti contraddittorio. Vuoi solo consenso. Ma tant'è.

Non dire proseguirò su FB. Dici proseguirò al bar. Fb è il bar.

"kemplen" ha scritto:
Auguro buona continuazione nel caso altri volessero portarla avanti anche qui.

geom. Gianni Rossi
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Te l'ho già detto mille volte:

Non augurare niente a nessuno. Grazie

E mi tocco.

Cordialmente

Carlo Cinelli

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st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2023 alle ore 17:06

Scusatemi fatemi fare una precisazione prima di essere nuovamente messo in castigo dietro la lavagna. nel mio post precedente ho scritto ".......con qualche immagine del progetto dove fu posizionato il fabbricato rispetto al confine...."

Dalle foto che hai sul tuo sito a corredo si vede che il fabbricato tutto è tranne quello di impianto catastale (vedere in particolare foto 6). Trattasi di un fabbricato che recentemente ha subito una rilevante ristrutturazione (statica ed estetica). Di conseguenza un progetto presentato deve esistere agli atti della vicenda processuale.

per precisione

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Pippocad

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 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2023 alle ore 17:08

"kemplen" ha scritto:
Penso che né tu, né il tuo amico Sudtirolese, abbiate capito il mio intervento, oppure l'avete capito, ma non resistete alla voglia di contraddire anche quando non c'è niente da contraddire.

Io non sto parlando del mio caso in sé, quello ce lo vediamo noi con l'avvocato e vedremo come andrà a finire. L'ho descritto solo per far capire, a chi non la conosce a fondo, la questione giuridica dell'usucapione e di come questa sia ingiustamente tutta a favore di chi vuole usucapire, mentre dovrebbe essere quanto meno paritetica.



Il tuo intervento mi è chiaro. Quello che contesto è la narrazione nel tuo articolo ove vuoi far apparire come una passeggiata usucapire un terreno. Balle. La descrizione è faziosa e tende a sentenziare. Ma quello è il tuo stile. Da influencer acchiappa click che mal si sposa con un contradditorio tecnico.

Quell’articolo tira le conclusioni fin da subito (esproprio legalizzato) ancora prima di essere arrivati a sentenza. Se tu avessi esperienza in merito non l’avresti scritto. Personalmente ho seguito qualche causa di usucapione e se il proprietario si costituisce o fa una azione petitoria, la strada è in salita per chi vuole usucapire. La legge tutela il proprietario. Tu invece scrivi che la strada è tutta a favore di chi vuole usucapire. Balle.

Poi ti contraddici quando scrivi che, dopo qualche anno di causa, “forse ci sarà un accordo transattivo” e/o “abbiamo buone possibilità di vincerla” pertanto anche il tuo caso dimostra che la strada è in salita per chi vuole usucapire.

Ovviamente vale sempre il concetto già scritto: “Vigilantibus non dormientibus” ovvero chi dorme non piglia pesci.

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cassini

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Molise/Toscana o Toscana/Molise?

 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2023 alle ore 17:19

Influencer acchiappa click

mmmhhhhhh!!!!!! (espressione compiaciuta tipo Locatelli di Masterchef)

Cordialmente

Carlo Cinelli

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