posto che: - ) in una intestazione catastale complessa, coesistano insieme all'attuale possessore A p.p. per 1/3, altri due intestati non più in vita: B p.p. 1/3 e C p.p. 1/3 tutti irreperibili;
- ) l'attuale possessore A oltre ad avere intestata la propria quota di 1/3, di fatto gode i frutti del possesso da oltre 20 anni notoriamente, in animo domini, indiviso, continuativamente e pacificamente;
- ) l'attuale possessore A cessi di vivere e lascia due figli senza aver disposto alcuna disposizione testamentaria;
domanda:
come va redatta la denuncia di successione per intestare tutte le quote ( anche quelle attribuite agli altri due intestatari B e C ) agli eredi del soggetto A ?
Risposta: Anche se le tre caratteristiche del possesso ( tutti ne sono a conoscenza, non ha subìto interruzioni e non ci sono contestazioni ) inducono a pensare che essendo A possessore di fatto, si possa di colpo trasferire tutte le quote di possesso agli eredi di A. Ma così non è.
Il trasferimento di diritti si concretizza con: 1- ) SENTENZA DEL GIUDICE, anch' essa debitamente trascritta e volturata!
2- ) ATTO PUBBLICO ROGATO da un NOTAIO (o da altro Pubblico Ufficiale allo scopo delegato) debitamente trascritto e volturato!
Non esistono ad oggi, precisi riferimenti normativi e legali che possano contraddire ciò.
Nel caso sopra esposto è preferibile e più agevole ricercare la sentenza di usucapione emessa dal giudice che garantisce il possessore dell'effettivo diritto.
Solo il giudice formulerà ai testimoni le domande del caso ed appurerà la conformità delle testimonianze e di conseguenza emetterà la sentenza di usucapione.
Nel corso di causa, sarà cura dell'avvocato del ricorrente ricostruire la storia effettiva e presenterà tutte le denuncie di successione del caso, in modo che la ditta contro la quale farà causa, per vedere riconosciuta la usucapione, sarà formata dagli aventi causa ( della corretta intestazione ) e non del possesso, spettando questo, a colui che, notoriamente l'ha posseduto in animo domini, indisturbato per oltre venti anni.
art. 1158 C.C.: il diritto di possesso diventa diritto di proprietà dopo 20 anni continuativi in pace e notorietà. Si conferma che il Codice civile contiene i principi del diritto ma spetta al Giudice affermarli ed applicarli, attraverso la sentenza!
Però c'è anche la possibilità ( conveniente per la celerità ) di rivolgersi al notaio e stipulare un rogito ad hoc, dove coloro che hanno subito la usucapione, prima presentano le denuncie di successione omesse, poi vendono la loro quota a colui che di fatto è possessore legittimo, il quale si accolla anche tutte le spese!
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Geoalfa; Dioptra;
Ultimo aggiornamento: 01 Maggio 2013 alle ore 11:20