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Autore Corretta procedura per modifica linea di mappa

SIMBA964

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in fede con DIO

 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2014 alle ore 15:31

Salve colleghi

Mi trovo in una situazione del genere:

Mi ritrovo con una linea di mappa spostata dal catasto, a seguito di istanza di parte, di una quantità di circa 14 ml.. O meglio il punto zero iniziale è rimasto invariato, ma il punto finale è stato spostato di quei 14 metri.

Cerco di dare più informazioni possibili per comprendere la problematica, la linea di mappa interessata non è mai stata toccata dal catasto per almeno 40 anni.

Negli anni si sono susseguiti vari atti di aggiornamento che hanno interessato detta linea di mappa, e nessuno non si è mai accorto di niente, non so se ci sono atti traslativi nel frattempo.

La mie domande in particolare sono:

1-ma il catasto può modificare una linea di mappa su istanza di parte senza coinvolgere/avvertire le proprietà interessate da detta linea ??

2-I proprietari interessati dallo spostamento possono in qualche maniera opporsi a detto modo di operare del catasto??

Se servirà inserire immagini mi farò aiutare dal qualcuno più bravo di me.



Saluti cordiali

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Autore Risposta

totonno
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 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2014 alle ore 16:58

Ciao, Stefano.

Vorrei fare una riflessione insieme a te.

A me sembra strano che l'ufficio debba coinvolgere le parti interessate che hanno proposto l'istanza. Non vedo neanche come possano contestare l'esito di una istanza prodotta dalle parti stesse interessate.

Dobbiamo capire poi cosa ti comporta questo spostamento, come si confronta con lo stato di fatto reale dei luoghi e quale sia il tuo intervento richiesto.

Inoltre: la linea scomparsa su quale documento è rappresentata? Quella nuova idem da quale documento è rappresentata ?

Saluti.

P.S. Eri a tavola tra me e Udino, ci hai lasciato le briciole. Mangi come un lupo !

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SIMBA964

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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in fede con DIO

 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2014 alle ore 17:07

Ciao Antonio

Scusa per le scarse informazioni che ho riportato, l'istanza è stata fatta da una ditta, ma lo spostamento interessa anche altre ditte.

Per le altre ditte comporta che si sono trovate un loro confine spostato da un giorno per l'altro senza neanche capire da dove arrivasse sta cosa.

Per quanto concerne la mia problematica in particolare sono ancora in fase di capire bene cosa possa comportare per una perizia fatta dal CTU (mio socio) e per la quale esiste già sentenza passata in giudicato e alla quale si deve dar corso.

Cioè il progetto divisionale della perizia era interessato da questo spostamento che ora potrebbe creare delle problematiche per dare un corretto corso alla sentenza.


Ma per il momento le mie domande sono quelle del primo intervento che non riporto, cioè voglio capire bene se il catasto si è comportato correttamente in questa prima fase.



Saluti amichevoli



P.S. A dire il vero mangio come uno scricciolo.

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totonno
(GURU)
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 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2014 alle ore 17:41

Detto così il catasto non poteva spostare la linea. Dai corso ad un altra istanza per ripristinare il confine nella stessa posizione originaria spiegando i motivi per i quali ritieni che lo spostamento non doveva essere effettuato e che la linea originaria era giustamente rappresentata perchè costituita di impianto o da frazionamento.

Saluti.

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SIMBA964

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in fede con DIO

 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2014 alle ore 17:55

Antonio sono ancora in fase preliminare della cosa, non so se il catasto abbia spostato la linea con motivazioni valide supportate dalla istanza.

E' troppo presto per dare per scontato certe cose, quello che per me è strano è il non aver comunicato niente agli interessati dallo spostamento. Questo mi suona veramente, ma molto veramente strano.

Mi viene in mente un mio precedente che chiedevo la modifica della mappa, con prove alla mano, ma mi hanno fermato subito dicemdomi che dovevo interessare tutte le proprietà coinvolte.



Saluti cordiali

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2014 alle ore 19:04

A me Stefano non suona strano. Se è stata fatta una istanza di una sola parte senza interessare gli altri vuol dire che nell'istanza c'erano più che validi motivi per ritenere che la linea dividente preesistente era posizionata erroneamente. Se questi motivi sono validi l'ufficio corregge l'errore (in autotutela) di propria iniziativa. Le altre parti interessate non possono contestare l'attività di correzione della mappa laddove si ritenga errata alla fonte di cui l'ufficio è responsabile. Evidentemente la mappa di impianto aveva quella linea mal rappresentata sul foglio e siccome questo non può essere imputato alle parti interessate, l'ufficio corregge un proprio errore in autotutela, anche se fatto presente da uno solo dei soggetti coinvolti, e lo deve fare subito veloce senza chiedere l'approvazione delle parti, poichè di errore d'ufficio si tratta.

Diverso è il caso di modificare una linea proveniente da un atto di aggiornamento presentato dalla parte interessata. In questo caso l'ufficio non può intervenire in assoluto sulla posizione della linea rilevata. Può solo annullare il tipo se ritiene che sia stato erroneamente approvato oppure soggetto a collaudo negativo. In questo caso il catasto avverte il tecnico ma soprattutto le parti interessate.

Attendiamo con ansia l'esito della ricerca sulle motivazioni che hanno portato a presentare l'istanza di correzione della linea medesima.

Ciaooooo Grandissimo.

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2014 alle ore 16:28

Saluti ragazzi, devo dire che la mia Agenzia, per nessun motivo, nemmeno per l'errore piu' grossolano da loro commesso, procede alla modifica della mappa se la richiesta e' di una parte sola, vuole da sempre che l'istanza sia firmata da tutti gli interessati, se e' solo una parte che richiede la correzione , non se ne parla di procedere senza il consenso anche dell'altra.....questo e' quanto.

Ciao M

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SIMBA964

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in fede con DIO

 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2014 alle ore 16:46

Ciao Fabio

Aggiorno un pò la situazione, questa mattina il tecnico che ha presentato l'istanza molto gentilmente mi ha inviato in PDF il protocollo dell'istanza assegnato dall'ufficio provinciale.

Premetto che i soggetti interessati dalla sentenza, per la parte di loro competenza allo spostamento della linea, non hanno controfirmato nessuna istanza.

Io ho intenzione di procedere in questo modo: storia grafica dall'impianto fino alla mappa attuale del wegis (prevedo che ci saranno almeno cinque sei mappe da visionare).

Esame della istanza presentata, storia di tutti gli atti tecnici che nel frattempo sono intervenuti (alcuni li conosco già, ma prevedo che altri salteranno fuori).

Vi terrò aggiornati



Saluti, Stefano

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SIMBA964

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in fede con DIO

 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2014 alle ore 12:11

Salve



Ritorno dal catasto con le braccia snobbate, mi è stato detto che su ordine del direttore non si può più chiedere copia della storia grafica della mappa dall'impianto al wegis.

Ma a voi risulta una cosa del genere??

Nemmeno l'istanza presentata dal tecnico che mi ha portato come conseguenza lo spostamento della linea di mappa è possibile averla.

Mi sembra che si stia sconvolgendo quello che è un sacro santo mio diritto, oppure devo pensare che sono rimasto indietro con i cambiamenti catastali.

Se qualcuno ha qualche riferimento normativo in merito alla mia vicenda, ne sarei molto grato se me lo riferisse.

Saluti cordiali

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2014 alle ore 12:46

Scusa ma il tecnico ti ha dato il protocollo e non la istanza ? Ma che cavolo ci fai. Ti ha dato l'aiuto del piffero. Il protocollo sarà già riportato in visura. L'istanza ci vuole. E' lì che c'è scritto le motivazioni alle quali il catasto ha preso riferimento per procedere allo spostamento del confine. Devono essere talmente clamorose che il catasto si è preso la facoltà di non chiedere pareri alle parti interessate e di procedere d'ufficio. Vedi di trovarle. Altrimenti devi procedere in altro modo. Facendo un istanza dimostrando inequivocabilmente che lo spostamento eseguito dall'ufficio è illegittimo.



Riguardo al problema della storia grafica, da quando l'agenzia del territorio è passata alle entrate ci sono molte problematiche di questo tipo. All'Agenzia delle Entrate non frega niente della storia grafica serve invece quella attuale per poter esercitare al meglio la propria attività essenziale di individuare e scovare tutti i probabili e possibili contribuenti fiscali possessori di immobilli e tutti gli immobili esistenti nel territorio. Aggiungerei anche l'opera di dissuadere al massimo il contribuente rompico****** non dandogli materiale che possa dargli ragione e legittimarlo nel non versare le tasse, congrue o meno che siano.

Ciao

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anonimo_leccese

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 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2014 alle ore 14:36

Che non si possano visionare le istanze presentate da altri mi sembra normale, almeno anche a lecce ho provato a richiedere un paio di volte e mi è stato negato in maniera assoluta la loro visione !!!!! Quindi non è nella tua sola agenzia,...d'altronde se tu presenti una documentazione avresti piacere che poi tutti vanno a "sbirciare" per capire cosa hai presentato ? Diverso le pratiche tecniche che sono "pubbliche" le altre sono istanze private, su cui, credo, vige la praivasi -

Anche se,....anche se:



3.1 IL DIRITTO DI ACCESSO

Il diritto di accesso si esplica sul documento amministrativo e una definizione di questo è contenuta nella legge 15/05 che all’art. 22, comma 1, lett. d) afferma: “per ‘documento amministrativo’ ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.
In proposito è stato acutamente rilevato “ …tale regola…ha un duplice scopo: A) definire l’oggetto dell’accesso nel documento…perché esso costituisce la rappresentazione del contenuto di un atto; B) in realtà è la norma di divieto di richieste non conoscitive, ma preordinate ad imporre alla P.A. un’attività elaborativa e, quindi, un quid pluris rispetto al documento”.
Dalla definizione si evince che il documento può essere stato prodotto dalla pubblica amministrazione destinataria dell’istanza ma anche da questa semplicemente posseduto, purchè concerna una attività di pubblico interesse . Oggetto della istanza possono essere tutti gli atti delle pubbliche amministrazioni, anche quelli disciplinati dal diritto privato, ciò in quanto l’espressione ‘pubblica amministrazione’, in questo contesto stà ad indicare sia i soggetti pubblici sia quelli privati che, però, svolgono ‘attività di pubblico interesse’.
La giurisprudenza è arrivata a inserire tra gli atti per i quali vige il diritto ad esercitare l’accesso anche gli atti prodotti da privati che, successivamente, sono stati “utilizzati” nello svolgimento del procedimento.
Il diritto di accesso ha una portata generale in quanto si estende oltre che agli atti facenti parte del documento di cui si chiede la ostensione anche degli atti procedimentali secondari , a meno che l’ente non adduca motivazioni tali – salvaguardia della riservatezza dell’amministrazione o di altri soggetti o per ragioni che attengano alla speditezza e al buon andamento dell’amministrazione -da non permettere la ostensione.
Solitamente, viene operata una distinzione tra atti di diritto privato formati o detenuti dalla PA nell’esercizio di funzioni che hanno come obiettivo il soddisfacimento degli interessi della collettività, dagli atti dei privati sic et simpliciter. Gli atti relativi alla prima categoria rientrano nel novero di quegli atti soggetti all’esercizio del diritto di accesso, i secondi atti sono ostensibili dalla pubblica amministrazione solo qualora si siano rivelati incidenti in merito alla decisione adottata dalla P.A..
In merito all’esercizio del diritto di accesso svolto dal soggetto definito, dalla normativa sul trattamento dei dati personali, “interessato ”, quest’ultimo può esercitare tale diritto anche riguardo ad atti, rectius materiali informativi, che lo riguardino anche se non sono assurti a livello di documenti.
L’autonomia del diritto di accesso, però, non è assoluta e quindi non è avulsa dalla esistenza di bisogni seri e dimostrati dal cittadino istante .
Come giustamente è stato affermato , “…nel valutare la consistenza della richiesta di accesso non si può prescindere dall’esigenza di un bisogno, individuale o collettivo, che l’ordinamento generale riconosce e garantisce…e che la legittimazione all’accesso, per un verso, è strumentale all’acquisizione della conoscenza necessaria a valutare la portata lesiva di atti o comportamenti; e, per altro e correlato verso, che essa non implica alcun potere ‘esplorativo’ e di ‘vigilanza’, da intendersi come diritto all’acquisizione conoscitiva di atti o comportamenti…”

www.dirittosuweb.com/aree/rubriche/recor...

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SIMBA964

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 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2014 alle ore 15:23

Salve



Secondo me invocando questa legge: www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:s...

posso accedere a tutti gli atti catastali che voglio e chiederne anche copia, ovviamente giustificando la richiesta con valida motivazione, che nel mio caso è dar corso ad una sentenza del tribunale.

Anonimo, non mi trovi d'accordo sulla non visione delle istanze di altri tecnici, le istanze di parte sono come qualsiasi altro documento presentato e recepito dal catasto e protocollato.

Allora se ritengo giusto il tuo concetto anche un progetto in comune diventerebbe segreto di stato, è stato presentato da un tecnico privato e nessuno può visionarlo??

Credo che la mia problematica andrà molto per le lunghe ed anche con risvolti poco piacevoli, comunque vi terrò sempre informati.

Antonio: in visura non c'è traccia del protocollo della istanza, perchè il catasto ha modificato la posizione della linea senza toccare nessuna superficie delle particelle interessate. Si il tecnico di parte mi ha dato solo il protocollo solo per gentilezza perchè poteva anche ignorarmi, certo che se mi dava anche l'istanza starei sudando molto meno di adesso.

Saluti cordiali

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SIMBA964

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 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2014 alle ore 16:36

Salve

Aggiornamento della situazione:

Un frazionamento eseguito nel 1942 creava la linea incriminata, nel 1947 a seguito di una lustrazione il catasto modificava detta linea rispetto al frazionamento del 1942.

La linea posizionata con la lustrazione del 1942 era rimasta inalterata fino a qualche mese fa, e fino a quando il catasto non l'ha modificata a seguito dell'istanza attuale.

La linea di lustrazione è stata oggetto di vari atti di aggiornamento come linea di appoggio.


Domanda, ha più valore il frazionamento del 1942?? Oppure la lustrazione del 1947 ??



Saluti cordiali

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anonimo_leccese

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 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2014 alle ore 17:34

"SIMBA964" ha scritto:
Salve

Anonimo, non mi trovi d'accordo sulla non visione delle istanze di altri tecnici, le istanze di parte sono come qualsiasi altro documento presentato e recepito dal catasto e protocollato.

Allora se ritengo giusto il tuo concetto anche un progetto in comune diventerebbe segreto di stato, è stato presentato da un tecnico privato e nessuno può visionarlo??

Saluti cordiali





Neanch'io son daccordo,..tant'è che comunque mi hanno negato la domanda scritta in bollo per visionare un'istanza di rettifica presentata da altri .

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SIMBA964

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20 Marzo 2014 alle ore 17:05

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 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2014 alle ore 17:53

"anonimo_leccese" ha scritto:


Neanch'io son daccordo,..tant'è che comunque mi hanno negato la domanda scritta in bollo per visionare un'istanza di rettifica presentata da altri .





Ciao egregio anonimo

Invoca la legge che ti ho evidenziato sopra.

A me questa mattina me l'hanno fatta vedere senza alcun problema, le notizie che ho aggiornato nell'ultimo intervento sono frutto della consultazione dell'istanza.



Buona giornata

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