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ampliamento fabbricato a distanza ridotta dal confine |

paolo21
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buonasera. ho un fabbricato edificato negli anni 50 con sagoma rettangolare 15 x 8 ubicato a distanza dal confine di proprietà inferiore a 3 ml sul lato da 15 metri. dovrei realizzare un piccolo ampliamento di circa 10 mq ma per motivi estetici e funzionali dovrei realizzarlo sul prolungamento del lato da 15 metri, ma ovviamente non ho la distanza di 5 metri dal confine. esiste qualche norma che mi permette di farlo non avendo distanza minima dal confine? posso realizzare l'ampliamento sul prolungamento della facciata esistene non avendo cmq altri fabbricati limitrofi per usufruire di allineamento? ps. volevo caricare un file jpeg per schematizzare la tipologia ma non so come fare. chi mi aiuta? cosa metto nell' URL avendo il file sul desktop?
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EFFEGI
f.g.
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Irpinia
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"paolo21" ha scritto: buonasera. ho un fabbricato edificato negli anni 50 con sagoma rettangolare 15 x 8 ubicato a distanza dal confine di proprietà inferiore a 3 ml sul lato da 15 metri. dovrei realizzare un piccolo ampliamento di circa 10 mq ma per motivi estetici e funzionali dovrei realizzarlo sul prolungamento del lato da 15 metri, ma ovviamente non ho la distanza di 5 metri dal confine. esiste qualche norma che mi permette di farlo non avendo distanza minima dal confine? posso realizzare l'ampliamento sul prolungamento della facciata esistene non avendo cmq altri fabbricati limitrofi per usufruire di allineamento? ps. volevo caricare un file jpeg per schematizzare la tipologia ma non so come fare. chi mi aiuta? cosa metto nell' URL avendo il file sul desktop? Le distanze dai confini e fabbricati sono inderogabili secondo il DM 1444/68, e le NTA comunali possono stabilire soltanto delle distanze più "restrittive". Occorre verificare se è possibile, secondo le NTA comunali, edificare "a confine", e in caso negativo occorre rispettare inderogabilmente la distanza minima prevista. Quindi, per poter procedere all'ampliamento del fabbricato rispetto al suo lato più lungo ti devi arretrare fino alla distanza minima prevista. Saluti
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Leo
Leonardo Gualandi (leometra@gmail.com)
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Castel del Rio
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Salve. Quando mi avventuro in terreno in cui scorrazzo rarametne e malvolentieri domando sempre preventivamente scusa per eventuali scivoloni. Quindi ciò che espongo, che ha valore di semplice pulce nell'orecchio, dovrà semrpe essere sottoposto a verifiche MOLTO attente. Premesso ciò, mi pare che soltanto le distanze da altri fabbricati non siano derogabili, mentre quelle dal confine lo siano. E comunque non trovo nel DM 1444/68 alcun riferimento a queste ultime. La deroga mi risulta possibile, ovviamente se autorizzata dal confinante, ma starei anche attento all'art 875 cc " Comunione forzosa del muro che non è sul confine", in quanto Paolo21 parla di muro attualmente a distanza inferiore ai 3 metri, mentre il codice civile parla di muro " a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali". Se il regolamento stabilisse cinque metri, e attualmente fossimo a meno della metà, mi pare che l'art. 875 potrebbe trovare applicazione. Salvo capire se quell'articolo vale anche dopo usucapita la posizione per effetto della sessantina d'anni intercorsa. Attendo interventi urbanisticamente e giuridicamente più qualificati. Leonardo Gualandi
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paolo21
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10 Febbraio 2009
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| confine | | ||||||||||| ||__________________ | ??? !!!!!! | ampliamento !!!!| | !!!!!!!!!!!!!!! | _____________ ! !!| | |||||||||||||| ||||||||||||||||||||||| | | ||||||||||||||fabbricato esistente | | |||2,50 m|| | ||||||||||||||||||||||| | questo è lo schema tipo molto empirico non sapendo come caricare le immagini. la situazione è veritiera in quanto l'ampliamento è ubicato in quella posizione. il muro del fabbricato esistente è a circa 2,50 m dal confine e non ci sono fabbricati a distanza di 10 metri ma a circa 20. quindi il problema di distanza dai fabbricati non sussiste. essendo come dicevo il fabbricato esistente ubicato a distanza ridotta volevo sapere se è possibile ubicare l'ampliamento prolungando l'edificio esistente e quindi posizionandomi a 2,50 ml dal confine. preciso che il terreno confinante è di un ente pubblico pertanto le eventuali autorizzarioni per edificare a distanza ridotta le avrei non prima di 6/12 mesi (autorizzazioni simili le ho richieste allo stesso ente anni fa ed i tempi sono questi). preciso inoltre che lo stesso terreno confinante è ad una quota di meno 3 metri circa e sul confine c'è un muro di contenimento con recinzione. non credo pertanto la soluzione di LEO possa essere adottata in questo caso. ringraziandovi Buona Lavoro
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SIMBA64
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Salve In edilizia devi rispettare le distanze imposte dalle norme tecniche di attuazione (NTA) o regolamento edilizio del comune dove operi, oltre alle distante imposte dal codice civile (quelle è meglio e consigliabile rispettarle sempre per precauzione). Poi ci sono distanze imposte anche dai Piani Casa che diciamo vanno in deroga un po a quelle delle NTA. Qualche deroga è ammessa, ma deve essere accettata anche dal confinante interessato stipulando un vincolo di distanza. In linea generale è così, poi valuta attentamente il tuo caso con quanto ti è stato suggerito. Saluti
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Leo
Leonardo Gualandi (leometra@gmail.com)
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Castel del Rio
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Ciao Paolo21, più che una soluzione, avevo evidenziato un potenziale rischio. Quindi la notizia che quello non si corra è buona. Se la mia interpretazione delle norme è corretta, puoi scegliere fra due opzioni: - costruire liberamente l'ampliamento a cinque metri dal confine; - chiedre l'autorizzazione a derogare all'Ente confinante. Se ne hai già chieste e sono arrivate, a prescindere dai tempi è una buona cosa... Se invece è corretta l'interpretazione di Effegi, allora non hai che la prima possibilità! Leonardo
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samsung
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Anch'io la penso come Effegi: in assenza di accordi preventivi e scritti col confinante l'ampliamento deve rispettare le distanze minime consentite. Per aggiungere un elemento a sostegno di ciò, dovresti arretrare la nuova costruzione anche in caso di sopraelevazione e non solo negli ampliamenti orizzontali.
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Leo
Leonardo Gualandi (leometra@gmail.com)
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Mi spiego meglio. A me risulta che la distanza fra fabbricati sia inderogabile. Ovvero non esista alcuna possibilità di derogare neppure in accordo con i confinanti, in quanto prescritta per tutelare la qualità edilizia in generale (scusate, Urbanisti, se mi esprimo come un cavernicolo). La distanza dal confine è invece prescritta unicamente per tutelare il diritto del confinante, il quale quindi può concedere una deroga ben sapendo che con ciò vincolerà sé stesso a rispettare comunque la distanza dal fabbricato. Nel dettaglio, poi, le deroghe possono essere condizionate a determinate caratteristiche dei fabbricati a cui sono concesse, e in particolare alle vedute... ma non voglio uscire dal tema. Leonardo
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Ale2003
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Concordo con quanto detto da EFFEGI, ma ti consiglio di verificare se nella tua regione è tuttora applicabile il piano casa. In tal caso, potrebbero essere ammessi degli ampliamenti , entro determinate percentuali volumetriche, che possono superare i limiti di distanza tra pareti prospicienti previsti negli atti di pianificazione comunale, purchè, nel rispetto dei distacchi stabiliti dal codice civile ( artt.873 e ss. c.c.). Saluti
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geoalfa
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ma ..... poi c'è da soppesare bene ed informarsi altrettanto bene se il confinante accetterà con supina rassegnazione la evidente noncuranza delle norme ormai consolidate e che fanno tuttora testo, sia pure forzatamente modificate dai vari piani casa.... sarei molto cauto ....
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geoalfa
(GURU)
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Guardate un poco la Sentenza del Consiglio di Stato n 7731 del 2nov2010 che ora ho messo fra le NORMATIVE -->SENTENZE ...! quindi questa conferma l'affermazione di Leonardo! .... in particolare: [ .... L'art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, laddove prescrive la distanza di dieci metri tra le pareti finestrate di edifici antistanti, va rispettata in tutti i casi, trattandosi di norma volta ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario, e pertanto non è eludibile. Pertanto, le distanze tra le costruzioni sono predeterminate con carattere cogente in via generale ed astratta, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza, di modo che al giudice non è lasciato alcun margine di discrezionalità nell'applicazione della disciplina in materia di equo contemperamento degli opposti interessi. ... ] mi sa tanto che tanti tabù cadranno....
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