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Argomento: Visure ipocatastale ctu
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Salvatore_B.
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29 Gennaio 2014 alle ore 14:47
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Juneau
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C'è a mio modo di vedere un piccolo particolare che non torna. 1) spraticante ha chiesto cosa significasse quel simbolo; 2) Poi la discussione si è spostata su cosa rappresenatsse (solo ex rurali? ex rurali e fotoindicati? altre robe?). Leggendo attentamente lì nel 2011 discutono che non riuscivano a toglierlo. Nessun cenno sul significato. Aspettiamo camillo se riuscirà a dirci cosa significa. "Senza polemiche, per favore."
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Salvatore_B.
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29 Gennaio 2014 alle ore 14:47
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Juneau
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"spraticante" ha scritto: Innanzitutto grazie a tutti per avermi risposto! Ho rifatto l'ispezione ipotecaria per soggetto (nonostante fosse presente nel fascicolo)per verifica e ho stampato solo le note che mi interessavano. Avevo dimenticato di dire a gianni04 e a geoalfa che spraticante aveva ringraziato tutti, quindi anche me per la mia prima risposta ...
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arturo68
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27 Gennaio 2014
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Le Castella - Mar Jonio
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certamente spraticante è un ragazzo modello che ringrazia sia per gli aiuti disinteressati che per quelli oggetto di vanità!
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arturo68
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27 Gennaio 2014
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Le Castella - Mar Jonio
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carissimi, mi riferisco all'oscuro simbolo >< che è ben indicato nella circolare 7 del 2011, a pagina 3: www.geolive.org/normativa/circolari/2011... e precisamente il simbolo sta ad indicare che la particella è oggetto di aggiornamento ed attribuzione di rendita
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Salvatore_B.
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29 Gennaio 2014 alle ore 14:47
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"arturo68" ha scritto: certamente spraticante è un ragazzo modello che ringrazia sia per gli aiuti disinteressati che per quelli oggetto di vanità! Esatto, esatto, disinteressatissmo come il tuo primo messaggio che hai fatto in questo thread. Ha aiutato molto. Vedi arturo, la cosa più normale in un forum è lasciare rispondere ognuno con il proprio nome utente, sempre che abbia motivato interesse di rispondere. Voglio dire: Ti rendi conto che hai attribuito a spraticante un ben determinato pensiero? Inoltre mi è stato detto che quel punto interrogativo è stilisticamente un po' fuori luogo. In diversi forum non esistono punti interrogativi (singoli), perché ognuno discute del topic, dicendo la sua (in topic) e chi ha voglia di dissentire ne spiega i motivi, senza uscire fuori dal topic. Carissimo arturo io sono molto giovane e mi dicono che ho ampi margini di miglioramento. Tu che sei del '48 hai le stesse possibilità? Scusate l'OT.
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camillo12
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01 Marzo 2013
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Montebelluna
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su costui (salvatore)ho già rispoto qui: www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc... agli amministratori: provvedete a ridimensionarlo, quando dice fesserie e disorientano soprattutto chi è poco esperto con le sue personali convinzioni da saputello si permette di interpretare l'età da un numeretto! Se preferisce altri forum, ben vada! Non ce ne dispiaciamo!
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Salvatore_B.
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29 Gennaio 2014 alle ore 14:47
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Juneau
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"camillo12" ha scritto: su costui (salvatore)ho già rispoto qui: www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc... agli amministratori: provvedete a ridimensionarlo, quando dice fesserie e disorientano soprattutto chi è poco esperto con le sue personali convinzioni da saputello si permette di interpretare l'età da un numeretto! Se preferisce altri forum, ben vada! Non ce ne dispiaciamo! Non replico perché non è religioso scrivere OT. Noto che in questo forum tanti sforniti di procura stanno a rispondere per altri.
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spraticante
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Mi dispiace che la mia domanda abbia portato tante polemiche, però ci tenevo a precisare che se ho ringraziato tutti è perchè, volente o nolente, capita spesso che nessuno ti consideri nei forum...quindi mi sembra educato ringraziare chi, comunque, ti ha dedicato del tempo! Poi è ovvio che starà a me approfondire le risposte ricevute e capire quanto attendibili possano essere...ma partendo da zero possono pur sempre rappresentare, per lo meno, uno spunto da cui partire con i propri studi!! E poi so anche che ci sarà sempre qualcun'altro pronto a smentire la risposta del primo e darmi quindi altri suggerimenti!! Per quanto riguarda, invece, i quesiti posti dal giudice avevo già pensato che prima di iniziare un lavoro del genere sarebbe stato opportuno presentare istanza al giudice per avere l'autorizzazione a procedere...anche perché, ho letto (non ricordo dove) che il giudice deve autorizzarmi (una specie di delega) a firmare eventuali pregeo e/o docfa sia come tecnico e sia al posto del proprietario. Grazie comunque per avermelo suggerito! P.S. In tutto questo vi ricordo che farò il sopralluogo la settimana prox (sempre che venga qualcuno sul posto) quindi ancora non so bene cosa troverò
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Salvatore_B.
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29 Gennaio 2014 alle ore 14:47
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Juneau
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Nei forum capita di tutto; non mi pare giusto che tu debba dispiacerti. Con il tempo quel genere di discussioni OT le vedrai in altra maniera. L'importante è avere qualcuno "che consideri", avere spunti per iniziare... e poi concludere bene. Oltre al lavoro che devi fare per rispondere a tutti i quesiti, se dovrai regolarizzare un certo numero di fabbricati, devi ben progranmarti di svolgere il tutto entro i giorni che ti sono stati assegnati. Dopo alcuni anni che non ne svolgevo, di recente mi sono stati stati conferiti due incarichi come il tuo che tra pochi giorni assumerò.
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spraticante
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Giusto per la cronaca..ho dato un'occhiata con google maps e ho visto che, oltre al fabbricato già oggetto di accertamento da parte dell'AE, è stato realizzato anche un intero capannone su un'altra particella!!!...comunque stavo pensando che, in ogni caso, prima di procedere con l'aggiornamento catastale urge una visita all'ufficio tecnico del comune per capire se tali fabbricati sono stati realizzati abusivamente (come credo) o meno è capire se ci sono i margini per una sanatoria!!!...potrebbe essere pure che, in tutti questi discorsi, alla fine l'unica strada percorribile sia la demolizione!!...boh!?!...farò le dovute ricerche e poi vedremo!!
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geoalfa
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Mi dispiacerebbe andare fuori tema e riporto solo la parte della tua domanda necessaria : "spraticante" ha scritto: ...domanda: facendo le visure ho potuto verificare che alcuni fabbricati rurali sono censiti al catasto terreni e non all'urbano. Dovendo regolarizzare la situazione (ovviamente non prima di aver verificato l'esistenza dei requisiti di ruralità...ma devo ancora fare il sopralluogo e altre verifiche) dovrei fare solo il docfa o anche un t.m.? (i fabbricati sono presenti in mappa). .... Dopo aver accertato che sei autorizzato dal Giudice ( e dopo avergli sottoposto con chiarezza l'importo necessario ) ti dovrai attivare per la presentazione dei documenti necessari! Il principale obbligo che hai è quello di accatastare tutti gli immobili che rilevi! e ciò indipendentemente dal resto, abusi edilizi o meno, ruralità o meno! Di tutte le incongruenze, inesattezze ne riferirai dettagliatamente nella CTU!
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Salvatore_B.
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29 Gennaio 2014 alle ore 14:47
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Juneau
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"spraticante" ha scritto: Giusto per la cronaca..ho dato un'occhiata con google maps e ho visto che, oltre al fabbricato già oggetto di accertamento da parte dell'AE, è stato realizzato anche un intero capannone su un'altra particella!!!...comunque stavo pensando che, in ogni caso, prima di procedere con l'aggiornamento catastale urge una visita all'ufficio tecnico del comune per capire se tali fabbricati sono stati realizzati abusivamente (come credo) o meno è capire se ci sono i margini per una sanatoria!!!...potrebbe essere pure che, in tutti questi discorsi, alla fine l'unica strada percorribile sia la demolizione!!...boh!?!...farò le dovute ricerche e poi vedremo!! Sei alla tua prima esperienza e necessiti di un po' di calma. Nelle esecuzioni immobiliari non si percorre la strada della demolizione; non fa parte di questa sezione del Tribunale la strada della demolizoni. Per prima cosa ti fai i rilievi dettagliati dei beni. Poi avendo questi, siccome devi rispondere sulla regolarità urbanistica di ogni bene, vai al Comune per verificare se c'è progetto approvato; se lo ritieni meglio per te, ti fai fare delle copie conformi degli atti urbanistici (se hanno presentato progetti). Dovrai verificare, ed esprimerti in relazione, se ogni bene è corrispondente al progetto approvato oppure se esso non è corrpondente, dicendo in relazione dove non corrisponde (difformità urbanistitiche..., incluse le distanze dai confini e dalle strade, se rispettate o no). Già solo questo è un bel malloppo di lavoro che devi fare. Se ci sono "margini" per fare una sanatoria ai sensi della 326/2003 dipende dalla data del pignoramento (su questo aspetto poi vedrò la norma). Dovrai pure dire in relazione se ci sono i margini dell'ex art. 13 legge 47/1985. Da noi chiedono se è possibile la sanatoria legeg 326/2003 o la sanatoria ex art. 13 della 47/1985 e vogliono che ne determiniamo i costi totali (il'acquirente deve sapere le spese per regolarizzarsi il bene al Comune). Se non è possibile alcuna sanatoria lo si esprime in relazione. Non mi voglio pronunciare circa la regolarità catastale, essendo secondaria per la commercializzazione del bene rispetto a quella urbanistica, e già quello che devi fare è tanto per ora. Da noi fino a qualche anno fa (a breve vedrò se è ancora così) trasferivano senza alcun "aggiornamento" catastale, ma in relazione ci si deve esprimere sulla situazione catastale del bene (l'acquirente deve sapere pure questo aspetto). Nei pignoramenti della zona dove sono anche i beni totalmente abusivi e per nulla sanabili vengono trasferiti dal Tribunale (tra poco mi aggiornerò se qui è cambiata qualcosa). Se non lo hai già fatto, su Internet, relativamente al tuo Tribunale, scaricati qualche CTU, la migliore o la meno scarsa, e la segui per aiutarti, verificando però che non dovrai lasciare scoperta nessuna delle domande che il giudice ha fatto a te. E' ridondante dire che dovrai però ragionare con la tua testa perché sei tu che firmi.
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geoalfa
(GURU)
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Non riporto ancora una volta il messaggio già abbondantemente già riportato! Mi dispiace assai vedere dati consigli che possono portare in inganno un giovane inesperto che si accinge a redigere la sua prima CTU in una EI! Suggerirei un buon passo indietro: sulla possibilità di un buon esito della EI in presenza di fabbricati o terreni oggetto di Abusi Edilizi ed in questo case fo evidenziare come: Poichè le nullità di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 non si estendono ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali (come confermato dall'articolo 46 del Dpr 380/2001: in entrambe le norme citate, la facoltà di sanatoria non è concessa all'acquirente in via automatica, ma è subordinata all'esistenza delle relative condizioni), di talché anche l'immobile abusivo non sanabile può costituire oggetto di vendita forzata, purché ciò sia dichiarato nel bando di vendita. In caso contrario, si sarebbe, difatti, in presenza di un'alienazione di aliud pro alio rispetto alla quale non opera l'esclusione della garanzia per i vizi della cosa di cui all'articolo 2922 secondo comma Codice civile. Così si è pronunziata la Cassazione con la sentenza n. 23140 emessa l’11/10/2013, chiamata a decidere sulla legittimità del trasferimento in sede esecutiva di un immobile abusivo, a seguito del ricorso avverso la sentenza di rigetto dell’opposizione proposta dal debitore esecutato sul presupposto che la vendita all'asta era nulla, perché il cespite staggito era stato suddiviso - per una migliore liquidazione- in più unità e tanto non era consentito dalle norme urbanistiche vigenti, corredato dal seguente quesito: “Anche al decreto di trasferimento ex art. 586 cpc sono applicabili le regole proprie della nullità dell’atto, ove il bene oggetto di trasferimento sia, in conseguenza del decreto, da ritenersi illecito sotto l’aspetto urbanistico-amministrativo e non sanabile”. La Cassazione ha rigettato il ricorso, concludendo che un immobile abusivo può essere trasferito in sede esecutiva e l’aggiudicatario, ove ne ricorrano i presupposti, ha l'onere di provvedere alla sanatoria entro 120 giorni dal decreto di trasferimento. La norma applicabile è l'articolo 46 del Testo unico edilizia (DPR 380/2001), che statuisce la nullità di tutti i trasferimenti aventi a oggetto immobili abusivi costruiti dopo il 17 marzo 1985 e che non opera nel caso di vendite esecutive immobiliari, in quanto, in base al combinato disposto del comma 5 del citato DPR e 40, comma 6 della L. 28 febbraio 1985 n.47, nel caso di sanabilità degli abusi, l’aggiudicatario è rimesso nei termini per la presentazione della domanda della concessione in sanatoria. La verifica della presenza e della sanabilità degli abusi è compito del consulente tecnico d’ufficio, che deve verificare la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative e l’esistenza o meno di dichiarazioni di agibilità e, in caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistica-edilizia, descrivere dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e dire se l’illecito sia stato sanato o sia sanabile in base combinato disposto dagli artt. 46, comma 5°, del DPR 6 giugno 2001, n.380 e 40, comma 6° della L. 28 febbraio1985 n.47. Nel caso in cui l’abuso non è sanabile, l’immobile viene trasferito nello stato di fatto in cui si trova e l’aggiudicatario ha l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il cui costo è decurtato dal prezzo di stima. Viceversa, se l’immobile si trova nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, l’aggiudicatario è rimesso in termini e deve procedere al deposito della relativa domanda entro centoventi giorni dall’emissione del decreto di trasferimento, così come disposto dal DL 23 aprile 1985 n. 146 e dai successivi interventi legislativi che hanno lasciato fermo tale termine. La facoltà della sanatoria, infatti, ha chiarito la Corte, non è concessa all’acquirente in via automatica, ma è subordinata all’esistenza delle relative condizioni, di talchè anche l’immobile abusivo non sanabile può costituire oggetto di vendita forzata, purchè ciò sia espressamente e chiaramente dichiarato nel bando. In mancanza si sarebbe in presenza di un’alienazione di aliud pro alio rispetto alla quale non opera l’esclusione della garanzia per vizi della cosa di cui all’art. 2922 cc con possibilità, per l'acquirente all'asta, di chiedere l'annullamento della vendita. Alla luce di ciò, secondo me, (e penso di poterlo permettermelo dopo una esperienza in merito di circa 30 anni ) nel caso di EI di immobili, sì c'è da fare tutte le ricerche, catastali, urbanistiche ecc.. ma è anche necessario direi indispensabile relazionare esattamente le condizioni degli immobili e mettere in bella evidenza che l'immobile dovrà essere sanato entro 120 gg dal trasferimento per sentenza! Ma perchè il bene o i beni potessero essere regolarmente trasferiti è indispensabile che l'accatastamento sia regolarmente redatto! Perchè senza idonea certificazione il Giudice cosa assegna in diritto di proprietà? Le promesse? Quindi Spraticante stai molto attento a quello che fai, alle indagini che porterai avanti ed a come produrrai la CTU!
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spraticante
Iscritto il:
09 Marzo 2011
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Ok...grazie ancora sia a te (salvatore b) che a geoalfa...
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spraticante
Iscritto il:
09 Marzo 2011
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Ho letto solo dopo il nuovo messaggio di geoalfa. Quindi in parole povere se ho ben capito, ti prego di correggermi se sbaglio, la prima cosa da fare, indipendentemente dalla regolarità urbanistica, è regolarizzare la situazione catastale. Dopo di ciò, fatte le dovute ricerche presso gli uffici tecnici, relazionare in ctu spiegando se la situazione è sanabile o meno ed indicare tutte le spese necessarie per farlo...oltre a sottolineare che l'aggiudicatario del bene dovrà regolarizzare lo stato dei luoghi entro 120 gg. dalla data di acquisto. Quindi, nell'ipotesi in cui tale fabbricato non è sanabile dovrà comunque essere demolito...giusto?...in tal caso io acquirente comprerei con questa consapevolezza! Quante cose si imparano in questo forum!!!!
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