Salve, cercando su google invano risposte ai miei quesiti ho trovato molte discussioni ricche di spunti sui vostri topic, spero quindi possiate aiutarmi e che il mio quesito non sia troppo off topic.
Da quanto ho capito l'istituto desueto del livello per certi versi è stato equiparato ed è equiparabile all'enfiteusi. La mancata corrispondenza del canone anche per diversi decenni non comporta la possibilità da parte dell'enfiteuta di acquistare la proprieta per usucapione. Ciò vale anche per il livello?
Nel caso che mi interessa da vicino un ente religioso (concedente) ha venduto a terzi un terreno sul quale grava un livello. Il livellario si ritrova dopo almeno 4 generazioni (parliamo di inizio secolo scorso) con questo presunto nuovo proprietario. Sul fondo nel frattempo sono state realizzate negli anni anche delle strutture che neanche risultano al catasto, strutture che se interpreto bene il codice civile spettano all'enfiteuta per accessione. Da che vi è memoria non è stato pagato alcun canone.
[size= 10px]Quello che mi chiedo al di là del singolo caso, può un concedente disporre del proprio fondo come crede (vendendolo quindi anche a terzi) o ha comunque degli obblighi nei confronti dell'enfiteuta o livellario?[/size]
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[size= 10px]Da ignorante in materia avrei pensato subito che per usucapione il.problema neanche si pone. Da un secolo quella è casa tua e quello è il tuo terreno. Ora che invece sto iniziando a studiare diritto privato mi si apre un po' un mondo nuovo. Purtroppo questi argomenti non sono molto trattati essendo considerati marginali, mentre in alcune realtà come la mia (Calabria) noto che sono ancora casi frequenti.[/size]
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[size= 10px]Spero possiate aiutarmi a chiarire i miei dubbi e anche ad indirizzarmi sulle norme affinché io possa padroneggiare meglio la materia.[/size]
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[size= 10px]Dallidea che mi sono fatto oggi a fronte del mio studio ai primi stadi: il concedente può vendere ma sul terreno continua a gravare il diritto reale, essendo questo legato al fondo e non alle persone. Teoricamente quindi il nuovo proprietario si ritrova con l'erede del livellario e teoricamente quest'ultimo può chiedere laffrancazione, la quale è un diritto potestativo, al quale quindi il nuovo proprietario non si può opporre.[/size]
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