Cosa diversa invece in conservatoria.
Se il coniuge non interviene nell'atto non deve essere indicato nella nota di trascrizione ancorchè in comunione.
Circolare 128/T del 2/5/1995
Oggetto:Legge n° 52 del 27 febbraio 1985. Istruzioni per la compilazione dei modelli di nota approvati con Decreto Interministeriale 10 marzo 1995.
Nel caso di acquisto compiuto separatamente da uno solo dei coniugi in regime di comunione legale, la trascrizione, come chiarito dal Ministero di Grazia e Giustizia con risoluzione n° 5/1824/060/1 del 7/7/1983, dovrà essere richiesta esclusivamente a favore del coniuge acquirente intervenuto in atto. Non è consentita, pertanto, la trascrizione a favore dell'altro coniuge non intervenuto in atto, né è ammissibile la sua specificazione nel quadro D.
Infine, anche nel caso in cui venga trasferito un bene in comunione, senza l'intervento ed il consenso dell'altro coniuge, caso previsto dall'art. 184 c.c., andrà indicato come regime quello della comunione (lettera "C").
Nel caso poi di acquisto di un bene personale, di cui all'articolo 179 c.c., la natura di bene personale va evidenziata nel medesimo riquadro con la lettera "P"; con detta indicazione, risultando dai registri della Conservatoria che trattasi di bene personale, si fornisce implicitamente la informazione che il soggetto trovasi in regime di comunione; al tempo stesso, relativamente all'acquisto di beni personali di cui alle lettere c), d), e), f) dell'art. 179 c.c., si soddisfa pienamente l'obbligo previsto dall'art. 2647 c.c., in quanto viene ad essere resa pubblica nei registri immobiliari l'esclusione del bene medesimo dalla comunione.
Poiché la indicazione della natura personale del bene è assorbente dell'implicito regime di comunione del soggetto, nel riquadro relativo al regime patrimoniale è pertanto sufficiente indicare la natura personale del bene (lettera "P") e non anche il regime patrimoniale della comunione
Poiché il regime patrimoniale voluto dall'art. 2659 c.c. è evidentemente quello disciplinato dalla legge regolatrice, la quale fa riferimento agli acquisti compiuti dai coniugi, restano escluse dall'obbligo della indicazione del regime patrimoniale delle parti le note relative ad atti che, a qualunque titolo, non producono effetti traslativi (pignoramento, sequestro conservativo, domande giudiziali, sentenza dichiarativa di fallimento ed altri provvedimenti in materia fallimentare, provvedimenti amministrativi costitutivi di vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici e urbanistici), le note relative ad atti di rinunzia a diritti reali di godimento e quelle relative ai decreti di espropriazione per pubblica utilità.