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Autore Titolarità eredità giacente

GEOST

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21 Settembre 2011

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 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2012 alle ore 18:56

Buonasera a tutti

è stata aperta la successione ereditaria (che come è noto ha finalità esclusivamente fiscali) da parte di un erede, ma l'eredità non risulta ancora accettata da tutti gli eredi (si parla pertanto di eredità giacente).

Chi bisogna indicare come titolare attuale del diritto di proprietà nei documenti che lo richiedono ad esempio l'ACE in certe Regioni.

1) il de cuius (colui dal quale si eredita)?

o

2) i chiamati all'eredità?



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Autore Risposta

MARIUS83

Iscritto il:
10 Settembre 2008

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 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2013 alle ore 18:17

Ciao, è un caso che mi incuriosisce quindi ho fatto alcune ricerche. Ho trovato questo, cito testualmente: "L'eredità giacente configura un patrimonio privo di titolare attuale ma caratterizzato dalla destinazione all'acquisto da parte dell'erede e al soddisfacimento delle ragioni eventuali di legatari o creditori e quindi avente in tale aspettativa una sua vita autonoma".

Nel tuo caso però non sono convinto, ma magari mi sbaglio, che si tratti espressamente di eredità giacente in quanto un erede - colui che ha aperto la successione - ha accettato l'eredità quindi gli altri hanno 10 anni di tempo per accettare l'eredità, una volta scaduti i termini perdono ogni diritto sull'asse ereditario.

Spero di esserti stato di aiuto.

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MARIUS83

Iscritto il:
10 Settembre 2008

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 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2013 alle ore 18:34

Rettifico quanto detto... gli eredi possono rinunciare all'eredità entro 3 mesi dalla morte del de cuius. Passato questo termine si ha la tacita accettazione dell'eredità, quindi l'erede che l'ha accettata può procedere alla stipula della successione.

Saluti

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EFFEGI
f.g.

Iscritto il:
16 Dicembre 2008

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2013 alle ore 01:10

"MARIUS83" ha scritto:
Rettifico quanto detto... gli eredi possono rinunciare all'eredità entro 3 mesi dalla morte del de cuius. Passato questo termine si ha la tacita accettazione dell'eredità, quindi l'erede che l'ha accettata può procedere alla stipula della successione.
Saluti



Ritengo che quanto riportato da Marius83 evidenziato in rosso debba essere rettificato in quanto i termini della rinuncia sono di 3 mesi dalla data del decesso SOLO se il chiamato è nel possesso o utilizza i beni oggetto di successione; di 10 anni dalla data del decesso se il chiamato non è nel possesso dei beni o non li utilizza.

Infine credo che "il committente" da indicare nei vari documenti ACE etc, deve essere coluci che materialmente conferisce l'incarico.... con le dovute conseguenze legali (eventualmente anche la possibile accettazione tacita).

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MARIUS83

Iscritto il:
10 Settembre 2008

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 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2013 alle ore 18:03

Non avevo trovato questa tua specifica. Quindi nel caso in cui non si è in possesso dei beni o non si utilizzano il termine rimane di 10 anni?

Grazie della delucidazione.

saluti

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GEOST

Iscritto il:
21 Settembre 2011

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 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2013 alle ore 21:59

Grazie per le risposte

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