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Autore Testamento quasi olografo

geopassa

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 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2013 alle ore 20:24

Buona sera a tutti.

Desidero sottoporre il seguente problema sperando nell'aiuto dei colleghi più esperti di me.

Il de cuius muore a maggio 2013 e lascia una lettera intestata "testamento olografo" però tutta scritta a macchina datata solo con mese e anno (1983) e firma in calce di suo pugno contenente anche l'esonero dall'obbligo della collazione.

Precedentemente, nel 1982, aveva eseguito la donazione della porzione di un terreno edificabile a un figlio e la donazione di un appartameto a un altro figlio.

I fgli in tutto sono però 6.

Quindi agli altri 4 lascia i rimanenti beni con quello che lui credeva fosse comunque un testamento olografo.

Il notaio ha detto giustamente che il "testamento" siffatto non è pubblicabile.

La domanda è:

Si dovrà fare obbligatorimente la successione leggittima?

Questa lettera, che è comunque una manifestazione di volontà del de cuius, che valore legale può avere?

E' possibile far valere in ogni caso la volontà dell'esonero dalla collazione?

Ringrazio per le risposte.

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Autore Risposta

EFFEGI
f.g.

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2013 alle ore 22:45

"geopassa" ha scritto:
Buona sera a tutti.

Desidero sottoporre il seguente problema sperando nell'aiuto dei colleghi più esperti di me.

Il de cuius muore a maggio 2013 e lascia una lettera intestata "testamento olografo" però tutta scritta a macchina datata solo con mese e anno (1983) e firma in calce di suo pugno contenente anche l'esonero dall'obbligo della collazione.

Precedentemente, nel 1982, aveva eseguito la donazione della porzione di un terreno edificabile a un figlio e la donazione di un appartameto a un altro figlio.

I fgli in tutto sono però 6.

Quindi agli altri 4 lascia i rimanenti beni con quello che lui credeva fosse comunque un testamento olografo.

Il notaio ha detto giustamente che il "testamento" siffatto non è pubblicabile.

La domanda è:

Si dovrà fare obbligatorimente la successione leggittima?

Questa lettera, che è comunque una manifestazione di volontà del de cuius, che valore legale può avere?

E' possibile far valere in ogni caso la volontà dell'esonero dalla collazione?

Ringrazio per le risposte.



Il notaio dice bene che il testamento non è pubblicabile in quanto manca il requisito essenziazle, ossia "non è stato scritto integralmente di proprio pugno dal de de cuius".


Adesso quali sono le conseguenze?


Facile... si procede "obbligatoriamente" con la successione legittima ivi compreso la collazione se dovuta (e non dispensate in fase di precedente donazione).


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rossa

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 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2013 alle ore 16:12

Buongiorno.

C'è un'altra possibilità, solo se tutti gli eredi legittimi sono d'accordo.

In questo caso è possibile fare la pubblicare del "testamento" in cui i suddetti dichiarano l'accettazione di disposizioni testamentarie altrimenti nulle od annullabili.

Saluti.

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geopassa

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07 Settembre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2013 alle ore 18:12

"rossa" ha scritto:
Buongiorno.

C'è un'altra possibilità, solo se tutti gli eredi legittimi sono d'accordo.

In questo caso è possibile fare la pubblicare del "testamento" in cui i suddetti dichiarano l'accettazione di disposizioni testamentarie altrimenti nulle od annullabili.

Saluti.



Grazie delle risposte.

Sto comunque continuando ad aggiornarmi e sto studiandomi la legge 80/2005 che introduce delle novità a proposito di donazione e quote di leggittima.

Qualcuno ha già approfondito?

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rossa

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13 Aprile 2003

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 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2013 alle ore 12:22

Cosa c'entra ?



La tua domanda era relativa alla validità del testamento ed io ti ho indicato come dare seguito (se tutti sono d'accordo) ad un testamento altrimenti nullo.



In ogni caso, a meno di rinuncia espressa, va rispettata la quota di legittima.



Peraltro, se il testamento in questione lede la legittima, sempre se tutti sono d'accordo, in sede di accettazione possono essere stabilite le condizioni per il suo reintegro.

Saluti.

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geopassa

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07 Settembre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2013 alle ore 19:19

"rossa" ha scritto:
Cosa c'entra ?



La tua domanda era relativa alla validità del testamento ed io ti ho indicato come dare seguito (se tutti sono d'accordo) ad un testamento altrimenti nullo.



In ogni caso, a meno di rinuncia espressa, va rispettata la quota di legittima.



Peraltro, se il testamento in questione lede la legittima, sempre se tutti sono d'accordo, in sede di accettazione possono essere stabilite le condizioni per il suo reintegro.

Saluti.



Hai ragione, quello era il primo passo.

Ti spiego in concreto qual è il nostro caso.

Nel 1982 (31 anni fa) un genitore di 6 figli dona a uno di loro un lotto di terreno e a un altro la nuda proprietà un appartamento.

Successivamente vende la piena proprietà di un altro appartamento a un terzo figlio.

Al momento della morte (maggio 2013) i beni immobili rimanenti erano l'appartamento con giardino dove viveva e dove vive adesso la vedova.

Questi i fatti.

Adesso la domanda è: Chi sono gli eredi leggittimi oltre al coniuge superstite? I donatari e i loro beni vanno comunque indicati in successione? Se uno degli eredi, sentendosi leso dalle precedenti donazioni e visto che sono trascorsi oltre 20 anni (vedi legge 80/2005) può creare problemi alla presentazione della successione?

Spero di essere stato chiaro. Se vuoi darmi una mano a dipanare questa matassa ti ringrazio.

ciao

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geoalfa

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2013 alle ore 07:52

"geopassa" ha scritto:
....... Nel 1982 un genitore di 6 figli dona
.... 1) a uno di loro un lotto di terreno
.... 2) e ad un altro la nuda proprietà un appartamento.
.... 3) Successivamente vende la piena proprietà di un altro appartamento a un terzo figlio.
.... 4.) Al momento della morte ( maggio 2013 ) i beni immobili rimanenti erano l'appartamento con giardino dove viveva e dove vive adesso la vedova.
........
domande :
A.) Chi sono gli eredi leggittimi oltre al coniuge superstite? B.) I donatari e i loro beni vanno comunque indicati in successione? C.) Se uno degli eredi, sentendosi leso dalle precedenti donazioni e visto che sono trascorsi oltre 20 anni (vedi legge 80/2005) può creare problemi alla presentazione della successione? .........


risposta:
Ritengo corretta la risposta data da rossa.
Tuttavia, è necessario integrarla, in seguito alle tarvive integrazioni:
1) e 2) Le donazioni sono sicuramente illegittime in presenza di altri figli, se questo npn sono stati compensati economicamente con un valore pari a quanto donato!
Possono essere contesdtate e messe in discussione dagli altri eredi non soddisfatti!
Invece per la vendita è pressochè irrevocabile, salvo dimostrare la falsità dell'atto!
A.) se non esistono disposizioni legittime chiaramente e legalmente trascritte gli eredi sono la moglie superstite per la sua quota e tutti i 6 figli per la loro.
B.) Vanno indicati in successione i beni donati negli ultimo sei mesi di vita del donante defunto.
C.) Chiunque degli eredi aventi diritto può contestare le donazioni se ed in quanto illegittime.

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geopassa

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 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2013 alle ore 18:47

Scusate colleghi, forse vi è sfuggito il fatto che stiamo parlando di donazioni fatte nel 1982 ovvero trentuno anni fa!

Il mio problema nasce dal fatto che la Legge 80/2005 dice che gli eventuali leggittimari non soddisfatti, hanno 20 anni di tempo dalla data della donazione per fare opposizione, trascorsi i quali, "non vi è alcun rimedio per il legittimario vittorioso nell’azione di riduzione, se il patrimonio del donante è incapiente per soddisfare i crediti del legittimario stesso".

Questo è esattamente il caso nostro.

Quindi, posto che i donatari hanno già ricevuto la loro parte di eredità e se la tengono, e posto anche che è tutto da dimostrare che il patrimonio del donante è incapiente, vanno lo stesso inclusi in successione assieme a tutti gli altri eredi? Se vanno indicati in successione i beni donati negli ultimi 6 mesi di vita del donante, queste donazioni che sono di 31 anni fa, devono essere indicate lo stesso?

La mia prima risposta sarebbe no. Ma non sono sicuro. Ed è per questo che ho chiesto consiglio a chi ne sa più di me.

Vi rigrazio dell'attenzione.

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rossa

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 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2013 alle ore 15:03

Credo che tu abbia interpretato male la disciplina delle donazioni modificata dalla citata L. 80/2005.
Questa modifica ha voluto rendere meno precarie le cosiddette "provenienze donative", fissando un termine certo (venti anni dalla trascrizione della donazione nei Registri Immobiliari) scaduto il quale i beni donati possano circolare liberamente, non potendo più essere oggetto di azioni di restituzione a seguito di liti tra gli eredi.
Questo però non significa che trascorsi i 20 anni "chi ha dato ha dato e chi ha avuto ha avuto" ma vuol dire solo che lo specifico bene oggetto di donazione non può essere oggetto di restituzione se nel frattempo è stato ceduto a terzi.
Di conseguenza, il legittimario, qualora alla morte del donante risulti leso nei suoi diritti di legittima, può benissimo agire in riduzione contro il donatario, nel termine di dieci anni dalla morte del donante.
Se nel frattempo il donatario ha alienato a terzi i beni donati, il legittimario potrà trovare soddisfazione solo nel patrimonio del donatario ma non può più chiedere la restituzione di detti beni nei confronti dei terzi.
Quanto ad indicare le donazioni nella successione, occorre fare una precisazione.
1) Il riferimento ai 6 mesi era relativo alle alienazioni e non alle donazioni e comunque tale disposizione è stata abrogata con L. 342/2000.
2) Vanno indicate tutte le donazioni, che non vengono tassate, ma che servono ad incrementare l'attivo ereditario al solo fine di determinate l'aliquota da applicare.
Saluti.

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geopassa

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 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2013 alle ore 19:52

Grazie a ttti.

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