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TEMPISTICA DOCFA |

naruto
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Salve a tutti, mi sorge un dubbio ho fatto un tipo mappale+frazionamento al quale deve seguire un docfa, ora il TM+TF inviato tramite Sister porta la dicitura "Elaborato Ufficio - In attesa secondo originale", posso in questa fase inviare il docfa? Oppure devo aspettare la dicitura "Elaborato Ufficio - Approvato"? Grazie a tutti della collaborazione.
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iviarco
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Sonnino (LT)
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Hai legittimamente diritto a presentare il DocFa. Dovresti aspettare l'apposizione fisica della firma (credo sia quello che fa scattare il 2° originale) per procedere con la "cessione di diritti" (il rogito).
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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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"iviarco" ha scritto: Hai legittimamente diritto a presentare il DocFa. Dovresti aspettare l'apposizione fisica della firma (credo sia quello che fa scattare il 2° originale) per procedere con la "cessione di diritti" (il rogito). Già...........d'altronde rappresenterebbe la seconda copia cartacea originale rilasciata dall'ufficio. Chissà perchè non l'anno mai abolita con l'avvento del telematiko!! 8O
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it9gvo
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trappeto
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"CESKO" ha scritto: "iviarco" ha scritto: Hai legittimamente diritto a presentare il DocFa. Dovresti aspettare l'apposizione fisica della firma (credo sia quello che fa scattare il 2° originale) per procedere con la "cessione di diritti" (il rogito). Già...........d'altronde rappresenterebbe la seconda copia cartacea originale rilasciata dall'ufficio. Chissà perchè non l'anno mai abolita con l'avvento del telematiko!! 8O Giusta osservazione! A suo tempo il 2° originale del Tipo di Frazionamento veniva rilasciato per essere obbligatoriamente allegato al rogito notarile; da quando l'atto di aggiornamento viene inserito in atti (base censuaria e cartografica) per legge è stato eliminato tale obbligo, per cui... potrebbe essere sostituito dall'attestato come per il Tipo Mappale e senza scontare quindi l'ulteriore imposta di bollo. Ma in questo caso lo Stato dovrebbe rinunciare all'imposta di bollo... Buon lavoro
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pietrojoy
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Alto Tirreno Cosentino
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... non capisco tutta questa fretta, generalmente nell'arco delle successive 24 ore anche il secondo originale sarà firmato ..... Il tipo è stato sicuramente approvato, quindi pensate se invece non si fosse a conoscenza di tale informazione .... e solo alla fine, quando l'ufficio ha effettivamente firmato il secondo originale comparisse APPROVATO .... Certe volte è proprio vero, non si è mai contenti .... il tipo sarà sicuramente approvato aspetto il secondo originale... e poi manda il DOCFA. Saluti
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pzero
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO (GURU)
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08 Luglio 2003
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"it9gvo" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "iviarco" ha scritto: Hai legittimamente diritto a presentare il DocFa. Dovresti aspettare l'apposizione fisica della firma (credo sia quello che fa scattare il 2° originale) per procedere con la "cessione di diritti" (il rogito). Già...........d'altronde rappresenterebbe la seconda copia cartacea originale rilasciata dall'ufficio. Chissà perchè non l'anno mai abolita con l'avvento del telematiko!! 8O Giusta osservazione! A suo tempo il 2° originale del Tipo di Frazionamento veniva rilasciato per essere obbligatoriamente allegato al rogito notarile; da quando l'atto di aggiornamento viene inserito in atti (base censuaria e cartografica) per legge è stato eliminato tale obbligo, per cui... potrebbe essere sostituito dall'attestato come per il Tipo Mappale e senza scontare quindi l'ulteriore imposta di bollo. Ma in questo caso lo Stato dovrebbe rinunciare all'imposta di bollo... Buon lavoro Ne avevamo parlato tempo fa. A me non risulta che esista una legge che avrebbe eliminato tale obbligo. Se esiste vorrei potrei averne gli estremi? Da noi molti notai ancora chiedono di allegarlo. In ogni caso tale controllo è stato lasciato anche per dare tempo di verificare l'eventuale approvazione automatica di un frazionamento. Infatti, l'eventuale approvazione errata di un mappale avrebbe conseguenze di scarso valore, mentre l'approvazione di un frazionamento e l'atto relativo potrebbe provocare danni economici enormi. Il tipo è comunque approvato, ma io aspetterei. saluti paolo
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it9gvo
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trappeto
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Pzero ha scritto: "" Ne avevamo parlato tempo fa. A me non risulta che esista una legge che avrebbe eliminato tale obbligo. Se esiste vorrei potrei averne gli estremi? Da noi molti notai ancora chiedono di allegarlo. """ Cercherò di trovare la legge in questione e comunicarla in questo sito; comunque lo stesso fatto che i notai (la maggior parte) non allegano più il tipo al rogito, sicuramente la normativa è cambiata. Buon lavoro
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VisualTAF
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"it9gvo" ha scritto: Pzero ha scritto: "" Ne avevamo parlato tempo fa. A me non risulta che esista una legge che avrebbe eliminato tale obbligo. Se esiste vorrei potrei averne gli estremi? Da noi molti notai ancora chiedono di allegarlo. """ Cercherò di trovare la legge in questione e comunicarla in questo sito; comunque lo stesso fatto che i notai (la maggior parte) non allegano più il tipo al rogito, sicuramente la normativa è cambiata. Buon lavoro Non credo vi sia una legge, ma se ne parla espressamente nella Circolare 5/89 (vedasi: Conservazione dei tipi di frazionamento). Ciao Beppe
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pzero
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO (GURU)
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Appunto, nella circolare 5/89 si dice ancora che deve essere rilasciato il secondo originale. Si dice solo che non c'è più l'approvazione preventiva perché vanno subito in atti. Nulla poi ha abolito (sempre da quello che risulta a me) quanto scritto in merito al secondo originale nell'art. 5 del "famoso" dpr 650/72 : In detto originale restituito od una sua copia autenticata da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione, ovvero alla pubblicazione di testamento, sottoscritto per accettazione dalle parti interessate, deve essere quindi unito al documento che da' origine al trasferimento per formarne parte integrante, sempreche' non siano trascorsi piu' di sei mesi dalla data di dichiarazione di conformita': questa e' tuttavia rinnovabile in qualsiasi momento fino a quando non siano state introdotte in mappa variazioni delle linee interessate dal tipo di frazionamento.
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iviarco
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Abbiamo un po' discostato il discorso dalla sua partenza (presentazioneDocFa). Sulla seconda questione (tipo originale da allegare all'atto) è interessante questa osservazione pervenutami dall'AdT di Napoli, per un TF approvato e non ancora in mappa : " Per la registrazione del suddetto frazionamento in banca dati occorre indicare gli estremi dell'atto traslativo, e relativa domanda di voltura catastale, che lo ha fatto depositare.". Non fa una piega, se non fosse che le particelle nuove sono al censuario e non sul foglio!
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it9gvo
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trappeto
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Se il tipo di frazionamento era stato redatto prima della nuova normativa (circolare 2/1988), allora esisteva l'approvazione preventiva per cui l'Ufficio inseriva in mappa (a matita) il tipo ed attendeva fino a sei mesi la relativa Domanda di Voltura; in tal caso procedeva alla registrazione in atti (censuario) del tipo e subito dopo alla registrazione della D.V. Scaduti i 6 mesi, l'Ufficio aveva la facoltà di cancellare il tipo dalla mappa ed è proprio quanto è avvenuto col tipo in questione. Alcuni Uffici non lo cancellavano ma lo stesso le p.lle derivate segnate in mappa non avevano comunque alcun valore: questo aveva il solo scopo di risparmiare all'Ufficio la reintroduzione in mappa nel caso di rischiesta di "rinnovo" della validità del tipo per altri 6 mesi, da parte del proprietario o del professionista. E allora, c'è da chiedersi: come mai il tipo non è introdotto in mappa (= DV non pervenuta) ma è registrato nella base censuaria? Ve lo dico subito: alcuni anni fa gli Uffici, in previsione della eliminazione di tutto l'arretrato delle D.V., hanno meccanizzato, introducendoli in atti, tutti i tipi di frazionamento, senza distinguere o accertare se il tipo era ancora valido perchè era pervenuta la relativa DV! In caso negativo tali tipi NON andavano inseriti in atti! Risposta alla domanda di Iviarco: Ecco perchè l'Ufficio giustamente (... e conoscendo le proprie pecche...) richiede copia dell'atto traslativo al quale fu allegato il tipo e la relativa DV. In caso negativo, l'Ufficio rifiuterà l'introduzione in mappa del tipo e, anzi, provvederà immediatamente a cancellarlo dagli atti ripristinando le p.lle originarie. Occorre redigere un nuovo TF rispettando l'attuale normativa (PF, deposito, ecc.) perchè il vecchio tipo, come sappiamo, non è più rinnovabile. Buon lavoro
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iviarco
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Sonnino (LT)
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Quindi dovrebbe essere un fraz. di prima del Pregeo. Grazie, ora ne sò di più. Soltanto, permettimi di dire: CAZZAROLA.
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numero
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prato
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proprio in questi giorni ho avuto modo di discutere della questione del secondo originale in occasione di un seminario su pregeo 10 tenutosi ad arezzo in cui pzero era relatore. A seguito di ciò ho ritenuto di puntualizzare alcuni argomenti in una nota che invieremo ai ns. iscritti nei prossimi giorni. Vi riporto uno dei paragrafi: 1) APPROVAZIONE TIPI DI FRAZIONAMENTO Si fa presente che con le nuove modalità di presentazione previste dalla versione 10 di pregeo, in particolare in riferimento alla APPROVAZIONE AUTOMATICA, è di particolare importanza prendere atto che in caso di invio telematico la dicitura “Approvato” indica che il tipo è approvato ed in atti, ma fino al rilascio del “Secondo Originale” potrebbero essere eseguiti controlli da parte dell’ufficio che in caso di esito negativo invaliderebbero il tipo stesso (vedi circ.3/09 par.8 ). Si consiglia quindi con vigore che non si proceda a stipule notarili di alcun genere prima di aver ottenuto il “secondo originale“ del tipo di frazionamento. Il fatto che da anni parecchi notai non alleghino più i tipi di frazionamento agli atti non costituisce certo cambio di normativa ma solo degli usi locali. Anche a me non risulta assolutamente che le disposizioni citate da pzero siano state abrogate e/o modificate. saluti
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