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Successione De Cuius morto nel 1967 (calcolo imposte) |

fiobar
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11 Settembre 2005
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Salve, volevo sapere per quanto moltiplicare la rendita catastale nel caso in oggetto, visto che la tabella che mi ha fornito l'agenzia delle entrate parte dalla data di morte 1/1/1992/ ed è 100. Nel mio caso dovrei moltiplicare anche per 100? a voi è mai capitato? grazie a chiunque sappia consigliarmi in anticipo.
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CESKO
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07 Novembre 2006
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Agro Nocerino Sarnese
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si vede che l'Ufficio dove sei andato tu deve letteralmente chiudere.....se non lo sanno loro chi lo deve sapere? comunque rispondendo al tuo quesito fino al 28/05/1978, l'Imposta Ipotecaria è pari allo 0,80% mentre l'Imposta Catastale è pari allo 0,20% con un minimo di £. 20.000(pari ad euro 10,33) Trascrizione, bolli e tributi speciali rimangono quelli attuali. *P.S. non ti dimenticare il calcolo dell'INVIM(qualora previsto) Saluti
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fiobar
Iscritto il:
11 Settembre 2005
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lo so, per il calcolo dell'imposta catastale ed ipotecaria sono i valori 0.8 e 0.20, io mi riferisco al fattore moltiplicatore per conoscere il valore dell'asse immobiliare sul quale poi farò lo 0.80% e lo 0.20%, nei fatti devo moltiplicare la rendita per 126 se il de cuius è morto a partire dal 2004, bene per gli anni 70 qual'è?
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CESKO
Iscritto il:
07 Novembre 2006
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Agro Nocerino Sarnese
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non vorrei sbagliarmi..... (PRIMA DEL 01/07/1986 non c'èra la valutazione automatica degli immobili) con il decreto ministeriale 14 dic. 1991 sono stati stabiliti i seguenti moltiplicatori: - Sino al 1989 i coefficienti erano: * 60 volte il reddito dominicale per i terreni; * 80 volte il reddito per i fabbricati. questi moltiplicatori, con decreto ministeriale 11/11/1989, sono stati elevati, rispettivamente a: * 75 per i terreni e * 100 per i fabbricati. in effetti nella successione bisogna riportare i coefficienti relativi all'epoca di apertura della successione - art. 52 del D.P.R. 131/86. C'è da dire che la questione è un pò contorta(riguardo il calcolo dell'INVIM) perchè nella Circolare n. 6 del 30/05/1988 vi è scritto: Oggetto: Uffici tecnici erariali. Modifiche subite dal dl n. 70/88 in sede di conversione. Sintesi: Si chiarisce la portata delle modificazioni subite dal DL n. 70/88 in sede di conversione (l. n. 154/88) limitatamente alle disposizioni di interesse per gli Uffici Tecnici Erariali indicandone nel contempo le modalita' di applicazione: l'art. 11 bis detta nuove norme per la denuncia dei redditi di terreno quando non vi sia corrispondenza tra le colture praticate e quelle risultanti in catasto; l'art. 12 precisa le procedure da rispettare per ottenere la definizione censuaria di immobili non censiti in catasto edilizio urbano oggetto di trasferimento; detta inoltre norme per la determinazione del valore iniziale, agli effetti dell'INVIM, degli immobili iscritti in catasto, ed estende le disposizioni della valutazione automatica alle successioni apertesi ed alle donazioni poste in essere anteriormente all'1.7.86 per le quali non sia stato definitivamente stabilito il valore imponibile. Saluti
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