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Sanzione tipo mappale per conferma mappa-dich. fabbricato rurale art. 13 |

Fooons
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19 Ottobre 2017 alle ore 16:53
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Buongiorno a tutti. Nel 2017 ho seguito per un mio cliente (azienda agricola) alcune dichiarazioni di fabbricati rurali art. 13 comma 14 ter in ravvedimento operoso. Premetto che tutti i fabbricati rurali erano presenti in mappa al terreni e con sagoma corretta, di questi 3 non possedevano più i requisiti di ruralità (immobili non più funzionali all'azienda) mentre due si (un capannone ed una tettoia). Pertanto, presento tipo mappale per conferma di mappa per portare gli stessi all'urbano e poi procedo con i vari docfa (5 dichiarazioni). Tutto fila liscio, tra cui il d/10 con rendita convalidata, se non che dopo oltre un anno dalla presentazione delle pratiche al mio cliente arriva un atto di contestazione per violazione di norme tributarie per aver presentato il tipo mappale oltre il termine di 6 mesi, prescritto dall'art. 8 della legge 679/69, dall'ultimazione dei lavori, avvenuta il 30/11/2012. E' logico che tale data di ultimazione non fosse reale, gli immobili sono molto ma molto più vecchi, però per quel che mi ricordo teoria voleva che per le pratiche dei fabbricati rurali art. 13 comma 14 ter si mettesse come data di fine lavori quest'ultima. Ora, sono state erogate due sanzioni per i due immobili per i quali avevo contestualmente avevo richiesto i requisiti di ruralità, mentre gli altri immobili (due piccole abitazioni ed un piccolo magazzino non utilizzato per l'attività dell'azienda) nessuna sanzione. Le sanzioni sono ciascuna di € 56,78, con pagamento entro i 60 giorni la sanzione si riduce a 26,78 €. E' evidente che le sanzioni siano irrisorie, però, ciò detto, vorrei capire se sono legittime secondo il vostro parere (non sò magari ho sbagliato qualcosa io) oppure se c'è qualcosa che non torna. All'ADE di Cagliari non mi hanno saputo dare una spiegazione sul perchè sia arrivata questa sanzione e mi hanno detto di procedere con istanza in autotutela (sempre ammesso che ne valga la candela). Vi ringrazio per il certo interesse.
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bioffa69
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23 Settembre 2009
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BRESCIA
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Curiosa la cosa, cercano di far soldi in tutti i modi, una sanzione per questo motivo non mi è mai arrivata. So che le sanzioni che arrivano / arrivavano , sono / erano due, molto più alte rispetto a quanto hai scritto, una era per il ritardo, non avendo proceduto entro il 30/11/2012, alla denuncia ed una per il lavoro svolto dall'ufficio. Che ne arrivi una anche per il ritardato TM, calcolando la data del 2012, a me sembra un'assurdità, dovrebbe arrivare a tutti, siamo tutti in quelle situazioni, Io proverei con Istanza in autotutela , per principio, più che per convenienza, visti gli importi. Saluti
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robertopi
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16 Dicembre 2004
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NAPOLI
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Le sanzioni per ritardato TM sono ridicole, spesso non superano i 2 €, non so come queste abbiano tali importi. In ogni caso, a mio avvis,o sarebbero anche prescritte, quindi ti consiglio di fare istanza in autotutela. Il gioco vale sempre la candela se si può risparimare. Ovviamente dovrai fare un atto di generosità che il tuo cliente sicuramente apprezzerà. saluti
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3L
Iscritto il:
14 Giugno 2012
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Lecce S
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La Circ. 2/2002 - allegato 1 (salvo altri aggiornamenti) per " mancata denuncia di cambiamento nello stato dei terreni..." recava importo sanzione min. € 4 - max € 61. Sono pochi euro se si opta per il Ravvedimento Operoso Probabilmente prescrittasi la sanzione per il Docfa al 31.12.2017 ma non quella del TM per il quale il tempo utile dei 6 mesi per la presentazione fa spostare conseguentemente anche il termine per il calcolo della prescrizione. Su Sister, procedendo ad una simulazione di invio, nell’applicare il Ravvedimento Operoso da conferma di ciò. Finito con le sanzioni più consistenti (e tra queste ci aspettiamo anche quelle per omesse variazioni colturali) si passa a raccogliere tutto quello che si può.
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