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Autore Sanzione ritardo accatastamento

ton1u

Iscritto il:
09 Aprile 2010

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30

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 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2018 alle ore 20:56

Buonasera colleghi

ho fatto molte ricerche senza trovare una chiara risposta al mio quesito:



Devo accatastare un fabbricato (non ruarale e non presente tra la lista dei fabbricati fanstama dell'agenzia dell'entrate) ultimato nel giugno 2000. Vorrei sapere a quanto potrebbe ammontare la sanzione per il ritardo accatastmento, ed eventualmente se posso avvalermi del ravvedimento operoso.

N.P. Per lo stesso fabbricato è in corso la pratica di definzione del condono presentato ai sensi dellla L.724/94





Grazie in anticipo



Saluti

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Autore Risposta

EALFIN

Iscritto il:
03 Dicembre 2006

Messaggi:
4043

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 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2018 alle ore 21:13

Trattato e ritrattato.

Dopo 5 anni e 1 mese dalla data di ultimazione lavori non si paga nulla in sanzioni.

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bioffa69

Iscritto il:
23 Settembre 2009

Messaggi:
6542

Località
BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2018 alle ore 09:49

"EALFIN" ha scritto:
Trattato e ritrattato.

Dopo 5 anni e 1 mese dalla data di ultimazione lavori non si paga nulla in sanzioni.





Non è vero, la legge parla chiaro, D.L. del 18 dicembre 1997 n.472, art,20 Decadenza e prescrizione

1 L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione .............


Per cui di fatto basta contare sempre i 6 anni solari , per cui nel caso di ton1u, fabbricato ultimato nel giugno 2000, si è in sanzione fino al 31/12/2005.

Saluti

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marra1

Iscritto il:
31 Marzo 2005

Messaggi:
401

Località
Provincia di Avellino

 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2018 alle ore 10:04

"bioffa69" ha scritto:
"EALFIN" ha scritto:
Trattato e ritrattato.

Dopo 5 anni e 1 mese dalla data di ultimazione lavori non si paga nulla in sanzioni.





Non è vero, la legge parla chiaro, D.L. del 18 dicembre 1997 n.472, art,20 Decadenza e prescrizione

1 L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione .............


Per cui di fatto basta contare sempre i 6 anni solari , per cui nel caso di ton1u, fabbricato ultimato nel giugno 2000, si è in sanzione fino al 31/12/2005.

Saluti



E quindi?

A quale sanzione ti riferisci se l'accatastamento avviene nel corso del 2018?

Ben oltre 12 anni dalla scadenza della sanzione!!!!

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Orlando1973

Iscritto il:
04 Maggio 2015 alle ore 16:51

Messaggi:
919

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 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2018 alle ore 10:35

Piu' chiaro di così............

NON C'E' NESSUNA SANZIONE

Come detto da EALFIN argomento trattato e ritrattato , trito e ritrito ...............

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bioffa69

Iscritto il:
23 Settembre 2009

Messaggi:
6542

Località
BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2018 alle ore 10:53

"marra1" ha scritto:
"bioffa69" ha scritto:
"EALFIN" ha scritto:
Trattato e ritrattato.

Dopo 5 anni e 1 mese dalla data di ultimazione lavori non si paga nulla in sanzioni.





Non è vero, la legge parla chiaro, D.L. del 18 dicembre 1997 n.472, art,20 Decadenza e prescrizione

1 L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione .............


Per cui di fatto basta contare sempre i 6 anni solari , per cui nel caso di ton1u, fabbricato ultimato nel giugno 2000, si è in sanzione fino al 31/12/2005.

Saluti



E quindi?

A quale sanzione ti riferisci se l'accatastamento avviene nel corso del 2018?

Ben oltre 12 anni dalla scadenza della sanzione!!!!





Come detto da Orlando 1973, più chiaro di così, ho scritto che era in sanzione fino al 31/12/2005.



Ho detto che non è vera l'affermazione di EALFIN, che parla di 5 anni e 1 mese.



Penso che non ci possano essere dubbi su quello che ho scritto.



Saluti

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ton1u

Iscritto il:
09 Aprile 2010

Messaggi:
30

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 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2018 alle ore 11:52

Grazie per la semplice e concisa risposta.

Un'ultima domanda. Nel campo ultimazione lavori in docfa, dovrò mettere la data giugno 2000?

Grazie.

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EALFIN

Iscritto il:
03 Dicembre 2006

Messaggi:
4043

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 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2018 alle ore 22:26

Effettivamente ho fatto delle ricerche ed ho visto che si parla sempre del 31 dicembre del 5° anno successivo alla data in cui è stata commessa la violazione.

E' strano però che se entro il 30 novembre 2012 dovevo accatastare gli ex fabbricati rurali come mai non hanno inviato le sanzioni oltre il 30 novembre 2017 ovvero fino al 31 dicembre 2017?

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building

Iscritto il:
16 Febbraio 2008

Messaggi:
27

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 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2019 alle ore 16:56

Mi aggiungo per un mio quesito in merito al ritardo.

Devo portare al fabbricati una porzione di fabbricato rurale che è stata acquisita dal mio cliente con sentenza del giudice, per usucapione.

La sentenza ha data 21/12/2017, ma il fabbricato era già da tantissimi anni fatiscente perchè disabitato e anche di proprietà di persone che non avranno avuto i requisiti per la ruralità.

Anche mio cliente non ha i requisiti necessari.

Il quesito è questo.

Visto che la data di ultimazione da indicare , è quella del decreto della sentenza del giudice ( 21/12/2107), deve pagare la sanzione , con la riduzione a 1/7 ??

Oppure visto che i requisiti di ruralità, dei vecchi proprietari, sono stati persi da molto di più di 5 anni , non paga nessuna sanzione ??

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