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Argomento: Ricerca storica, Cila e Docfa o solo Docfa?

Autore Risposta

dado48

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2017 alle ore 08:30

La sentenza qui sotto citata richiama il 2° Comma dell'Art. 40 della Legge n° 47/85:
mi sembra che il caso proposto possa essere risolto dopo la lettura del Comma.

www.miolegale.it/giurisprudenza/prelimin...

Ciao, buon lavoro a tutti

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John_Pippero

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 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2017 alle ore 08:47

La sentenza richiamata dice un sacco di sciocchezze anche nella terminologia che ritengo impropria.

Difatti alla fine in neretto (forse accortosi il relatore delle sciocchezze scritte nella sentenza) si ritiene di precisare quanto segue:

"Il fatto che l’art. 40, comma 2, cit., faccia riferimento agli atti di trasferimento, cioè agli atti che hanno una efficacia reale immediata, mentre il contratto preliminare di cui si discute abbia efficacia semplicemente obbligatoria non elimina dal punto di vista logico che non può essere valido il contratto preliminare il quale abbia ad oggetto la stipulazione di un contratto nullo per contrarietà alla legge»."


In sostanza nella legge 47/85 non si parla di promessa di vendita che non è un titolo, ma di atto di trasferimento, pertanto la sentenza è totalmente ininfluente su contenziosi che si possono verificare sull'argomento.

Questo è un argomento molto interessante che avrebbe bisogno di essere discusso approfonditamente e qui ci sarebbe l'occasione per farlo.



Saluti

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dado48

(GURU)

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2072

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2017 alle ore 09:42

"John Pippero" ha scritto:
Il fatto che l’art. 40, comma 2, cit., faccia riferimento agli atti di trasferimento, cioè agli atti che hanno una efficacia reale immediata, mentre il contratto preliminare di cui si discute abbia efficacia semplicemente obbligatoria ...
Questo è un argomento molto interessante che avrebbe bisogno di essere discusso approfonditamente e qui ci sarebbe l'occasione per farlo.


Non entro nel merito della validità o meno di quanto riportato dalla Sentenza richiamata, ma era mia intenzione rimarcare quanto contenuto nel 2° Comma dell'Articolo 40 della Legge n° 47/85 ed esattamente la frase in grassetto:

2. Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo. Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata.

Mio proposito era di suggerire a Ross26 quale soluzione sia possibile adottare per risolvere il suo caso.

Ciao, buon lavoro.

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John_Pippero

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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20 Novembre 2014 alle ore 18:17

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 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2017 alle ore 17:05

Perfetto e ineccepibile.

Bastava riportare direttamente il comma richiamato e non far riferimento ad una sentenza che interpreta la legge in maniera molto discutibile.



Saluti

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