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Autore Revisione rendite catastali - pratiche scorrette da parte dell'AdT in sede di verifica pratiche docf

Mauro821

Iscritto il:
30 Novembre 2014 alle ore 12:10

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67

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 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2015 alle ore 19:15

Buonasera a tutti, è da un po' di tempo che l'AdT di Milano mi respinge dei Docfa con motivi futili (p.e. spostare il simbolo del Nord), cogliendo l'occasione per "consigliarmi" delle categorie più elevate rispetto a quelle proposte (proposte in base alle definizioni di rifiniture ed impiantistiche).

L'ultima che mi è stata respinta riporta addirittura la dicitura: Le unità sono soggette a revisione parziale classamento microzona 2 ai sensi dell'art. 1 comma 335 lg. 311/04 ed in relazione alle caratteristiche tecniche si consiglia per il sub XXX la cat A/1 classe 1 e per il sub. YYY la cat A/2 classe 4.

Premettendo che la causale di presentazione è "frazionamento e fusione per trasferimento di diritti" su immobili storici vecchi e fatiscenti per i quali la categoria era A/3 (a mio avviso potrebbe essere anche A/4 dato lo stato delle finiture e degli impianti) e io ho specificato il tutto nel quadro relativo alle osservazioni relative al classamento proposto mantenendo la categoria A/3 e la medesima classe, e ripresenterò il docfa esaurendo le altre richieste fattemi, dove vogliono andare a parare i tecnici AdT?

Sbaglio io oppure le caratteristiche tecniche asserite sono completamente errate? Si possono basare per il cambio di categoria solo sull'ampiezza dei locali e sul fatto che l'unità XXX sia di 300mq?



Grazie a tutti.

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Autore Risposta

totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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19 Maggio 2006

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8611

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Firenze

 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2015 alle ore 23:59

No. In sede di inserimento in atti del docfa i tecnici esaminatori non possono fare contestazioni sui dati di classamento proposti e non possono entrare nel merito.

Il catasto nel ritenere non congrua la rendita provvederà successivamente all'accatastamento avvenuto a notificare ed aggiornare la rendita così che il proprietario ha la possibiità di effettuare ricorso contro la rendita disposta dall'ufficio. Cosa che se questo è richiesto al tecnico redattore prima di inserire in atti il docfa, nega il diritto all'istituto del ricorso che il richiedente fino almeno ad ora possiede.

Dalla P.O. n. 123 del 4 ago 2008 della AdT

************************************************************

Il Personale che riceve la pratica allo sportello esegue i controlli di natura formale e di natura informatica, tra i quali assumono rilevanza quelli già indicati nella Circolare n. 1/2004, di seguito riportati:

• la leggibilità del supporto informatico;

• il controllo antivirus;

• la completezza degli elaborati cartacei;

• la presenza di errori formali riconosciuti in automatico dalle procedure;

• la presenza delle firme delle parti e del professionista esterno incaricato (con apposizione del relativo timbro), laddove le stesse sono previste;

• la corrispondenza fra il codice di riscontro stampato sul documento cartaceo e quello contenuto nel documento elettronico consegnato su supporto informatico.

Qualora l’atto di aggiornamento non superi i suddetti controlli viene restituito al professionista esterno senza eseguire l’operazione di protocollazione, affinché lo stesso apporti le necessarie integrazioni. In ogni caso deve essere fornita la necessaria assistenza per rimuovere le cause di errore formale.

Qualora l’atto di aggiornamento superi il controllo preliminare concernente la completezza dell’atto, il Personale preposto effettua gli ulteriori riscontri compresi nella check–list di cui all’Allegato n. 1, che concernono le seguenti tipologie di verifiche:

• CONTROLLI CATASTALI;

• CONTROLLI PLANIMETRICI;

• CONTROLLI SUL CLASSAMENTO;

per ciò che riguarda il “controllo sul classamento” si ricorda che:

o in tale fase vengono effettuate sul sistema le segnalazioni di unità immobiliari urbane da inserire nel campione di unità immobiliari da sottoporre alla successiva fase di verifica e controllo del classamento di cui al successivo paragrafo 6.2.;

o in nessun caso la mancata corrispondenza della rendita proposta dal professionista esterno con quella proposta automaticamente dal sistema (anche se dovuta ad una diversa consistenza) può costituire motivo di rifiuto in sede di presentazione dell’atto di aggiornamento);........

************************************************************


Saluti.

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marcusweit

Iscritto il:
29 Maggio 2004

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 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2015 alle ore 14:20

Fossi in te, a seguito della loro richiesta, abbasserei ancor di più la rendita..

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Mauro821

Iscritto il:
30 Novembre 2014 alle ore 12:10

Messaggi:
67

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 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2015 alle ore 07:35

Grazie, la mia domanda però é la seguente: esistono circolari/normative che prevedano l'ampiezza dei locali o la metratura dell'edificio per il calcolo della categoria?

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marcusweit

Iscritto il:
29 Maggio 2004

Messaggi:
717

Località

 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2015 alle ore 09:53

Per la cat. A/1 e A/8 si,



Decreto Ministeriale del 2 agosto 1969
Caratteristiche delle abitazioni di lusso

Ai sensi e per gli effetti della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26 sono considerate abitazioni di lusso:

1. Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a "ville", "parco privato" ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come "di lusso".

2. Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali.

3. Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie asservita ai fabbricati.

4. Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.

5. Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta.

6. Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine).

7. Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione.

8. Le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto.

9. Le norme di cui al presente decreto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

10. Alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella della entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1961.

11. I comuni debbono precisare nella licenza di costruzione e sugli elaborati di progetto la destinazione urbanistica della zona dove sorgono le abitazioni oggetto della licenza stessa e la relativa normativa edilizia, nonché i principali dati inerenti al progetto approvato.

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Mauro821

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30 Novembre 2014 alle ore 12:10

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 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2015 alle ore 19:26

Conosco bene il DM e so anche che non c'entra nulla con le categorie catastali.

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