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Autore prima pratica docfa

alsi

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 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2012 alle ore 19:33

buona sera,

dopo molti tentativi a vuoto ho completato la mia prima pratica di variazione, in sostanza piccole modifiche a muri non portanti in un appartamento in città e sono rimasto folgorato dalla data! i lavori sono stati fatti con una cia qualche mese fa, ora le norme sono cambiate ma la stagione scorsa a Roma con la cia non c'era obbligo di chiusura pratica e ora i lavori sono conclusi da più di un mese e questo mi metterebbe in difetto perché faccio una dichiarazione in ritardo, tuttavia non c'é alcuna dichiarazione in proposito al comune, e questo mi consentirebbe di mettere la fine lavori più avanti e risparmiare una multa di cui non so l'entità, vi prego di darmi qualche consiglio perché mi sono completamente bloccato su questo fatto e non so che strada scegliere!



Grazie

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Autore Risposta

pozzilli

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Provincia di Isernia

 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2012 alle ore 22:13

Se non c'è una fine lavori "ufficiale", non vedo dov'è il problema.
Metti una data di fine lavori entro il mese ed invia il DocFa.
Buon lavoro.

Ernesto

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2012 alle ore 22:54

A Roma ci vuole o no la dichiarazione di finelavori per la CIA? Da noi non è possibile presentare una fine lavori al comune, quindi il docfa va fatto nei trenta giorni dalla fine dei lavori effettiva che non è però certificata da nessuno...

Saluti finiti. (...faccina che pareggia in casa con la juve...)

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pietrojoy

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Alto Tirreno Cosentino

 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2012 alle ore 10:24

Salve,

Penso che si tratti di SCIA e non della CIA americana !!!

comunque è obbligatoria quando c'è una scia ( fatta ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 6/06/2001 n° 380 e Legge 30/07/2010 n° 122) comunicare sempre la fine dei lavori e produrre un certificato di collaudo che attesti la conformità dei lavori eseguiti alla SCIA, altrimenti i lavori diventano come ABUSIVI .

Vedi art. 23, comma 7, d.P.R. n. 380 del 2001 e succ. mod.

Saluti

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2012 alle ore 10:56

"pietrojoy" ha scritto:
Salve,

Penso che si tratti di SCIA e non della CIA americana !!!

comunque è obbligatoria quando c'è una scia ( fatta ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 6/06/2001 n° 380 e Legge 30/07/2010 n° 122) comunicare sempre la fine dei lavori e produrre un certificato di collaudo che attesti la conformità dei lavori eseguiti alla SCIA, altrimenti i lavori diventano come ABUSIVI .

Vedi art. 23, comma 7, d.P.R. n. 380 del 2001 e succ. mod.

Saluti



E' vero!! Forse il collega Alsi si è dimenticato di premere il tasto S nella tastiera. Sul termine ABUSIVI si dovrebbe aprire un lungo capitolo disquisitorio che forse è meglio tralasciare. La fine dei lavori completa di collaudo per la SCIA è comunque obbligatoria sempre, per la CIA americana probabilmente dipende dalla legislazione regionale.

Saluti americani. (...Faccina di Zio Tom che mostra il pollice...)

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alsi

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 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2012 alle ore 12:02

la CIA è la comunicazione inizio attività, il comune di roma nel 2011 e per parte del 2012 oltre alla SCIA, adotta pratiche chamate CIL e CILA, ha lasciato ai vari municipi (circoscrizioni) libertà di uso delle varie procedure e la CIA non richiede chiusura lavori (modulistica alla mano), perciò non richiedeva neanche dichiarazione di aggiornamento catastale, cosa che invece oggi è obbligatoria sia per SCIA che per CILA (Asseverata).

Vi ringrazio per tutti i consigli, spero che in altri comuni non ci sia stata tutta questa confusione.

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SIMBA64

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 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2012 alle ore 12:20

"alsi" ha scritto:
la CIA è la comunicazione inizio attività, il comune di roma nel 2011 e per parte del 2012 oltre alla SCIA, adotta pratiche chamate CIL e CILA, ha lasciato ai vari municipi (circoscrizioni) libertà di uso delle varie procedure e la CIA non richiede chiusura lavori (modulistica alla mano), perciò non richiedeva neanche dichiarazione di aggiornamento catastale, cosa che invece oggi è obbligatoria sia per SCIA che per CILA (Asseverata).

Vi ringrazio per tutti i consigli, spero che in altri comuni non ci sia stata tutta questa confusione.





Con tutta sta confusione urbanistica di nomi è veramente impossibile capire esattamente la domanda giusta da presentare in Comune per eseguire un intervento.

Premesso questo, anche se la normativa del comune di Roma non prevedeva nessuna comunicazione di fine lavori per la tua CIA, io penso che, per metterti le spalle al coperto, tu possa comunque dichiarare al comune una fine lavori (semplice comunicazione in carta libera).

Poi sul discorso catastale, devi verificare bene che l'intervento che esegui non vada a modificare la rendita in atti, altrimenti devi eseguire anche la variazione catastale.

Ora vado a mangiare magari proseguiremo lunedi'

Ciao e buol lavoro (faccina che ha tanta fame)

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2012 alle ore 14:05

Il consiglio che posso dare io è quello di attenersi fedelmente ed unicamente alle richieste del comune per ogni tipo di pratica. A Firenze, la CIA, è una comunicazione di inizio attività edilizia libera comprendente l'asseverazione del tecnico progettista. NON C'E' la figura del direttore dei lavori e tutte le dichiarazioni richieste sono inserite nella pratica iniziale di inizio attività dal richiedente e asseverate dal progettista che termina il suo incarico alla consegna della pratica CIA in Comune. Non sono previste varianti ne' pertanto fine dei lavori, proprio perchè non esiste il direttore dei lavori. Addirittura non è prevista neanche la firma sulla pratica del responsabile dell'impresa realizzatrice dell'opera e neanche il durc, solo l'indicazione dei dati di questa, oppure la dichiarazione che le opere saranno in direttamente eseguite dal richiedente. Comunicare semplicemente la fine dei lavori oppure eventuali varianti, non ha senso, perchè la responsabilità della dicharazione non si sa chi se la dovrebbe prendere, visto che non c'è la figura che dovrebbe semmai sottoscriverla unicamente, cioè il DDLL. Riguardo il catasto, è chiaramente dichiarato dal proprietario e, logicamente, non dal progettista, nella CIA, che se i lavori previsti, una volta realizzati, determinano una variazione di rendita verrà eseguita la variazione al Catasto. La ricevuta del nuovo accatastamento non deve essere prodotta al comune. Praticamente una volta presentata la CIA, successivamente, in comune non deve essere presentato alcun tipo di documento.

Saluti dichiarati inizialmente. (...Faccino che termina i lavori...)

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jema

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 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2012 alle ore 16:00

"totonno" ha scritto:
Il consiglio che posso dare io è quello di attenersi fedelmente ed unicamente alle richieste del comune per ogni tipo di pratica. A Firenze, la CIA, è una comunicazione di inizio attività edilizia libera comprendente l'asseverazione del tecnico progettista. NON C'E' la figura del direttore dei lavori e tutte le dichiarazioni richieste sono inserite nella pratica iniziale di inizio attività dal richiedente e asseverate dal progettista che termina il suo incarico alla consegna della pratica CIA in Comune. Non sono previste varianti ne' pertanto fine dei lavori, proprio perchè non esiste il direttore dei lavori. Addirittura non è prevista neanche la firma sulla pratica del responsabile dell'impresa realizzatrice dell'opera e neanche il durc, solo l'indicazione dei dati di questa, oppure la dichiarazione che le opere saranno in direttamente eseguite dal richiedente. Comunicare semplicemente la fine dei lavori oppure eventuali varianti, non ha senso, perchè la responsabilità della dicharazione non si sa chi se la dovrebbe prendere, visto che non c'è la figura che dovrebbe semmai sottoscriverla unicamente, cioè il DDLL. Riguardo il catasto, è chiaramente dichiarato dal proprietario e, logicamente, non dal progettista, nella CIA, che se i lavori previsti, una volta realizzati, determinano una variazione di rendita verrà eseguita la variazione al Catasto. La ricevuta del nuovo accatastamento non deve essere prodotta al comune. Praticamente una volta presentata la CIA, successivamente, in comune non deve essere presentato alcun tipo di documento.

Saluti dichiarati inizialmente. (...Faccino che termina i lavori...)



Caro Antonio, immagino che nell'enfasi della scrittura il passaggio che ho evidenziato Ti sia sfuggito dalla tastiera!

Dico questo perché, anche se il Dirigente di turno mi imponesse (perché così è stato pianificato dall'ufficio comunale) di presentare la variazione della scheda catastale depositata presso l'AdT, ma le norme vigenti in materia NON lo prevedessero, penso proprio che non mi arrenderei tanto facilmente.

Non tutti gli interventi edilizi, infatti, prevedono l'aggiornamento delle planimetrie catastali agli atti e, tra l'altro, questo tipo di attività semplificata (CIA, AEL, ecc.) "dovrebbero" riguardare solamente opere di manutenzione ordinaria, eliminazione di barriere architettoniche ed altre attività minori, che in quanto tali non producono stravolgimenti dell'UI interessata.

In realtà alcune amministrazioni comunali estendono le tipologie dei lavori che possono essere effettuati mediante tale forma di segnalazione, richiedendo certificati, elaborati ed accatastamento al termine dei lavori, in funzione dell'importanza dell'intervento da realizzare: ciò non toglie (tanto per ribadire per l'ennesima volta il concetto) che l'aggiornamento catastale è regolamentato da norme specifiche, che nulla hanno a che vedere con le leggi urbanistiche.

Consiglierei pertanto, in questa occasione, la lettura della Circolare n° 2/2010, con particolare attenzione al punto 3 lettera "e".

In seguito scaricherei il foglio per il calcolo consistenza vani, redatto da Gaetano.

Saluti

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2012 alle ore 16:33

"jema" ha scritto:
Caro Antonio, immagino che nell'enfasi della scrittura, il passaggio che ho evidenziato, Ti sia sfuggito dalla tastiera!
Dico questo perché, anche se il Dirigente di turno mi imponesse (perché così è stato pianificato dall'ufficio comunale) di presentare la variazione della scheda catastale depositata presso l'AdT, ma le norme vigenti in materia NON lo prevedessero, penso proprio che non mi arrenderei tanto facilmente.
Non tutti gli interventi edilizi, infatti, prevedono l'aggiornamento delle planimetrie catastali agli atti e, tra l'altro, questo tipo di attività semplificate (CIA, AEL, ecc.) "dovrebbero" riguardare solamente opere di manutenzione ordinaria, eliminazione di barriere architettoniche ed altre attività minori, che in quanto tali non producono stravolgimenti dell'UI interessata.
In realtà alcune amministrazioni comunali estendono le tipologie dei lavori che possono essere effettuati mediante tale forma di segnalazione, richiedendo certificati, elaborati ed accatastamento in funzione dell'importanza dell'intervento da realizzare: ciò non toglie (tanto per ribadire anche una volta il concetto) che l'aggiornamento catastale è regolamentato da norme specifiche, che nulla hanno a che vedere con le leggi urbanistiche.
Consiglierei pertanto, in questa occasione, la lettura della Circolare n° 2/2010,con particolare attenzione al punto 3.e.
In seguito scaricherei il foglio per il calcolo consistenza vani, redatto da Gaetano59 .
Saluti



Emnuele, scrivi come un libro stampato!

ti quoto !

cordialità e buon Week End!

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jema

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 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2012 alle ore 17:38

"geoalfa" ha scritto:
Emanuele, scrivi come un libro stampato!

ti quoto !

cordialità e buon Week End!



Si Gianni, ma per la formattazione dei testi bisognerà ritornare alla "casa madre" e chiedere che chi di dovere vi ponga una soluzione pratica, visto che siamo ancora nel periodo di garanzia dell'acquisto del prodotto.

Cordialmente

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2012 alle ore 18:52

"jema" ha scritto:
Caro Antonio, immagino che nell'enfasi della scrittura il passaggio che ho evidenziato Ti sia sfuggito dalla tastiera!

Dico questo perché, anche se il Dirigente di turno mi imponesse (perché così è stato pianificato dall'ufficio comunale) di presentare la variazione della scheda catastale depositata presso l'AdT, ma le norme vigenti in materia NON lo prevedessero, penso proprio che non mi arrenderei tanto facilmente.

Non tutti gli interventi edilizi, infatti, prevedono l'aggiornamento delle planimetrie catastali agli atti e, tra l'altro, questo tipo di attività semplificata (CIA, AEL, ecc.) "dovrebbero"[color=#ff0000] riguardare solamente opere di manutenzione ordinaria, eliminazione di barriere architettoniche ed altre attività minori, che in quanto tali non producono stravolgimenti[/color] dell'UI interessata.

In realtà alcune amministrazioni comunali estendono le tipologie dei lavori che possono essere effettuati mediante tale forma di segnalazione, richiedendo certificati, elaborati ed accatastamento al termine dei lavori, in funzione dell'importanza dell'intervento da realizzare: ciò non toglie (tanto per ribadire per l'ennesima volta il concetto) che l'aggiornamento catastale è regolamentato da norme specifiche, che nulla hanno a che vedere con le leggi urbanistiche.

Consiglierei pertanto, in questa occasione, la lettura della Circolare n° 2/2010, con particolare attenzione al punto 3 lettera "e".

In seguito scaricherei il foglio per il calcolo consistenza vani, redatto da Gaetano.

Saluti



Ciao Emanuele, ormai non ti sfugge più niente!

Hai equivocato clamorosamente il mio discorso in quanto che io mi sono annodato le dita mentre le battevo sulla tastiera alla ricerca della lettera giusta!

La frase che hai evidenziato si riferiva a quanto consigliava Stefano alias Simba64 di presentare una comunicazione di fine lavori in carta libera riguardante una CIA! Niente di più errato, non si deve presentare niente che non sia richiesto come allegato nei moduli redatti dal comune, e di seguito ho spiegato come mai ciò non fosse possibile e di difficile attuazione in quanto che non esiste il soggetto più rappresentativo a collaudare l'opera e dichiararla completata, vale a dire il Direttore dei Lavori.

Sul discorso dell'accatastamento, non me lo deve imporre il funzionario comunale, oltretutto nella CIA (?), dove non ci vuole, appunto, la dichiarazione della fine dei lavori. Il funzionario del comune al progettista e non direttore dei lavori, non deve imporre niente, tanto meno il catasto del quale il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità che dovrà presentare la denuncia di variazione i catasto, non al comune, qualora le opere previste dalla CIA siano tali da modificarne la rendita catastale. Adesso te mi scrivi che per le opere soggette a CIA non ci vuole l'aggiornamento catastale, ma fai un errore di fondo, in quanto che le opere rientranti nella CIA sono di manutenzione straordinaria e tra queste rientrano le modifiche interne che non interessino le strutture portanti dell'edificio e queste, nella maggior parte dei casi, MA NON SEMPRE, modificano la classe e la consistenza dell'immobile producendo l'obbligo di presentare la variazione in catasto. La realizzazione di un secondo bagno, oppure la semplice demolizione di un tramezzo divisorio è molto probabile che mi incida sulla rendita, seppure siano interventi di lieve entità. Comunque è sempre il richiedente che lo dichiara, il comune non può imporre un bel niente, ci mancherebbe.

La manutenzione ordinaria non ha bisogno della CIA perchè è attività edilizia completamente libera, (AEL) e ovviamente la lievissima entità dei lavori non richiede l'aggiornamento catastale ma nemmeno la pratica in comune, neanche in carta libera. Caso di manutenzione ordinaria è: l'esclusivo completo rifacimento del bagno e della cucina esistenti.

Non ho a portata di mano la legislazione che istituisce la CIA che è una novità abbastanza recente e tra l'altro la Legge nazionale demanda alle Regioni la regolamentazione più dettagliata dell'istituzione di una pratica molto semplificata rispetto alla SCIA.

Se vuoi possiamo continuare la discussione edilizia e catastale ricercando i testi legislativi.

Porca miseria... scrivo proprio come un libro stampato, quando mi si slegano le dita!! (...Faccino che si pettina le sopracciglia con le dita leccate sapendo di essere spudoratamente bugiardo...)

Saluti legislativi. (...faccino che dichiara l'inizio dei lavori...)

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toki83

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21 Novembre 2012 alle ore 13:13

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 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2012 alle ore 13:16

Quoto pienamente Totonno, inoltre le persone che non conoscono il mestiere(jema)farebbero bene a studiare un po' prima di fare i sapientoni.

Saluti

Simone Geometra da 12 anni.

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kent80

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12 Ottobre 2011

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 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2012 alle ore 15:05

A Bologna la situazione per la CIL (comunicazione inizio lavori) è questa (faccio copia/incolla):

L’art. 6 D.P.R. 380/2001 “Testo unico dell’edilizia”, come riscritto dalla Legge 73/2010, non prevede alcuna formale comunicazione di fine lavori da depositare presso l’Amministrazione Comunale.

Il modulo per la CIL prevede la dichiarazione delle data di ultimazione dei lavori; da questa decorre il termine di 30 giorni per la presentazione della variazione dello stato dei beni agli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio; nulla rispetto a tale variazione catastale è dovuta al Comune.



( fonte sito del Comune di Bologna - www.comune.bologna.it/urbanistica-ediliz... )

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jema

(GURU)

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26 Aprile 2007

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in giro in giro creek

 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2013 alle ore 19:00

"toki83" ha scritto:
Quoto pienamente Totonno, inoltre le persone che non conoscono il mestiere(jema)farebbero bene a studiare un po' prima di fare i sapientoni.

Saluti

Simone Geometra da 12 anni.



Caro Simone non è come credi, ma lo scoprirai anche Tu (prima o dopo).

Saluti

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