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Presentarsi dal giudice: sempre? |
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Una committente ha voluto da me , quale geometra, una semplice perizia nella venissero descritti i danni causati da una ditta di costruzioni che doveva effettuare dei lavori di manutenzione ordinaria per un immobile estivo (manutenzione del lastricato solare, tinteggiatura muri, e stuccatura fessure sui muri) ma che poi dopo aver preso una cospicua somma d'acconto e iniziato i lavori ha lasciato il cantiere e le opere a mezzasta. Tale committente ha iniziato causa tramite avvocato, e poi , dopo mesi, è stata fissata l'udienza presso un giudice di pace. Io personalmente non sono stato avvisato dell'udienza nè dal giudice, nè dall'avvocato per lettera scritta, ma solo telefonicamente dal committente. Preciso che nella lettera d'incarico mi è stato affidato il solo incarico della redazione della perizia e non quello di perdere una mattina spostandomi a oltre 20 km di distanza per andare da un giudice a testimoniare. Così non sono potuto andare solo per problemi di salute di mio figlio (più urgenti dei problemi del committente). Successivamente sono stato offeso, mi è stato detto d'essere incompetente, perchè dovevo presentarmi per il semplice fatto d'aver redatto la perizia (una perizia non giurata, semplice). Secondo voi è vero ciò? Ho qualche obbligo? Ora che sono stato offeso non intendo più far nulla a favore del committente, neanche a titolo di favore....potrebbe obbligarmi a presentarmi dal giudice?
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uli
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09 Luglio 2006
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42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
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Non hai nessun obbligo. L'avvocato del tuo cliente doveva inserirti nella lista dei testi con convocazione scritta per l'udienza. Al giudice di pace potrebbe bastare solo la perizia. Inoltre se avessi presenziato l'udienza l'vvocato dell'altra parte non ti avrebbe fatto aprir bocca, proprio perchè non espressamente convocato.
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effettivamente non ho ricevuto nessuna convocazione per iscritto nè dal giudice di pace, nè dall'avvocato e nè dal committente. Mi ero solo informato telefonicamente dall'avvocato per sapere qualcosa spinto dalla committente che m'aveva tra le tante cose informato dell'udienza dandomi una data sbagliata!! Ora mi si dice che l'avvocato, a mia insaputa, m'aveva convocato: ma dov'è scritto che io debba accettare la convocazione? Chi mi paga il tempo perso? L'avvocato?! Inoltre mi stanno facendo credere che il giudice sia rimasto indignato della mia assenza e che abbia perciò rimandato l'udienza......ma io credo che abbia rimandato tutto l'avvocato o forse il giudice chissà per quale altro motivo.
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bioffa69
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23 Settembre 2009
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BRESCIA
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"uli" ha scritto:
L'avvocato del tuo cliente doveva inserirti nella lista dei testi con convocazione scritta per l'udienza. ...concordo 100%.....
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Dato che hanno spostato l'udienza, che succede se la prossima volta l'avvocato fa il furbo e mi convoca per iscritto tramite lettera? Deve convocarmi tramite lettera semplice o raccomandata? Inoltre: posso rifiutare di essere teste dato che infondo ho redatto solo una perizia?
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robertopi
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16 Dicembre 2004
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NAPOLI
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"misterxxx" ha scritto: effettivamente non ho ricevuto nessuna convocazione per iscritto nè dal giudice di pace, nè dall'avvocato e nè dal committente. Mi ero solo informato telefonicamente dall'avvocato per sapere qualcosa spinto dalla committente che m'aveva tra le tante cose informato dell'udienza dandomi una data sbagliata!! Ora mi si dice che l'avvocato, a mia insaputa, m'aveva convocato: ma dov'è scritto che io debba accettare la convocazione? Chi mi paga il tempo perso? L'avvocato?! Inoltre mi stanno facendo credere che il giudice sia rimasto indignato della mia assenza e che abbia perciò rimandato l'udienza......ma io credo che abbia rimandato tutto l'avvocato o forse il giudice chissà per quale altro motivo. La citazione dei tetsi prevede la notifica, con regolare relata di notifica allegati in atti. Quando i udienza un teste non si presenta (o anche il CTU è un po' lo stesso discorso) la prima cosa che si fa, si va a verificare se è stata notificata la convocazione mediante il riscontro "della ricevuta di ritorno". Se non ti è stato notificato nulla, tu non hai nessun obbligo nemmeno di fronte al giudice, il quale non credo proprio si sia potuto indignare. Diverso è, se hai ricevuto la conovocazione e non ti sei presentato, in teoria, saresti passibile di sanzione, ma generalmente per la prima volta tutti i giudici ci passano su. Nel merito della questione, ti dico che non ho mai visto nessun giudice che abbia deciso sulla scorta di una perizia di parte che, diciamoci la verità, serve a supportare la citazione, se fatta bene ed è veritiera, viceversa se fatta con i piedi e si è scritto ciò che al committente faceva piacere ,non serve al cosi detto fico secco. Infine, non vedo la necessità di una testimonianza del tecnico se questi ha già redattto la perizia, e traduco ciò, solo in negligenza da parte del legale attoreo. Stai tranquillo. ciao
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E se l'avvocato mi dice espressamente che vuole nominarmi quale teste, posso rifiutare pur avendo redatto la perizia?
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luca
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05 Novembre 2004
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Torino
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I colleghi che mi hanno preceduto ti hanno già risposto ampiamente e quindi puoi stare tranquillo se non hai ricevuto una notifica; in particolare ti riporto l'art. 250 del codice di procedura civille che disciplina il modo di convocazione dei testi: "Art. 250. (Intimazione ai testimoni) L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti. L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata. (1) L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza puo' essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformita all'originale, e l'avviso di ricevimento. (2)" Sulla tua ultima domanda se l'avvocato vuole per forza convocarti come teste a questo punto utilizza la procedura di legge che ti ho citato e tu non puoi a quel punto rifiutarti di comparire; tuttavia i legali dai quali abitualmente mi servo mi dicono che è altamente controproducente convocare come teste il tecnico di parte proprio perchè essendo di parte il giudice considera la tua testimonianza molto poco. Ti allego anche gli art. 255 e 256 del codice di procedura civile in merito alla mancata comparizione e al rifiuto di rispondere: "Art. 255. (1) (Mancata comparizione dei testimoni) Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l’accompagnamento all’udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l’accompagnamento del testimone all’udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro. Se il testimone si trova nell’impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all’esame il giudice istruttore del luogo. (1) Articolo aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69. Art. 256. (Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza) Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo verbale. [Il giudice può anche ordinare l'arresto del testimone.] (1) (1) Parole eliminate dalla legge 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006." Comunque se ricevi la convocazione, stai sereno, rispondi al giudice senza problemi dicendo la verità. Spero di averti aiutato. Un saluto
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robertopi
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"misterxxx" ha scritto: E se l'avvocato mi dice espressamente che vuole nominarmi quale teste, posso rifiutare pur avendo redatto la perizia? L'avvocato può chiedere che venga a testimoniare chiunque, poichè se convoca tizio pittosto che caio avrà le sue buone ragioni. Nel tuo caso si tratterebbe di buon senso, in quanto tu molto garbatamente puoi fargli presente che preferiresti non essere convocato. In ogni caso non capisco questa tua remora, andare a testimoniare non comporta nulla di che, e se sei dipendente, il giudice ti fa pure la "giustifica". comunque se alla fine verrai indicato tra i testi e vieni convocato, puoi non andarci solo esibendo certificato medico (o altre cause di forza maggiore che ora nn mi vengono in mente). Il giudice dal suo canto può disporre l'accompagnamento coatto (ti manda i carabinieri a casa) e comminarti una sanzione pecuniaria. saluti
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robertopi
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"luca" ha scritto: I colleghi che mi hanno preceduto ti hanno già risposto ampiamente e quindi puoi stare tranquillo se non hai ricevuto una notifica; in particolare ti riporto l'art. 250 del codice di procedura civille che disciplina il modo di convocazione dei testi: Un saluto Sei andato direttamente alla fonte mentre io lo stavo riassumendo,bene così il ns amico avrà le idee moltopiu chiare. saluti :wink:
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Quindi da quello che ho capito, se è il giudice a convocarmi "devo" andare, mentre se è l'avvocato ad indicarmi quale teste, potrei anche rifiutare in un primo momento indicandolo all'avvocato, mentre se questi mi obbliga tramite il giudice allora dovrei andarci. Ok? E' così?
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robertopi
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NAPOLI
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"misterxxx" ha scritto: Quindi da quello che ho capito, se è il giudice a convocarmi "devo" andare, mentre se è l'avvocato ad indicarmi quale teste, potrei anche rifiutare in un primo momento indicandolo all'avvocato, mentre se questi mi obbliga tramite il giudice allora dovrei andarci. Ok? E' così? non cambia nulla, ti convoca l'avvocato ma è come se lo facesse il giudice. Luca ti indicato la norma ed è quella che conta, non credo ci sia altro da aggiungere saluti
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geoalfa
(GURU)
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quoto al 100% luca. fai attenzione che il giudice ti può convocare per chiederti di confermare la tua CTP e, decidere poi di conseguenza! se la tua CPT è corretta non avrai altro beneficio che vedere riconosciuta la tua professionalità, se invece emergeranno che sei un CTP troppo di parte, certamente come professionista non ci farai una grande figura! cosa che oggi, molti trascurano! cordialità
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MARCORUGO
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08 Febbraio 2006
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Se non hai ricevuto nessuna convocazione ufficiale, quindi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nè dal suo legale nè dallo stesso proprietario che chiedeva la tua presenza, il giudice non ha motivo a chiamarti. Eventualmente se l'avvocato porta a supporto della tesi del suo assistito la tua perizia, questa prima deve essere giurata da te in Tribunale, poi il giudice se ha interesse può convocarti. In tal caso è sempre bene presentarsi. Se però per motivi gravi quali incidente, ecc. si è impossibilitati a presenziare, allora nè dai comunicazione repentina mediante raccomandata al giudice e all'avvocato e alla parte, allegando eventualmente certificato medico. Io sono stato indicato quale perito in una causa, tra confinanti ma visto che ero con la gamba ingessata ed obbligato a letto ho prodotto questi documenti e nè il giudice nè nessun altro ha avuto cosa ridire.
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