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Attività di Affittacamere
Tipologia atto
Autorizzazione
Principale normativa di riferimento
T.U. Legge di Pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n° 773
Regio Decreto 6 maggio 1940 n° 635
Legge 17 maggio 1983 n° 217
Legge Regionale 11 settembre 1989 n° 45
Circolare Regione Lombardia-Settore Commercio n° 29 del 24 aprile 1990
Legge Regionale 28 aprile 1997 n° 12
Legge 29 marzo 2001 n° 135
Ambito di applicazione del procedimento
Sono da considerarsi esercizi di Affittacamere le strutture composte da non più di SEI camere, con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, ubicate in non più di DUE appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari .
L’attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande qualora tale attività sia svolta dal medesimo titolare in una struttura immobiliare unitaria . In questo caso il Comune provvederà ad annotare in calce alla licenza di somministrazione l’attività complementare di affittacamere .
Caratteristiche funzionali dei locali
I locali destinati all’esercizio dell’attività di affittacamere devono rispettare le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione . Gli appartamenti devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario ogni SEI posti letto o frazione di sei superiore a DUE, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi . Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza dover attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite .
Servizi minimi di ospitalità
Ai sensi della Legge Regionale n° 45/1989 gli Affittacamere, avvalendosi della normale organizzazione familiare, devono assicurare i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo praticato all’utente :
1. pulizia dei locali e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana .
2. fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento
3. telefono ad uso comune
4. un letto ed una sedia per persona, ed un armadio,un tavolo scrittoio ed un cestino per ogni camera da letto .
Il titolare dell’esercizio di affittacamere può somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate .
Soggetto istituzionale competente
Comune competente per territorio
Altri soggetti competenti
A S L , che verifica a richiesta del Comune i requisiti igienico sanitari dei locali
Iter autorizzativi
Colui che intende iniziare l’attività di Affittacamere deve richiedere l’autorizzazione specificando in essa i seguenti elementi :
- generalità del titolare l’attività
- numero e ubicazione dei vani destinati all’attività ricettiva
- numero dei posti letto
- servizi igienici a disposizione degli ospiti
- eventuali servizi accessori offerti all’utenza
Il Comune provvede al rilascio dell’autorizzazione dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare o dell’eventuale rappresentante , e dopo aver accertato la sussistenza delle caratteristiche funzionali dei locali e dei requisiti igienico-sanitari .
Gli accertamenti dei requisiti strutturali potranno avvenire attraverso sopralluoghi diretti di agenti abilitati, oppure attraverso acquisizione di apposita dichiarazione sottoscritta dall’interessato e controfirmata da tecnico abilitato attestante la conformità delle strutture e dell’impiantistica connessa agli specifici requisiti tecnico-funzionali .
Il Comune deve comunicare alla Giunta Regionale ed alla locale Azienda Promozione Turistica il rilascio dell’autorizzazione .
Obblighi del titolare
Il titolare dell’attività che intenda procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell’attività deve darne preventivo avviso al Comune ; la cessazione temporanea non può essere superiore a sei mesi prorogabili per fondati motivi dal Comune una sola volta e per ulteriori sei mesi . Trascorso tale termine l’attività si intende cessata .
Il titolare dell’attività deve denunciare i prezzi praticati al competente Comitato provinciale prezzi, tramite il Comune, entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello cui si riferiscono .La mancata denuncia comporta l’obbligo dell’applicazione degli ultimi prezzi regolarmente denunciati. Le tabelle o cartellini con i prezzi praticati devono essere esposti in modo ben visibile presso l’esercizio .
Il titolare ha l’obbligo di comunicare giornalmente all’autorità di pubblica sicurezza l’arrivo delle persone alloggiate.
Tempistica
L’autorizzazione rilasciata ha carattere permanente: annualmente il titolare dovrà fare dichiarazione di prosieguo dell’attività medesima al Comune .