L'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia
L'Opera Nazionale Maternità e Infanzia fu istituita con legge 10 dicembre 1925, n. 2277,
modificata con R. D. 21 ottobre 1926, n. 1904, e applicata con regolamento 15 aprile 1926, n.718. L'ONMI si proponeva di provvedere, per mezzo dei suoi organi provinciali e comunali, allaprotezione e all'assistenza delle gestanti e delle madri bisognose o abbandonate, dei bambinilattanti e di quelli divezzati (fino al quinto anno d'età) le cui famiglie non erano in grado diallevarli, dei fanciulli di qualsiasi età appartenenti a famiglie bisognose e dei minorennifisicamente e psichicamente anormali oppure materia lmente o moralmente abbandonati, traviatio delinquenti fino all'età di 18 anni compiuti.
Altri compiti dell'istituzione erano: favorire ladiffusione delle norme d'igiene prenatale e infanti le, sia nelle famiglie che negli istituti, anchemediante la creazione di ambulatori per la sorveglianza e la cura delle gestanti; incoraggiare ilsorgere di scuole teorico-pratiche di pueri provinciali, consorzi antitubercolari provinciali, ufficiali sanitari e autorità scolastiche, l'operadi profilassi antitubercolare dell'infanzia; vigilare sull'applicazione delle disposizioni legislative eregolamentari in vigore per la protezione della maternità e dell'infanzia e promuovere, senecessario, la riforma di tali disposizioni.
La Federazione Provinciale provvedeva all'esecuzione sul territorio di quanto ordinato dalla sede centrale dell'ONMI di Roma; dirigeva e coordinava l'attività delle istituzioni di assistenza valendosi di propri ispettori e richiedendo, ove occorresse, l'opera di uffici pubblici e ispettori governativi.
Il Consiglio della Federazione era composto di otto consiglieri e in esso veniva scelta una Giunta Esecutiva. Nei Comuni l'attuazione dei compiti era affidata ai patroni, scelti dalla Giunta Esecutiva della Federazione Provinciale frapersone esperte e di indiscussa probità e rettitudine.
I patroni organizzavano l'assistenza alla maternità con ambulatori specializzati; esercitavano la vigilanza igienica, educativa e morale sui ragazzi minori di 14 anni collocati presso nutrici, allevatori o istituti di assistenza e beneficenza; provvedevano al ricovero e all'educazione di fanciulli abbandonati; denunciava
no all'autorità giudiziaria le violazioni della legge sul lavoro delle donne e dei minori. I patron
i erano riuniti in ogni Comune in un Comitato di Patronato, costituito con gli stessi criteri delle Federazioni Provinciali e di cui faceva parte anche un sacerdote designato dal Prefetto.
Furono istituiti degli organi sanitari e di assistenza materiale
quali i consultori pediatrici e ostetrico-ginecologici, i consultori prematrimoniali e matrimoniali, i refettori materni e gli asili nido, i dispensari di dermatologia sociale e i centri medico-psicopedagogici. Con legge 23 dicembre 1975, n. 698 l'ONMI veniva sciolta e le sue funzioni amministrative, diprogrammazione e di indirizzo trasferite alle regioni a statuto ordinario e speciale per il rispettivo territorio.
Le funzioni relative agli asili nido e ai consultori comunali venivano assegnate ai
Comuni, mentre passavano alla Provincia quelle esercitate di fatto dai comitati provinciali e dagliorgani centrali dell'ente.
Il patrimonio immobiliare dell'ONMI, con il relativo arredamento e le attrezzature, divenivaproprietà delle Province e dei Comuni dove i beni erano ubicati. Buon lavoro