Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Nel docfa vanno inserite parti a comune di un cond...
Forum

Parole da cercare:
Cerca su:

SEGUI ARGOMENTO

Pagine:  2 - Vai a pagina precedente

Argomento: Nel docfa vanno inserite parti a comune di un condominio?

Autore Risposta

Latemar

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

Iscritto il:
29 Agosto 2022 alle ore 22:25

Messaggi:
1511

Località

 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2023 alle ore 12:48

"alesferu" ha scritto:

Io ammetto che in tutti i casi simili che mi sono capitati, di planimetrie con rappresentate le parti comuni e prive di elaborato planimetrico, nei casi ove non era obbligatorio che lo presentassi ovviamente, ho proceduto a ricopiare nella planimetria anche gli spazzi comuni come viene detto in questo post. Ma ora ho un caso dove non è così semplice verificare se è vero o meno che quanto rappresentato nella planimetria catastale, in termini di parti comuni, sia corretto o meno, preferirei non prendermi la responsabilità di rappresentarle se non è necessario.



Se le parti comuni sono rappresentate in planimetria catastale tu hai l'obbligo di rappresentarle nella nuova planimetria con la dicitura "a comune".

Va controllato inoltre se queste parti comuni ci sono realmente e se sono identificate e censite in banca dati come beni comuni non censibili. In caso positivo potresti avere l'indicazione catastale delle unità immobiliari alle quali il bcnc è a comune. Solo per completezza di dati.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

alesferu

Iscritto il:
05 Ottobre 2010

Messaggi:
40

Località
Veneto

 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2023 alle ore 13:01

"Latemar" ha scritto:
"alesferu" ha scritto:

Io ammetto che in tutti i casi simili che mi sono capitati, di planimetrie con rappresentate le parti comuni e prive di elaborato planimetrico, nei casi ove non era obbligatorio che lo presentassi ovviamente, ho proceduto a ricopiare nella planimetria anche gli spazzi comuni come viene detto in questo post. Ma ora ho un caso dove non è così semplice verificare se è vero o meno che quanto rappresentato nella planimetria catastale, in termini di parti comuni, sia corretto o meno, preferirei non prendermi la responsabilità di rappresentarle se non è necessario.



Se le parti comuni sono rappresentate in planimetria catastale tu hai l'obbligo di rappresentarle nella nuova planimetria con la dicitura "a comune".

Va controllato inoltre se queste parti comuni ci sono realmente e se sono identificate e censite in banca dati come beni comuni non censibili. In caso positivo potresti avere l'indicazione catastale delle unità immobiliari alle quali il bcnc è a comune. Solo per completezza di dati.



Però dici questo in base ad una prassi, non una norma, corretto?

Tu mi dici, se fosse una UIU con planimetria priva di parti comuni e sita in un immobile privo di EP, e non rientrando nei casi ove sono obbligato a presentarlo, posso non indicare le parti comuni come si usava un tempo. Mentre se le parti comuni sono rappresentante in planimetria, pur in assenza di EP, le dovrei riproporre. Ho capito giusto?

Beh aggiungo una problematica, di solito le plametrie riportanti le parti comuni, in edifici privi di EP, riportano solo le parti comuni ricadenti nel piano di accesso all'unità, le parti comuni all'ingresso al piano terra, generalmente anche al piano interrato, ma non degli altri piani. Di solito manca anche la corte esterna, ammesso che si possa considerare la mappa catastale e lo scoperto rappresentanto come rappresentazione di corte comune esterna. A me pare che questo sia privo di logica e riproporre quanto indicato in questo modo non farebbe altro che ripetere l'errore, perchè se la mia unità è al secondo piano e nella planimetria trovo come parte comune solo i corridoi e scale del secondo piano, del piano terra e scantinato, vuol dire che al piano primo non posso passare?

Secondo me la logica per cui non si debbono rappresentare le parti comuni nella planimetria, in questo caso, è che all'epoca in mancanza di norme che specificassero i principi con cui andavano rappresentante avrà prodotto chissà quali assurdità che è inutile oggi riproporre (vedi la circolare 4 del 2009 punto 3.6); in aggiunta non può essre a carico di un solo proprietario andare a verificare tutte le provenienze dei degli altri condomini.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

Latemar

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

Iscritto il:
29 Agosto 2022 alle ore 22:25

Messaggi:
1511

Località

 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2023 alle ore 13:08

"alesferu" ha scritto:
"Latemar" ha scritto:
"alesferu" ha scritto:

Io ammetto che in tutti i casi simili che mi sono capitati, di planimetrie con rappresentate le parti comuni e prive di elaborato planimetrico, nei casi ove non era obbligatorio che lo presentassi ovviamente, ho proceduto a ricopiare nella planimetria anche gli spazzi comuni come viene detto in questo post. Ma ora ho un caso dove non è così semplice verificare se è vero o meno che quanto rappresentato nella planimetria catastale, in termini di parti comuni, sia corretto o meno, preferirei non prendermi la responsabilità di rappresentarle se non è necessario.



Se le parti comuni sono rappresentate in planimetria catastale tu hai l'obbligo di rappresentarle nella nuova planimetria con la dicitura "a comune".

Va controllato inoltre se queste parti comuni ci sono realmente e se sono identificate e censite in banca dati come beni comuni non censibili. In caso positivo potresti avere l'indicazione catastale delle unità immobiliari alle quali il bcnc è a comune. Solo per completezza di dati.



Però dici questo in base ad una prassi, non una norma, corretto?

Tu mi dici, se fosse una UIU con planimetria priva di parti comuni e sita in un immobile privo di EP, e non rientrando nei casi ove sono obbligato a presentarlo, posso non indicare le parti comuni come si usava un tempo. Mentre se le parti comuni sono rappresentante in planimetria, pur in assenza di EP, le dovrei riproporre. Ho capito giusto?

Beh aggiungo una problematica, di solito le plametrie riportanti le parti comuni, in edifici privi di EP, riportano solo le parti comuni ricadenti nel piano di accesso all'unità, le parti comuni all'ingresso al piano terra, generalmente anche al piano interrato, ma non degli altri piani. Di solito manca anche la corte esterna, ammesso che si possa considerare la mappa catastale e lo scoperto rappresentanto come rappresentazione di corte comune esterna. A me pare che questo sia privo di logica e riproporre quanto indicato in questo modo non farebbe altro che ripetere l'errore, perchè se la mia unità è al secondo piano e nella planimetria trovo come parte comune solo i corridoi e scale del secondo piano, del piano terra e scantinato, vuol dire che al piano primo non posso passare?

Secondo me la logica per cui non si debbono rappresentare le parti comuni nella planimetria, in questo caso, è che all'epoca in mancanza di norme che specificassero i principi con cui andavano rappresentante avrà prodotto chissà quali assurdità che è inutile oggi riproporre (vedi la circolare 4 del 2009 punto 3.6); in aggiunta non può essre a carico di un solo proprietario andare a verificare tutte le provenienze dei degli altri condomini.



Sei tu che parli solo per prassi, invece bisogna rispettare per prima cosa le regole, sempre.

Quando non c'era l'EP, le parti comuni TUTTE, non solo quelle nel piano dove è posta l'unità immobiliare, dovevano essere rappresentate nella planimetria catastale.

Questo perchè il proprietario dell'unità immobiliare ha i suoi diritti di proprietà in quota parte sui beni a comune a servizio della propria unità e se li ometti è come se sganciassi il titolo da questi beni comuni di tua iniziativa senza alcuna giustificazione.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

alesferu

Iscritto il:
05 Ottobre 2010

Messaggi:
40

Località
Veneto

 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2023 alle ore 15:49

"Latemar" ha scritto:
"alesferu" ha scritto:
"Latemar" ha scritto:
"alesferu" ha scritto:

Io ammetto che in tutti i casi simili che mi sono capitati, di planimetrie con rappresentate le parti comuni e prive di elaborato planimetrico, nei casi ove non era obbligatorio che lo presentassi ovviamente, ho proceduto a ricopiare nella planimetria anche gli spazzi comuni come viene detto in questo post. Ma ora ho un caso dove non è così semplice verificare se è vero o meno che quanto rappresentato nella planimetria catastale, in termini di parti comuni, sia corretto o meno, preferirei non prendermi la responsabilità di rappresentarle se non è necessario.



Se le parti comuni sono rappresentate in planimetria catastale tu hai l'obbligo di rappresentarle nella nuova planimetria con la dicitura "a comune".

Va controllato inoltre se queste parti comuni ci sono realmente e se sono identificate e censite in banca dati come beni comuni non censibili. In caso positivo potresti avere l'indicazione catastale delle unità immobiliari alle quali il bcnc è a comune. Solo per completezza di dati.



Però dici questo in base ad una prassi, non una norma, corretto?

Tu mi dici, se fosse una UIU con planimetria priva di parti comuni e sita in un immobile privo di EP, e non rientrando nei casi ove sono obbligato a presentarlo, posso non indicare le parti comuni come si usava un tempo. Mentre se le parti comuni sono rappresentante in planimetria, pur in assenza di EP, le dovrei riproporre. Ho capito giusto?

Beh aggiungo una problematica, di solito le plametrie riportanti le parti comuni, in edifici privi di EP, riportano solo le parti comuni ricadenti nel piano di accesso all'unità, le parti comuni all'ingresso al piano terra, generalmente anche al piano interrato, ma non degli altri piani. Di solito manca anche la corte esterna, ammesso che si possa considerare la mappa catastale e lo scoperto rappresentanto come rappresentazione di corte comune esterna. A me pare che questo sia privo di logica e riproporre quanto indicato in questo modo non farebbe altro che ripetere l'errore, perchè se la mia unità è al secondo piano e nella planimetria trovo come parte comune solo i corridoi e scale del secondo piano, del piano terra e scantinato, vuol dire che al piano primo non posso passare?

Secondo me la logica per cui non si debbono rappresentare le parti comuni nella planimetria, in questo caso, è che all'epoca in mancanza di norme che specificassero i principi con cui andavano rappresentante avrà prodotto chissà quali assurdità che è inutile oggi riproporre (vedi la circolare 4 del 2009 punto 3.6); in aggiunta non può essre a carico di un solo proprietario andare a verificare tutte le provenienze dei degli altri condomini.



Sei tu che parli solo per prassi, invece bisogna rispettare per prima cosa le regole, sempre.

Quando non c'era l'EP, le parti comuni TUTTE, non solo quelle nel piano dove è posta l'unità immobiliare, dovevano essere rappresentate nella planimetria catastale.

Questo perchè il proprietario dell'unità immobiliare ha i suoi diritti di proprietà in quota parte sui beni a comune a servizio della propria unità e se li ometti è come se sganciassi il titolo da questi beni comuni di tua iniziativa senza alcuna giustificazione.



Se parliamo di regole ti ho citato la circolare 4 del 2009 punto 3.6 che dice che in assenza di elaborato planimetrico, nella planimetria si rappresenta solo le parti esclusive, il vano scala, il pianerottolo ed il perimetro dell'edificio.

Se torniamo indietro nel tempo, ho richiamato il post della guida che ho trovato su questo sito, dove viene richiamata la circolare 134 del 1941 dove è scritto che "le dipendenze di uso comune a più unità immobiliari non devono essere rappresentante in planimetria".

Ora queste sono norme o regole come vuoi chiamarle non prassi. Riguardo il fatto di rappresentare le parti comuni sulle planimetrie, quando non c'è EP o non c'è obbligo di redigerlo, non ho trovato delle norme o regole. Tu ne conosci qualcuna in tal senso?

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

Latemar

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

Iscritto il:
29 Agosto 2022 alle ore 22:25

Messaggi:
1511

Località

 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2023 alle ore 16:10

Fai come vuoi, ma il tecnico redattore del docfa non può ignorare e non rappresentare le parti comuni rappresentate nella vecchia planimetria se questo è l'unico documento con il quale sono state individuate.

Se le ometti fai un danno alla proprietà che ne dovrà subire le conseguenze in occasione di un atto di compravendita (ammesso che il catasto ti registri la pratica, ed ora che è automatico è molto facile commettere un'azione così impropria).

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

Messaggi:
11966

Località
-

 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2023 alle ore 16:47

"alesferu" ha scritto:
.... Ma ora ho un caso dove non è così semplice verificare se è vero o meno che quanto rappresentato nella planimetria atastale, in termini di parti comuni, sia corretto o meno, preferirei non prendermi la responsabilità di rappresentarle se non è necessario....

Ora queste sono norme o regole come si vuol chiamarle, non prassi.

Riguardo il fatto di rappresentare le parti comuni sulle planimetrie, quando non c'è EP o non c'è obbligo di redigerlo, non ho trovato delle norme o regole.



Se le parti comuni sono rappresentate in planimetria catastale è corretto e c'è l'obbligo di rappresentarle nella nuova planimetria avendo cura di apporre la dicitura "A COMUNE".

Forse ti è sfuggita la mia precedente risposta:

Trovi le indicazioni che ti possono essere utili nella Guida "compilazione delle schede catastali" :

www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo...

Per quanto riguarda il luo caso specifico, che riporto in parte:

Secondo me per assolvere correttamente all'incarico che ti ha dato il tuo cliente, e per non prenderti responsabilità che non ti competono, dovresti chiedere, prima di tutto : -> provvedere ad eseguire tutte le verifiche del caso, -> la esatta rappresentazione, non è altro che il compito principale.

Cordialità

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

alesferu

Iscritto il:
05 Ottobre 2010

Messaggi:
40

Località
Veneto

 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2023 alle ore 17:06

"geoalfa" ha scritto:
"alesferu" ha scritto:
.... Ma ora ho un caso dove non è così semplice verificare se è vero o meno che quanto rappresentato nella planimetria atastale, in termini di parti comuni, sia corretto o meno, preferirei non prendermi la responsabilità di rappresentarle se non è necessario....

Ora queste sono norme o regole come si vuol chiamarle, non prassi.

Riguardo il fatto di rappresentare le parti comuni sulle planimetrie, quando non c'è EP o non c'è obbligo di redigerlo, non ho trovato delle norme o regole.



Se le parti comuni sono rappresentate in planimetria catastale è corretto e c'è l'obbligo di rappresentarle nella nuova planimetria avendo cura di apporre la dicitura "A COMUNE".





Ne prendo atto ma non capisco. Nel post della tua guida non trovo questo obbligo, o meglio non lo trovo da nessuna parte. Io tralaltro mi trovo con la rappresentazione delle parti comuni carenti rispetto a quanto effettiamente acquistato con atto notarile dove il notatio ha allegato all'epoca il regolamento di condominio e le planimetrie di ogni piano con indicazione delle parti comuni.

Continuo a rappresentare una situazione parzialmente errata oppure la modifico con il rischio che il catasto mi respinga la pratica con la motivazione che nella planimetria in atti la situazione è diversa da quanto rappresento io se correggessi le parti comuni?

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

macius

Iscritto il:
18 Giugno 2004

Messaggi:
1065

Località

 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2023 alle ore 12:16

Fregate di quello che c'è in planimetria, piuttosto scrivilo in relazione che le parti comuni si estendono "oltre". Il titolo supera la mera descrizione catastale.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Pagine:  2 - Vai a pagina precedente

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ultime guide:
IN TEMA DI COSTRUZIONI SU SUOLO ALTRUI (di geoalfa del 07/05/2024 23:07:06)
Valore probatorio dati catastali SENTENZE (di geoalfa del 03/05/2024 18:58:31)
SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI (di geoalfa del 17/04/2024 08:07:41)
LOCALE DI SGOMBERO (C2) (di geoalfa del 11/04/2024 08:31:11)

 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

CorsiGeometri.it

Formazione online su materie di competenza dei geometri con corsi approvati dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie